Quesito
su RCA – richiesta di risarcimento di danni
a veicolo –
assenza di perizia anteriore alla riparazione (27/11/08)
In caso di sinistro tra autoveicoli, il danneggiato
richiede i danni alla compagnia assicuratrice accordando
un giusto tempo di attesa per effettuare la perizia.
Trascorso inutilmente detto periodo, provvede alla riparazione
dei danni e fornisce successivamente una congrua documentazione
fotografica.
Domanda: è obbligato a mostrare al perito il
veicolo riparato (anche in assenza di fattura?).
Il codice civile impone l’obbligo di conservazione
delle prove del danno, non della riparazione.
Assinews
risponde:
Il
codice civile non impone l’obbligo di conservazione
delle prove del danno (il lettore forse confonde con
l’obbligo di conservazione dei “reliquati”
del sinistro, presente nelle C.G.A. delle assicurazioni
dirette), ma qualcosa di molto più importante,
il principio dell’onere della prova, sancito del
1° comma dell’art. 2697: “Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento”.
La
perizia del veicolo rimasto danneggiato in un sinistro
da circolazione stradale, consente all’assicuratore
di accertare la presenza sul veicolo dei danni dei quali
gli viene richiesto il risarcimento e la loro rispondenza
con la descrizione dell’accadimento contenuta
nella richiesta stessa; solo secondariamente, di quantificare
la somma di denaro ritenuta necessaria per la loro riparazione.
In
questa sede non possiamo soffermarci su quale sia il
periodo da ritenersi “giusto” – come
afferma il lettore – per la messa a disposizione
del veicolo ai fini della perizia.
In mancanza di una normativa di legge, il giudizio non
può che essere demandato al libero apprezzamento
del giudice in relazione a tutti gli elementi specifici
del caso.
Sarà
così demandata al giudice – se tale non
ritenuta dall’assicuratore – la decisione
sulla “congruità” della documentazione
fotografica fornita dal danneggiato.
Riteniamo comunque che, come avviene nella pratica,
il danneggiato che abbia ritenuto di non poter attendere
oltre la perizia del veicolo, abbia affidato l’esecuzione
delle foto all’autoriparatore stesso, onde poter
ottenere una chiara documentazione dello stato del veicolo
prima, durante e dopo la riparazione.
Ciò premesso, formuliamo per chiarezza due ipotesi:
a)
Il veicolo non è stato riparato.
La legge non obbliga il proprietario di un bene materiale
danneggiato a ripararlo, quale condizione per ottenere
il risarcimento del danno.
E’ comunque da ritenersi ingiustificato il rifiuto
del danneggiato di mostrare il veicolo all’incaricato
dell’assicuratore, o perito.
b)
Il veicolo è stato riparato.
Anche in questo caso non è giustificabile il
rifiuto di mostrare al perito il veicolo riparato, fermo
restando che il danneggiato dovrà fornire idonea
documentazione relativa al riparatore, ai lavori da
questi eseguiti e alla spesa sostenuta.
Nel caso in cui la controversia si spostasse in sede
giudiziaria, è da ritenere che difficilmente
il giudice accetterebbe un documento che non fosse una
regolare fattura.