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Quesito su RCA – risarcimento diretto – erronea attribuzione della responsabilità del sinistro a entrambi i conducenti (09/02/09)


Vi chiedo gentilmente di darmi un Vostro parere in quanto non riesco a venire a capo con un sinistro auto.
In fase di compilazione del modulo CAI la controparte assumeva la responsabilità e firmava. Per un errore il ns. assicurato metteva una crocetta su un punto che gli dava torto.
Noi apriamo il sinistro come compagnia gestionaria e la compagnia di controparte lo tratta come debitrice. Quindi sembrava tutto a posto.
Ma il nostro call center sinistri trasforma la nostra posizione in debitrice (ecco perché siamo e saremo sempre contrari a call center fatti da persone solo operativi ma mai competenti).
La controparte tuttora assume la responsabilità e la compagnia di controparte ci rilascia dichiarazione che per loro la responsabilità del sinistro è del proprio assicurato.
Il nostro liquidatore ci comunica che non può cambiare il sinistro in mandatario.
Morale della favola: nessuna liquidazione da entrambi le parti.
Cosa fare?

Assinews risponde:
Ci lascia perplessi l’affermazione secondo la quale l’assicurato non responsabile, che chiameremo Tizio, “metteva una crocetta su un punto che gli dava torto”.
Ciò è avvenuto prima o dopo la sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti?
In altri termini, tutte le copie del modulo CAI sono perfettamente identiche tra di loro ?
Se è così, non vediamo come sia potuta avvenire l’attribuzione della responsabilità all’altro conducente, Caio, sulla base di un modulo CAI a firma congiunta nel quale entrambi i conducenti si dichiarano responsabili del sinistro.
Sembrerebbe quindi che nella gestione della pratica siano intercorsi uno più errori, forse a carico di entrambe le compagnie assicuratrici interessate.
Non potendo né volendo restare nel campo delle ipotesi, rileviamo:
a) L’assicuratore di Tizio avrà evidentemente notificato una formale ricusazione del risarcimento richiesto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) del Regolamento disciplinante il Risarcimento diretto (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254).
b) Tale ricusazione non fa venire meno, anzi, esalta, l’obbligo a carico dell’assicuratore medesimo - sancito dal successivo art. 9 - di “fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”.

Tizio si rivolgerà quindi formalmente al comparto dell’azienda assicuratrice (agenzia, ufficio liquidazione danni, ecc.) che risulta, dalla documentazione contrattuale, incaricato di prestare la suddetta assistenza, esigendo la soluzione del caso.

In caso negativo, Tizio dovrà esperire un’azione legale contro il proprio assicuratore, per inadempimento contrattuale, consistente nella violazione dell’onere di cui al citato articolo 9 del Regolamento.

 

 

 

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