RCA
- danni a terzi da incendio doloso (05/12/08)
Nel caso di incendio generico di un mezzo sostante
sulla pubblica via la polizza RCA risponde dei danni
provocati a terzi. Ma nel caso in cui fosse accertato
che l'incendio è di origine dolosa e/o vandalica
risponde lo stesso? E in caso negativo che tipo di
garanzia deve attivare il proprietario del mezzo per
la tutela dei terzi?
Assinews
risponde:
E’
indubbio che il veicolo in sosta su via o area pubblica
è considerato in circolazione; ciò oggi
è inoltre oggetto di normativa specifica, rappresentata
dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. 1
aprile 2008, n. 86: “sono considerati in
circolazione anche i veicoli in sosta su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
Pertanto i danni a terzi causati dall’incendio
di tale veicolo sono coperti dall’assicurazione
RCA.
Nel
caso di incendio doloso, ovverosia causato da atto
doloso o vandalico di terzi, sono comunque questi
ultimi che ne devono rispondere, in applicazione del
principio generale di diritto che disciplina la responsabilità
per fatto illecito (art. 2043 c.c.).
Il
proprietario del veicolo potrebbe peraltro temere
o che non fosse possibile, in relazione alle modalità
specifiche dell’accadimento, accertare o provare
il dolo di terzi o che, essendo con ogni probabilità
non identificabili gli autori dell’atto, il
danneggiato rivolgesse un’azione legale nei
suoi confronti, ritenendo di poter così ottenere
il risarcimento o una parte di esso.
Egli
dovrebbe quindi cautelarsi assicurando il risarcimento dei danni
cagionati a terzi con l’estensione “ricorso terzi”,
presente di regola in tutte le condizioni della garanzia incendio
dell’assicurazione CVT.
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