Quesito
su questioni di esclusiva fra agenti e subagenti di assicurazione
(18/12/08)
Al punto 5 della "Disciplina contrattuale e fiscale dei subagenti
di assicurazione" realizzata dallo SNA e aggiornata ad aprile
2008 è scritto:
"E' bene chiarire che sia l'art. 8 del D.L. 04.07.2006 che
l'art. 5 del D.L. 31.1.2007 hanno stabilito la nullità
delle clausole di esclusiva tra imprese ed agenti e non tra questi
ultimi e loro subagenti che, in quanto loro collaboratori, rimangono
soggetti alle condizioni della lettera d'incarico.
Riteniamo pertanto che un'eventuale clausola di esclusiva presente
nel contratto di subagenzia resti pienamente valida ed operante
anche successivamente al 1° gennaio 2008."
Con la presente vi chiedo se confermate la Vs risposta del 07.02.2008
"Quesito su patto di esclusiva agente-subagente"
Assinews
risponde:
Non
conosciamo la pubblicazione da Lei citata.
Non possiamo quindi né contestare né confermare
quanto da Lei riportato.
Rispondiamo, tuttavia, al quesito esprimendo la convinzione che,
ancorché i due "Bersani" non facciano esplicito
riferimento ai subagenti, il divieto di patti di esclusiva si
aplplichi anche ai rapporti tra agenti e subagenti.
Infatti:
a) il "Bersani 1" stabilisce che "è
fatto divieto alle compagnie assicuratrici e ai loro agenti di
vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva";
b) il "Bersani 2" ribadisce il concetto statuendo che
i divieti previsti dal Bersani 2 "si applicano alle clausole
contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a
tutti i rami danni".
Il civieto di clausole di distribuzione esclusiva, dunque, è
assoluto e non limitato ai rapporti Compagnie/Agenti, valendo
perciò anche per i subagenti.
D'altra parte, se così non fosse, perché mai i subagenti
hanno facoltà ad operare anche quali collaboratori dei
broker?