Quesito
su Diaria da ricovero (10/02/09)
Ho in corso polizza Diaria da ricovero stipulata
nel 1989 a favore di una persona nata il 21/08/1932,
con scadenza annuale al 15/03.
Quindi il 21/08/2007 l'assicurata ha compiuto
75 anni.
Alla scadenza del 15/03/2008 è arrivata
dalla direzione regolare quietanza di rinnovo
per il periodo 15/03/2008 - 15/03/2009, quietanza
che abbiamo regolarmente incassata.
Nell'ottobre 2008 l'assicurata è stata
ricoverata in ospedale per un totale di 14 giorni.
Abbiamo aperto il sinistro, ma il liquidatore
, esaminando le condizioni di polizza, ha contestato
il danno in quanto le stesse condizioni, all'art.
Persone non assicurabili, così recitano:
"L'assicurazione non vale per le prsone di
età superiore ai 75 anni e cessa alla successiva
scadenza annuale per quelle che raggiungono tale
limite di età senza che in contrario possa
essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti
dopo il compimento dell'età suddetta, premi
che, in tal caso, verrebbero restituiti al Contraente".
La condizione di polizza è piuttosto chiara.
Però:
- Il premio è stato pagato per l'annualità
in cui si è verificato il sinistro.
- le condizioni generali delle nostre nuove polizze
non prevedono più fra le "Persone
non assicurabili" coloro che hanno compiuto
i 75 anni, ma tale limite rientra fra le disposizioni
assuntive.
Inoltre la Direzione Allianz Ras in data 27/11/2008
ha inviato all'assicurata una raccomandata con
la quale le comunica la risoluzione del contratto
a partire dalle ore 24 del 15/03/2009, confermando
quindi, in deroga a quanto previsto nelle C.G.A.,
la validità della copertura fino a tale
data.
Sono pertanto a richiederVi se la contestazione
del Liquidatore è opponibile ed in base
a quale norma o direttiva.
Assinews
risponde:
Il
liquidatore della conpagnia sbaglia. La clausola
di polizza per la quale non sono assicurabili
le persone con più di 75 anni di età,
stabilendo altresì che l'assicurazione
cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva
al compimento di tale età é da considerarsi
abusiva (e quindi senza effetto alcuno) in quanto
la compagnia, fin dall'assunzione del rischio,
era a conoscenza dell'età dell'assicurato
e, quindi, poteva regolamentare diversamente il
contratto.
In proposito vi é giurisprudenza univoxa
in tal senso, ma fuoriesce dall'ambito di questa
rubrica la ricerca giurisprudenziale.
Non crediamo, tuttavia, che il disinformato liquidatore
insisterà nella sua tesi, anche in relazione
alla disdetta inviata dalla Compagnia, che comprova
l'esistenza in vita della polizza e, di conseguenza,
l'indennizzabilità del sinistro.