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RCA - danni a terzi da incendio doloso (05/12/08)


Nel caso di incendio generico di un mezzo sostante sulla pubblica via la polizza RCA risponde dei danni provocati a terzi. Ma nel caso in cui fosse accertato che l'incendio è di origine dolosa e/o vandalica risponde lo stesso? E in caso negativo che tipo di garanzia deve attivare il proprietario del mezzo per la tutela dei terzi?

Assinews risponde:
E’ indubbio che il veicolo in sosta su via o area pubblica è considerato in circolazione; ciò oggi è inoltre oggetto di normativa specifica, rappresentata dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. 1 aprile 2008, n. 86: “sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
Pertanto i danni a terzi causati dall’incendio di tale veicolo sono coperti dall’assicurazione RCA.

Nel caso di incendio doloso, ovverosia causato da atto doloso o vandalico di terzi, sono comunque questi ultimi che ne devono rispondere, in applicazione del principio generale di diritto che disciplina la responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.).

Il proprietario del veicolo potrebbe peraltro temere o che non fosse possibile, in relazione alle modalità specifiche dell’accadimento, accertare o provare il dolo di terzi o che, essendo con ogni probabilità non identificabili gli autori dell’atto, il danneggiato rivolgesse un’azione legale nei suoi confronti, ritenendo di poter così ottenere il risarcimento o una parte di esso.

Egli dovrebbe quindi cautelarsi assicurando il risarcimento dei danni cagionati a terzi con l’estensione “ricorso terzi”, presente di regola in tutte le condizioni della garanzia incendio dell’assicurazione CVT.

 

 

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