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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (31/10/08)


Ho necessità di sapere cortesemente se "i tre anni minimi di vigenza" di un contratto poliennale si riferiscono all'ultimo contratto in vigore o, trattandosi della terza sostituzione di contratto originariamente nato nel 2002, la rescindibilità può essere esercitata già al 31.12.2008.

Tengo a precisare che la Compagnia in occasione delle varie sostituzioni ha sempre riportato la condizione dattiloscritta " rescindibilità" tranne, guarda caso, in occasione dell'ultima sostituzione avvenuta al 31.12.2006, prorogando, tra l'altro, la scadenza finale prevista per il 2011 al 31.12.2016.
Ho inoltre bisogno di sapere quale sia il termine massimo per l'invio della disdetta per un contratto infortuni.

Assinews risponde:
I tre anni minimi di vigenza devono essere trascorsi, secondo la regola dettata dall'ISVAP, alla data di efficacia del recesso.

Nel caso sottopostoci non è invece dato sapere se le sostituzioni succedutesi nel tempo, specie l'ultima, costituissero o meno novazione del contratto. Se sì, si deve considerare nuovo contratto e, quindi, a questo si deve fare riferimento per i tre anni.
Se no (ad esempio perché trattasi di solo prolungamento della durata), vale la polizza sostituita.
Quanto alle polizze infortuni, bifogna rifarsi a ciascun singolo contratto per conoscere il preavviso col quale formulare la disdetta. In genere è di 60 giorni, ma vi sono polizze ancora con tre mesi. In ogni caso, per la giurisprudenza di merito, il preavviso di 60 o più giorni è considerato costituire clausola abusiva.

 

 

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