Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (31/10/08)
Ho necessità di sapere cortesemente se "i tre
anni minimi di vigenza" di un contratto poliennale si
riferiscono all'ultimo contratto in vigore o, trattandosi
della terza sostituzione di contratto originariamente nato
nel 2002, la rescindibilità può essere esercitata
già al 31.12.2008.
Tengo a precisare che la Compagnia in occasione delle varie
sostituzioni ha sempre riportato la condizione dattiloscritta
" rescindibilità" tranne, guarda caso, in
occasione dell'ultima sostituzione avvenuta al 31.12.2006,
prorogando, tra l'altro, la scadenza finale prevista per il
2011 al 31.12.2016.
Ho inoltre bisogno di sapere quale sia il termine massimo
per l'invio della disdetta per un contratto infortuni.
Assinews
risponde:
I
tre anni minimi di vigenza devono essere trascorsi, secondo
la regola dettata dall'ISVAP, alla data di efficacia del recesso.
Nel caso sottopostoci non è invece dato sapere se le
sostituzioni succedutesi nel tempo, specie l'ultima, costituissero
o meno novazione del contratto. Se sì, si deve considerare
nuovo contratto e, quindi, a questo si deve fare riferimento
per i tre anni.
Se no (ad esempio perché trattasi di solo prolungamento
della durata), vale la polizza sostituita.
Quanto alle polizze infortuni, bifogna rifarsi a ciascun singolo
contratto per conoscere il preavviso col quale formulare la
disdetta. In genere è di 60 giorni, ma vi sono polizze
ancora con tre mesi. In ogni caso, per la giurisprudenza di
merito, il preavviso di 60 o più giorni è considerato
costituire clausola abusiva.