Quesito
su Polizza infortuni garanzia caso morte (04/11/08)
L’assicurato è deceduto a seguito di un tragico
infortunio in montagna. Secondo le indagini e gli accertamenti
svolti dai Carabinieri, la causa della morte è stata
dichiarata quale dovuta ad una caduta e successivo assideramento.
Dal
Verbale in originale, si cita testuale quanto segue: “….
Non si esclude che la caduta accidentale sia stata causata
del precario equilibrio dovuto dall’assunzione di
una massiccia dosi di tranquillanti, cioè riscontrabile
anche del fatto che nei pressi dello stesso è stata
rinvenuta una borsa con delle scatole di vari tranquillanti.
Una di queste vuota… “
Ciò
premesso, l’assicurazione ha dichiarato di voler rifiutare
il pagamento per i seguenti motivi:
1) non uso terapeutico di psicofarmaci – anche se
non è stata fatta l’autopsia
2) presunto suicidio
Hanno
ragione a respingere il danno?
Assinews
risponde:
Vi
diciamo quello che pensiamo, ma dovete tenere presente che
fuoriesce dalle nostre competenze esprimere pareri legali,
specie su argomenti tanto complessi come quello sottopostoci.
Ciò doverosamente premesso, ecco il nostro modesto
parere.
Nell'assicurazione contro gli infortuni spetta al beneficiario
fornire la prova che si é verificato il caso per
il quale si chiede l'indennizzo, e, nella circostanza, la
morte dovuta a causa violenta, esterna e fortuita.
L'infortunio è conseguenza di una caduta accidentale,
a seguito della quale è sopravvenuto l'assideramento
e quindi il decesso, secondo i Carabinieri. La causa della
caduta resta invece non accertata, in particolare per mancanza
di autopsia.
Si potrebbe dunque sostenere alternativamente:
1) che il beneficiario non è in grado di provare
che si è verificato l'evento assicurato, a meno che
non possa ottenere l'autopsia e questa escluda che siano
stati gli psicofarmaci (se impiegati non per usi terapeutici)
a determinare la caduta; in mancanza di tale prova il sinistro
non è indennizzabile;
2) che essendo provata l'accidentalità della caduta
e non provato che questa è stata determinata da causa
non fortuita (e, cioé, da psicofarmaci), il sinistro
è invece indennizzabile.
Il suicidio, infine, deve essere provato dalla compagnia,
non essendo possibile che sia il beneficiaro a dover fornire
la relativa prova negativa.
Detto tutto questo (e per quello che vale), non dobbiamo
dimenticare che siamo in Italia, Paese nel quale l'interpretazione
delle leggi da parte della magisratura, anche di legittimità,
è tutt'altro che certa. Non si deve nemmeno scordare
che le compagnie godono di ben scarsa simpatia presso i
giudicanti.
In conclusione, quindi, consiglieremmo al beneficiario di
andare in giudizio e, all'occorrenza, accettare una transazione
al 50%.
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