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Quesito su RCA – richiesta di risarcimento di danni a veicolo –
assenza di perizia anteriore alla riparazione (27/11/08)


In caso di sinistro tra autoveicoli, il danneggiato richiede i danni alla compagnia assicuratrice accordando un giusto tempo di attesa per effettuare la perizia. Trascorso inutilmente detto periodo, provvede alla riparazione dei danni e fornisce successivamente una congrua documentazione fotografica.

Domanda: è obbligato a mostrare al perito il veicolo riparato (anche in assenza di fattura?).
Il codice civile impone l’obbligo di conservazione delle prove del danno, non della riparazione.

Assinews risponde:
Il codice civile non impone l’obbligo di conservazione delle prove del danno (il lettore forse confonde con l’obbligo di conservazione dei “reliquati” del sinistro, presente nelle C.G.A. delle assicurazioni dirette), ma qualcosa di molto più importante, il principio dell’onere della prova, sancito del 1° comma dell’art. 2697: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

La perizia del veicolo rimasto danneggiato in un sinistro da circolazione stradale, consente all’assicuratore di accertare la presenza sul veicolo dei danni dei quali gli viene richiesto il risarcimento e la loro rispondenza con la descrizione dell’accadimento contenuta nella richiesta stessa; solo secondariamente, di quantificare la somma di denaro ritenuta necessaria per la loro riparazione.

In questa sede non possiamo soffermarci su quale sia il periodo da ritenersi “giusto” – come afferma il lettore – per la messa a disposizione del veicolo ai fini della perizia.
In mancanza di una normativa di legge, il giudizio non può che essere demandato al libero apprezzamento del giudice in relazione a tutti gli elementi specifici del caso.

Sarà così demandata al giudice – se tale non ritenuta dall’assicuratore – la decisione sulla “congruità” della documentazione fotografica fornita dal danneggiato.
Riteniamo comunque che, come avviene nella pratica, il danneggiato che abbia ritenuto di non poter attendere oltre la perizia del veicolo, abbia affidato l’esecuzione delle foto all’autoriparatore stesso, onde poter ottenere una chiara documentazione dello stato del veicolo prima, durante e dopo la riparazione.

Ciò premesso, formuliamo per chiarezza due ipotesi:

a) Il veicolo non è stato riparato.
La legge non obbliga il proprietario di un bene materiale danneggiato a ripararlo, quale condizione per ottenere il risarcimento del danno.
E’ comunque da ritenersi ingiustificato il rifiuto del danneggiato di mostrare il veicolo all’incaricato dell’assicuratore, o perito.

b) Il veicolo è stato riparato.
Anche in questo caso non è giustificabile il rifiuto di mostrare al perito il veicolo riparato, fermo restando che il danneggiato dovrà fornire idonea documentazione relativa al riparatore, ai lavori da questi eseguiti e alla spesa sostenuta.
Nel caso in cui la controversia si spostasse in sede giudiziaria, è da ritenere che difficilmente il giudice accetterebbe un documento che non fosse una regolare fattura.

 

 

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