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Quesito su questioni di esclusiva fra agenti e subagenti di assicurazione (18/12/08)


Al punto 5 della "Disciplina contrattuale e fiscale dei subagenti di assicurazione" realizzata dallo SNA e aggiornata ad aprile 2008 è scritto:

"E' bene chiarire che sia l'art. 8 del D.L. 04.07.2006 che l'art. 5 del D.L. 31.1.2007 hanno stabilito la nullità delle clausole di esclusiva tra imprese ed agenti e non tra questi ultimi e loro subagenti che, in quanto loro collaboratori, rimangono soggetti alle condizioni della lettera d'incarico.
Riteniamo pertanto che un'eventuale clausola di esclusiva presente nel contratto di subagenzia resti pienamente valida ed operante anche successivamente al 1° gennaio 2008."

Con la presente vi chiedo se confermate la Vs risposta del 07.02.2008 "Quesito su patto di esclusiva agente-subagente"

Assinews risponde:
Non conosciamo la pubblicazione da Lei citata.
Non possiamo quindi né contestare né confermare quanto da Lei riportato.

Rispondiamo, tuttavia, al quesito esprimendo la convinzione che, ancorché i due "Bersani" non facciano esplicito riferimento ai subagenti, il divieto di patti di esclusiva si aplplichi anche ai rapporti tra agenti e subagenti.

Infatti:
a) il "Bersani 1" stabilisce che "è fatto divieto alle compagnie assicuratrici e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva";
b) il "Bersani 2" ribadisce il concetto statuendo che i divieti previsti dal Bersani 2 "si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni".

Il civieto di clausole di distribuzione esclusiva, dunque, è assoluto e non limitato ai rapporti Compagnie/Agenti, valendo perciò anche per i subagenti.
D'altra parte, se così non fosse, perché mai i subagenti hanno facoltà ad operare anche quali collaboratori dei broker?

 

 

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