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Quesito su Diaria da ricovero (10/02/09)


Ho in corso polizza Diaria da ricovero stipulata nel 1989 a favore di una persona nata il 21/08/1932, con scadenza annuale al 15/03.
Quindi il 21/08/2007 l'assicurata ha compiuto 75 anni.
Alla scadenza del 15/03/2008 è arrivata dalla direzione regolare quietanza di rinnovo per il periodo 15/03/2008 - 15/03/2009, quietanza che abbiamo regolarmente incassata.
Nell'ottobre 2008 l'assicurata è stata ricoverata in ospedale per un totale di 14 giorni.
Abbiamo aperto il sinistro, ma il liquidatore , esaminando le condizioni di polizza, ha contestato il danno in quanto le stesse condizioni, all'art. Persone non assicurabili, così recitano:
"L'assicurazione non vale per le prsone di età superiore ai 75 anni e cessa alla successiva scadenza annuale per quelle che raggiungono tale limite di età senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che, in tal caso, verrebbero restituiti al Contraente".
La condizione di polizza è piuttosto chiara.
Però:
- Il premio è stato pagato per l'annualità in cui si è verificato il sinistro.
- le condizioni generali delle nostre nuove polizze non prevedono più fra le "Persone non assicurabili" coloro che hanno compiuto i 75 anni, ma tale limite rientra fra le disposizioni assuntive.
Inoltre la Direzione Allianz Ras in data 27/11/2008 ha inviato all'assicurata una raccomandata con la quale le comunica la risoluzione del contratto a partire dalle ore 24 del 15/03/2009, confermando quindi, in deroga a quanto previsto nelle C.G.A., la validità della copertura fino a tale data.

Sono pertanto a richiederVi se la contestazione del Liquidatore è opponibile ed in base a quale norma o direttiva.

Assinews risponde:
Il liquidatore della conpagnia sbaglia. La clausola di polizza per la quale non sono assicurabili le persone con più di 75 anni di età, stabilendo altresì che l'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età é da considerarsi abusiva (e quindi senza effetto alcuno) in quanto la compagnia, fin dall'assunzione del rischio, era a conoscenza dell'età dell'assicurato e, quindi, poteva regolamentare diversamente il contratto.
In proposito vi é giurisprudenza univoxa in tal senso, ma fuoriesce dall'ambito di questa rubrica la ricerca giurisprudenziale.
Non crediamo, tuttavia, che il disinformato liquidatore insisterà nella sua tesi, anche in relazione alla disdetta inviata dalla Compagnia, che comprova l'esistenza in vita della polizza e, di conseguenza, l'indennizzabilità del sinistro.

 

 

 

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