Quesito
su RCA – risarcimento diretto – erronea
attribuzione della responsabilità del sinistro
a entrambi i conducenti (09/02/09)
Vi chiedo gentilmente di darmi un Vostro parere
in quanto non riesco a venire a capo con un sinistro
auto.
In fase di compilazione del modulo CAI la controparte
assumeva la responsabilità e firmava. Per
un errore il ns. assicurato metteva una crocetta
su un punto che gli dava torto.
Noi apriamo il sinistro come compagnia gestionaria
e la compagnia di controparte lo tratta come debitrice.
Quindi sembrava tutto a posto.
Ma il nostro call center sinistri trasforma la nostra
posizione in debitrice (ecco perché siamo
e saremo sempre contrari a call center fatti da
persone solo operativi ma mai competenti).
La controparte tuttora assume la responsabilità
e la compagnia di controparte ci rilascia dichiarazione
che per loro la responsabilità del sinistro
è del proprio assicurato.
Il nostro liquidatore ci comunica che non può
cambiare il sinistro in mandatario.
Morale della favola: nessuna liquidazione da entrambi
le parti.
Cosa fare?
Assinews
risponde:
Ci
lascia perplessi l’affermazione secondo la
quale l’assicurato non responsabile, che chiameremo
Tizio, “metteva una crocetta su un punto che
gli dava torto”.
Ciò è avvenuto prima o dopo la sottoscrizione
del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti?
In altri termini, tutte le copie del modulo CAI
sono perfettamente identiche tra di loro ?
Se è così, non vediamo come sia potuta
avvenire l’attribuzione della responsabilità
all’altro conducente, Caio, sulla base di
un modulo CAI a firma congiunta nel quale entrambi
i conducenti si dichiarano responsabili del sinistro.
Sembrerebbe quindi che nella gestione della pratica
siano intercorsi uno più errori, forse a
carico di entrambe le compagnie assicuratrici interessate.
Non potendo né volendo restare nel campo
delle ipotesi, rileviamo:
a) L’assicuratore di Tizio avrà evidentemente
notificato una formale ricusazione del risarcimento
richiesto, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera b) del Regolamento disciplinante il Risarcimento
diretto (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254).
b) Tale ricusazione non fa venire meno, anzi, esalta,
l’obbligo a carico dell’assicuratore
medesimo - sancito dal successivo art. 9 - di “fornire
al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica
utile per consentire la migliore prestazione del
servizio e la piena realizzazione del diritto al
risarcimento del danno”.
Tizio
si rivolgerà quindi formalmente al comparto
dell’azienda assicuratrice (agenzia, ufficio
liquidazione danni, ecc.) che risulta, dalla documentazione
contrattuale, incaricato di prestare la suddetta
assistenza, esigendo la soluzione del caso.
In
caso negativo, Tizio dovrà esperire un’azione
legale contro il proprio assicuratore, per inadempimento
contrattuale, consistente nella violazione dell’onere
di cui al citato articolo 9 del Regolamento.