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Quesito su Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, emanato in virtù della legge delega 2 agosto 2004 , n. 210.(14/11/08)


Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, emanato in virtù della legge delega 2 agosto 2004 , n. 210.
Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
Ai sensi del Decreto in oggetto il costruttore, qualora si verifichino le condizioni previste dalla Legge, deve rilasciare all’acquirente una Polizza assicurativa Indennitaria Decennale.
Fino ad oggi le compagnie proponevano ai propri clienti la garanzia “base”, a garanzia dei danni all’immobile derivanti dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, proponendo come facoltative le estensioni relative a:
- involucro
- impermeabilizzazione delle coperture
- pavimentazioni e rivestimenti interni
- intonaci e rivestimenti esterni
Vorrei sapere se è recentemente intervenuta qualche variazione legislativa o qualche accordo ANIA a livello di testo di polizza, mi risulta infatti che da qualche tempo le compagnie tendano ad offrire al contraente di polizza la polizza completa, lasciando poi alla discrezione del cliente l’acquisto o meno delle estensioni.
In tal modo ritengono di tutelarsi in sede di eventuali sinistri o c’è qualche obbligo da parte del contraente di polizza?

Assinews risponde:
Le polizze decennali postume (ANIA di riferimento e quelle di mercato) non sono MAI state in linea con le disposizioni di legge:

a) perché delimitano la garanzia ai soli fatti accidentali, limitazione che contrasta con la responsabilità del costruttore sancita dal codice civile e, quindi, con la legge sugli immobili da costruire;

b) perché i "gravi difetti" delle polizze di mercato e ANIA sono soltanto quelli che compromettono o possono compromettere la stabilità dell'opera, incidendo sulle relative strutture. Per costante e consolidata giurisprudenza - come sanno tutti, ANIA e imprese comprese - "gravi difetti" sono anche quelli che incidono sulla abitabilità e vivibilità dell'immobile (infiltrazioni d'acqua, umidità, ecc.).

Chiunque distribuisca tali polizze dovrebbe, a scanso di responsabilità professionali, farsi rilasciare dal contranete quanto meno una dichiarazione con la quale questi dà atto di ben sapere che la polizza stipulanda non soddisfa affatto gli obblighi di legge. O formula del genere, comunque costituente la più ampia manleva.

Infine, non ci sisulta (pronti però a prendere atto del contarrio, se qualcuno ce lo documenta) che una qualsiasi conpagnia offra una polizza "completa", in ipotesi a prezzo inaccettabile, al solo fine di farsela rifiutare e così piazzare, a prezzo assai minore, una polizza che comunque vale molto meno, ma che, ripetiamo, non soddisfa gli obblighi assicurativi di legge.

 

 

 

 

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