Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (12/12/08)
Si tratta di una polizza poliennale con frazionamento
annuale incendio mobili, decorrenza 2003 - scadenza
07/11/2013.
Il cliente non paga la rata 07/11/2006 di 895,00.
- Compagnia promuove citazione e giudice di pace
in data 16.10.07 condanna assicurato “contumace”
al pagamento del premio + spese;
- 11/01/08 viene notificato l’atto di precetto
che intima al pagamento del premio + spese;
- 11/03/2008 assicurato paga con bonifico rata +
spese (1763,00 €)
- in data 23/07/08 il cliente trasmette R.r. per
disdetta annualità 07/11/2008 e preciso che
per quest’ultima scadenza nessuna richiesta
di pagamento da parte della Compagnia è mai
pervenuta al cliente in questione. E’ invece
l’agenzia di riferimento a cui era appoggiato
il contratto che scrive raccomandata al cliente
in data 22/10/2008 dove dichiara di non poter estinguere
il contratto fintantoché non avrà
provveduto a saldare le rate arretrate scadute il
07/11/2006 (che in realtà è stata
pagata in data 11/03/2008) e il 07/11/2007.
- Domanda : tenuto conto di quanto previsto dall’art.
1901 c.c., risoluzione del contratto se l’Assicuratore
nel termine di 6 mesi dalla scadenza del premio
(07/11/2007) non agisce per la riscossione. Può
l’Assicuratore ignorare l’art. 1901
per il fatto che per la rata 11/2006 c’è
stata ingiunzione di pagamento e soddisfatta solo
in data 11/03/2008 e quindi il diritto della pretesa
del premio 11/2007 non si è mai interrotto?
Assinews
risponde:
Riteniamo
che il contratto si sia risoluto di diritto, non
avendo l'assicuratore agito per il pagamento della
rata di rpemio insoluta nei termini di legge.
Probabilmente la richiesta dell'agente non ha il
conforto della direzione generale della compagnia,
che riteniamo sia opportuno venga informata dell'incresciosa
situazione.