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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (12/12/08)


Si tratta di una polizza poliennale con frazionamento annuale incendio mobili, decorrenza 2003 - scadenza 07/11/2013.

Il cliente non paga la rata 07/11/2006 di 895,00.
- Compagnia promuove citazione e giudice di pace in data 16.10.07 condanna assicurato “contumace” al pagamento del premio + spese;
- 11/01/08 viene notificato l’atto di precetto che intima al pagamento del premio + spese;
- 11/03/2008 assicurato paga con bonifico rata + spese (1763,00 €)
- in data 23/07/08 il cliente trasmette R.r. per disdetta annualità 07/11/2008 e preciso che per quest’ultima scadenza nessuna richiesta di pagamento da parte della Compagnia è mai pervenuta al cliente in questione. E’ invece l’agenzia di riferimento a cui era appoggiato il contratto che scrive raccomandata al cliente in data 22/10/2008 dove dichiara di non poter estinguere il contratto fintantoché non avrà provveduto a saldare le rate arretrate scadute il 07/11/2006 (che in realtà è stata pagata in data 11/03/2008) e il 07/11/2007.
- Domanda : tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1901 c.c., risoluzione del contratto se l’Assicuratore nel termine di 6 mesi dalla scadenza del premio (07/11/2007) non agisce per la riscossione. Può l’Assicuratore ignorare l’art. 1901 per il fatto che per la rata 11/2006 c’è stata ingiunzione di pagamento e soddisfatta solo in data 11/03/2008 e quindi il diritto della pretesa del premio 11/2007 non si è mai interrotto?

Assinews risponde:
Riteniamo che il contratto si sia risoluto di diritto, non avendo l'assicuratore agito per il pagamento della rata di rpemio insoluta nei termini di legge.

Probabilmente la richiesta dell'agente non ha il conforto della direzione generale della compagnia, che riteniamo sia opportuno venga informata dell'incresciosa situazione.

 

 

 

 

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