Quesito
su Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, emanato
in virtù della legge delega 2 agosto 2004 , n.
210.(14/11/08)
Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, emanato in
virtù della legge delega 2 agosto 2004 , n. 210.
Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire.
Ai sensi del Decreto in oggetto il costruttore, qualora
si verifichino le condizioni previste dalla Legge, deve
rilasciare all’acquirente una Polizza assicurativa
Indennitaria Decennale.
Fino ad oggi le compagnie proponevano ai propri clienti
la garanzia “base”, a garanzia dei danni all’immobile
derivanti dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti
costruttivi, proponendo come facoltative le estensioni
relative a:
- involucro
- impermeabilizzazione delle coperture
- pavimentazioni e rivestimenti interni
- intonaci e rivestimenti esterni
Vorrei sapere se è recentemente intervenuta qualche
variazione legislativa o qualche accordo ANIA a livello
di testo di polizza, mi risulta infatti che da qualche
tempo le compagnie tendano ad offrire al contraente di
polizza la polizza completa, lasciando poi alla discrezione
del cliente l’acquisto o meno delle estensioni.
In tal modo ritengono di tutelarsi in sede di eventuali
sinistri o c’è qualche obbligo da parte del
contraente di polizza?
Assinews
risponde:
Le
polizze decennali postume (ANIA di riferimento e quelle
di mercato) non sono MAI state in linea con le disposizioni
di legge:
a) perché delimitano la garanzia ai soli fatti
accidentali, limitazione che contrasta con la responsabilità
del costruttore sancita dal codice civile e, quindi, con
la legge sugli immobili da costruire;
b) perché i "gravi difetti" delle polizze
di mercato e ANIA sono soltanto quelli che compromettono
o possono compromettere la stabilità dell'opera,
incidendo sulle relative strutture. Per costante e consolidata
giurisprudenza - come sanno tutti, ANIA e imprese comprese
- "gravi difetti" sono anche quelli che incidono
sulla abitabilità e vivibilità dell'immobile
(infiltrazioni d'acqua, umidità, ecc.).
Chiunque distribuisca tali polizze dovrebbe, a scanso
di responsabilità professionali, farsi rilasciare
dal contranete quanto meno una dichiarazione con la quale
questi dà atto di ben sapere che la polizza stipulanda
non soddisfa affatto gli obblighi di legge. O formula
del genere, comunque costituente la più ampia manleva.
Infine, non ci sisulta (pronti però a prendere
atto del contarrio, se qualcuno ce lo documenta) che una
qualsiasi conpagnia offra una polizza "completa",
in ipotesi a prezzo inaccettabile, al solo fine di farsela
rifiutare e così piazzare, a prezzo assai minore,
una polizza che comunque vale molto meno, ma che, ripetiamo,
non soddisfa gli obblighi assicurativi di legge.