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Quesito su RCA - fermo tecnico (10/11/08)


Oltre al danno conseguente al c. d. “fermo tecnico” del veicolo in riparazione – il cui risarcimento, a quanto mi risulta, è riconosciuto solo nei casi in cui l’auto venga abitualmente utilizzata per lo svolgimento della propria attività professionale (es. il taxi o l’auto del rappresentante di commercio) – è previsto dalla vigente normativa un analogo risarcimento, anche eventualmente in forma specifica (ad es. una vettura sostitutiva), nei casi in cui l’auto venga utilizzata per le indispensabili attività quotidiane (quali i necessari spostamenti di tutti i giorni tra cui, in primis, recarsi e tornare dal luogo di lavoro), atteso che il mancato utilizzo dell’auto per un lungo periodo comporta, anche in tali casi, un notevole disagio?

Assinews risponde:
Dobbiamo premettere che il fermo tecnico non ha alcuna disciplina legislativa, ma è soltanto una elaborazione della tecnica assicurativa e, soprattutto, della giurisprudenza.

Per quanto riguarda la sua definizione ricorriamo a una fonte dell’ANIA:

“Il fermo tecnico è il danno derivante dall’indisponibilità del veicolo danneggiato durante il periodo di tempo tecnicamente (e strettamente) necessario alle riparazioni.
La valutazione di tale danno è strettamente connessa alla destinazione del veicolo: nel caso in cui esso venga abitualmente utilizzato per lo svolgimento della propria attività professionale, si potrà verificare o un danno da lucro cessante (ad es. il taxi; l’auto del rappresentante di commercio), oppure un danno emergente (ad esempio le spese sostenute per noleggiare un mezzo sostitutivo).
In tal caso il danno viene valutato in via equitativa, tenendo conto della documentazione fornita dal danneggiato e considerando come periodo di “fermo” soltanto quello strettamente necessario alle riparazioni (numero delle ore di lavorazione diviso per le 8 ore lavorative = numero di giorni di fermo tecnico)”.

(ANIA, “Le imprese di assicurazione - Alcune problematiche”, marzo 2000).

Ciò premesso, i criteri in base ai quali accertare e liquidare questo tipo di danno sono alquanto controversi in giurisprudenza, anche della Cassazione.

Secondo un primo orientamento il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, anche in difetto di prova, laddove dall’esame delle circostanze lo stesso sia stato semplicemente accertato o sia altamente probabile.

Per un secondo orientamento, nulla può essere riconosciuto per fermo tecnico qualora il danneggiato non fornisca in proposito alcun elemento di prova e di valutazione.

Un terzo orientamento segue una via intermedia: il danno rappresentato dalle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione; premio di assicurazione; ecc.) può essere liquidato anche in difetto di una prova specifica e in via equitativa; al contrario il danno da lucro cessante subito a causa della impossibilità di usare il veicolo, ovvero consistito negli esborsi sostenuti per noleggiare un’altra vettura per motivi di lavoro e altre apprezzabili ragioni, può essere liquidato soltanto ove allegato e provato.

Si deve comunque osservare che:
1) Il periodo di tempo oggetto di risarcimento è quello strettamente (o ragionevolmente) necessario per la riparazione del veicolo danneggiato.
2) Il danno da fermo tecnico ha natura patrimoniale: non sono quindi risarcibili altri tipi di danno (lo stress, il disagio, ecc.).
3) Non potrà essere risarcito questo tipo di danno quando il danneggiato abbia a disposizione un mezzo pubblico alternativo, o quando il veicolo danneggiato non sia indispensabile per lo svolgimento della normale attività lavorativa o no della persona che ha subito il danno.

(Nota: Lo stato della giurisprudenza è tratto da M. ROSSETTI, Il danno da “fermo tecnico”, in “Assicurazioni e giurisprudenza recente”, Workshop di Assinews, settembre 2008).

 

 

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