Quesito
su RCA - fermo tecnico (10/11/08)
Oltre al danno conseguente al c. d. “fermo tecnico”
del veicolo in riparazione – il cui risarcimento, a
quanto mi risulta, è riconosciuto solo nei casi in
cui l’auto venga abitualmente utilizzata per lo svolgimento
della propria attività professionale (es. il taxi o
l’auto del rappresentante di commercio) – è
previsto dalla vigente normativa un analogo risarcimento,
anche eventualmente in forma specifica (ad es. una vettura
sostitutiva), nei casi in cui l’auto venga utilizzata
per le indispensabili attività quotidiane (quali i
necessari spostamenti di tutti i giorni tra cui, in primis,
recarsi e tornare dal luogo di lavoro), atteso che il mancato
utilizzo dell’auto per un lungo periodo comporta, anche
in tali casi, un notevole disagio?
Assinews
risponde:
Dobbiamo
premettere che il fermo tecnico non ha alcuna disciplina legislativa,
ma è soltanto una elaborazione della tecnica assicurativa
e, soprattutto, della giurisprudenza.
Per
quanto riguarda la sua definizione ricorriamo a una fonte
dell’ANIA:
“Il
fermo tecnico è il danno derivante dall’indisponibilità
del veicolo danneggiato durante il periodo di tempo tecnicamente
(e strettamente) necessario alle riparazioni.
La valutazione di tale danno è strettamente connessa
alla destinazione del veicolo: nel caso in cui esso venga
abitualmente utilizzato per lo svolgimento della propria attività
professionale, si potrà verificare o un danno da lucro
cessante (ad es. il taxi; l’auto del rappresentante
di commercio), oppure un danno emergente (ad esempio le spese
sostenute per noleggiare un mezzo sostitutivo).
In tal caso il danno viene valutato in via equitativa, tenendo
conto della documentazione fornita dal danneggiato e considerando
come periodo di “fermo” soltanto quello strettamente
necessario alle riparazioni (numero delle ore di lavorazione
diviso per le 8 ore lavorative = numero di giorni di fermo
tecnico)”.
(ANIA, “Le imprese di assicurazione - Alcune problematiche”,
marzo 2000).
Ciò
premesso, i criteri in base ai quali accertare e liquidare
questo tipo di danno sono alquanto controversi in giurisprudenza,
anche della Cassazione.
Secondo
un primo orientamento il danno da fermo tecnico può
essere liquidato in via equitativa, anche in difetto di prova,
laddove dall’esame delle circostanze lo stesso sia stato
semplicemente accertato o sia altamente probabile.
Per un secondo orientamento, nulla può essere riconosciuto
per fermo tecnico qualora il danneggiato non fornisca in proposito
alcun elemento di prova e di valutazione.
Un
terzo orientamento segue una via intermedia: il danno rappresentato
dalle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione; premio
di assicurazione; ecc.) può essere liquidato anche
in difetto di una prova specifica e in via equitativa; al
contrario il danno da lucro cessante subito a causa della
impossibilità di usare il veicolo, ovvero consistito
negli esborsi sostenuti per noleggiare un’altra vettura
per motivi di lavoro e altre apprezzabili ragioni, può
essere liquidato soltanto ove allegato e provato.
Si
deve comunque osservare che:
1) Il periodo di tempo oggetto di risarcimento è quello
strettamente (o ragionevolmente) necessario per la riparazione
del veicolo danneggiato.
2) Il danno da fermo tecnico ha natura patrimoniale: non sono
quindi risarcibili altri tipi di danno (lo stress, il disagio,
ecc.).
3) Non potrà essere risarcito questo tipo di danno
quando il danneggiato abbia a disposizione un mezzo pubblico
alternativo, o quando il veicolo danneggiato non sia indispensabile
per lo svolgimento della normale attività lavorativa
o no della persona che ha subito il danno.
(Nota:
Lo stato della giurisprudenza è tratto da M. ROSSETTI,
Il danno da “fermo tecnico”, in “Assicurazioni
e giurisprudenza recente”, Workshop di Assinews, settembre
2008).