Quesito
su RCA - riattivazione di polizza sospesa (27/10/08)
Un ex-assicurato vorrebbe riattivare una polizza RCA sospesa per
non perdere il premio non goduto, dopo il periodo di 12 mesi previsto
dalla polizza, per un giorno.
L'Agenzia rifiuta appellandosi a non meglio precisate norme/disposizioni.
E' giusto questo comportamento dell'Agenzia? Con le nuove norme
in materia è possibile chiedere lo storno del contratto
con il rimborso almeno del premio senza tasse?
Assinews
risponde:
La
clausola della sospensione della garanzia assicurativa R.C.A.
prevedeva, durante il regime delle tariffe amministrate, che:
“La sospensione non può essere superiore a 12
mesi; decorso tale termine il contratto si estingue e il premio
non goduto resta acquisito all’impresa” (Norma
tariffaria n. 4 – Provvedimento C.I.P. n. 10/1993).
Oggi
alcune società di assicurazione prevedono un periodo di
tempo, durante il quale l’assicurato può effettuare
la riattivazione, più lungo di dodici mesi ed anche la
possibilità di ottenere il rimborso del premio, decorso
il periodo suddetto, nei casi di cessazione del rischio, ad esempio,
per la vendita o la demolizione del veicolo.
Altre società mantengono invece la vecchia clausola.
Non
esistendo norme di legge o disposizioni regolamentari in materia,
non si può che fare riferimento alle condizioni della polizza
specifica.