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Quesito su Polizza infortuni garanzia caso morte (04/11/08)


L’assicurato è deceduto a seguito di un tragico infortunio in montagna. Secondo le indagini e gli accertamenti svolti dai Carabinieri, la causa della morte è stata dichiarata quale dovuta ad una caduta e successivo assideramento.

Dal Verbale in originale, si cita testuale quanto segue: “…. Non si esclude che la caduta accidentale sia stata causata del precario equilibrio dovuto dall’assunzione di una massiccia dosi di tranquillanti, cioè riscontrabile anche del fatto che nei pressi dello stesso è stata rinvenuta una borsa con delle scatole di vari tranquillanti. Una di queste vuota… “

Ciò premesso, l’assicurazione ha dichiarato di voler rifiutare il pagamento per i seguenti motivi:
1) non uso terapeutico di psicofarmaci – anche se non è stata fatta l’autopsia
2) presunto suicidio

Hanno ragione a respingere il danno?

Assinews risponde:
Vi diciamo quello che pensiamo, ma dovete tenere presente che fuoriesce dalle nostre competenze esprimere pareri legali, specie su argomenti tanto complessi come quello sottopostoci.
Ciò doverosamente premesso, ecco il nostro modesto parere.

Nell'assicurazione contro gli infortuni spetta al beneficiario fornire la prova che si é verificato il caso per il quale si chiede l'indennizzo, e, nella circostanza, la morte dovuta a causa violenta, esterna e fortuita.

L'infortunio è conseguenza di una caduta accidentale, a seguito della quale è sopravvenuto l'assideramento e quindi il decesso, secondo i Carabinieri. La causa della caduta resta invece non accertata, in particolare per mancanza di autopsia.

Si potrebbe dunque sostenere alternativamente:
1) che il beneficiario non è in grado di provare che si è verificato l'evento assicurato, a meno che non possa ottenere l'autopsia e questa escluda che siano stati gli psicofarmaci (se impiegati non per usi terapeutici) a determinare la caduta; in mancanza di tale prova il sinistro non è indennizzabile;
2) che essendo provata l'accidentalità della caduta e non provato che questa è stata determinata da causa non fortuita (e, cioé, da psicofarmaci), il sinistro è invece indennizzabile.

Il suicidio, infine, deve essere provato dalla compagnia, non essendo possibile che sia il beneficiaro a dover fornire la relativa prova negativa.

Detto tutto questo (e per quello che vale), non dobbiamo dimenticare che siamo in Italia, Paese nel quale l'interpretazione delle leggi da parte della magisratura, anche di legittimità, è tutt'altro che certa. Non si deve nemmeno scordare che le compagnie godono di ben scarsa simpatia presso i giudicanti.
In conclusione, quindi, consiglieremmo al beneficiario di andare in giudizio e, all'occorrenza, accettare una transazione al 50%.

 

 

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