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Quesiti su Bersani 2 e polizze poliennali

1.

iI D.L. Bersani è stato appena convertito in Legge e da esso si evince, fra l'altro, che dalle polizze di durata
poliennale si può recedere - a mezzo raccomandata - almeno 60 giorni prima della scadenza annuale senza alcuna penalità ( qualora siano state onorate almeno le ultime tre annualità ?)

Ciò premesso, si vorrebbe conoscere:
- ci si può attivare subito ? e da quali prossime scadenze? mi è stato riferito che si può attivare tale facoltà
per le scadenze previste dal mese di agosto 2007 in poi; è corretto?

Se così fosse, ad un mio cliente che ha una polizza incendio che scade il 30.6.2007 non è consentito recedere?
La facoltà di recesso oltre ai contraenti persone fisiche è concessa anche alle persone giuridiche?


Assinews risponde:
Certo che ci si può “attivare” subito, fermo restando il rispetto dei 60 giorni di preavviso.
Il cliente che ha la polizza con la più vicina scadenza annuale al 30 giugno 2007 non potrà, essendo ormai nel mese di maggio, rispettare il preavviso di 60 giorni.
La facoltà di recedere dalle polizze rami danni di durata poliennale spetta a qualsiasi contraente.
Nel modificare il disposto dell’art. 1899 c.c., infatti, il legislatore non ha limitato la facoltà di recesso ad una sola categoria di contraenti, per cui la rescindibilità va anche a favore delle persone giuridiche.

2.

Nel caso di una polizza poliennale, con scadenza 30.03.2008, con disdetta inviata dall'assicurato per la scadenza 03.2007 e con ampio preavviso sui termini previsti dal Decreto bersani, la stessa richiesta di recesso è da considerarsi già pienamente valida cadendo nel periodo di validità dello stesso?
La compagnia titolare del contratto può opporsi, come verbalmente ha fatto alla richiesta di recesso?

Assinews risponde:
La Compagnia avrebbe fatto meglio ad aspettare la conversione in legge (avvenuta con modifiche) del decreto Bersani 2.
In concreto, considerata la distinzione fatta in sede di conversione tra polizze stipulate a partire dal 3 aprile 2007 e polizze stipulate antecedentemente, il recesso dovrà essere considerato valido ed efficace alla sola condizione che la polizza in questione sia stata in vigore per almeno tre anni al marzo 2007.

 

3.

Chiedo cortesemente il Vs. parere sulla validità o meno del recesso inviato prima della conversione in legge del Decreto Bersani 2 e con preavviso di mesi tre (polizza in corso da più di tre anni con scadenza ricorrente annuale nel mese di giugno 2007).

Assinews risponde:
A nostro parere, il recesso é pienamente valido ed efficace.

4.

Buongiorno, relativamente alla rescindibilità dei contratti poliennali, chiedo delucidazioni in merito alle polizze nuove e sostituite emesse nel periodo compreso tra il 31/01/2007 ed il 02/04/2007, rispettivamente data di entrata in vigore del decreto e della successiva Legge n. 40, per le quali, a modesto parere, sembra configurarsi la possibilità di rescissione da parte del consumatore con il preavviso dei 60gg.

Assinews risponde:
Il comma 4 dell'art. 5 del decreto "Bersani 2", nel testo modificato dalla legge di conversione, di sembra chiaro.
1. Se le polizze sono state stipulate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 aprile 2007, considerato che é stata pubblicata il 2.4.07), il recesso dalle polizze polieannali può sempre essere esercitato, ovviamente col previsto preavviso di 60 giorni;
2. al contrario, per quelle stipulate prima del 3 aprile 2007, é necessario che queste siano state in vigore per almeno tre anni, fermo l'obbligo del preavviso per il recesso.
Comunque sia riportiamo qui di seguito quanto é stato aggiunto al comma 4 dalla legge di conversione:
"Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni."

5.

Mi riferisco al decreto Bersani bis recentemente convertito in legge, per chiederVi se della facoltà di chiedere la cessazione di un contratto assicurativo poliennale possa avvalersi anche una persona giuridica (per es un albergo che abbia stipulato con una compagnia di assicurazione una polizza per la responsabilità civile vs terzi).

Assinews risponde:
Certamente. Con la modifica dell'art. 1899 c.c., introdotta dal c.d. "Bersani 2", ora convertito in legge, non si é voluto introdurre alcuna scriminate tra "consumatori" e "non consumatori", malgrado che il titolo del provvedimento potesse in qualche misura farlo pensare. Ricordiamo, però, che il provvedimento (la cosiddetta "lenzuolata") solo in piccolissima parte riguardava le assicurazioni.
Tutte le polizze rami danni di durata polieannali, dunque, possono essere risolte, chiunque sia il contraente delle medesime, purché in corso da almeno tre anni e, naturalmente, col preavviso dovuto.

 

 

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