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Quesito su RCA - riattivazione di polizza sospesa (27/10/08)


Un ex-assicurato vorrebbe riattivare una polizza RCA sospesa per non perdere il premio non goduto, dopo il periodo di 12 mesi previsto dalla polizza, per un giorno.
L'Agenzia rifiuta appellandosi a non meglio precisate norme/disposizioni.
E' giusto questo comportamento dell'Agenzia? Con le nuove norme in materia è possibile chiedere lo storno del contratto con il rimborso almeno del premio senza tasse?

Assinews risponde:
La clausola della sospensione della garanzia assicurativa R.C.A. prevedeva, durante il regime delle tariffe amministrate, che:
“La sospensione non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all’impresa” (Norma tariffaria n. 4 – Provvedimento C.I.P. n. 10/1993).

Oggi alcune società di assicurazione prevedono un periodo di tempo, durante il quale l’assicurato può effettuare la riattivazione, più lungo di dodici mesi ed anche la possibilità di ottenere il rimborso del premio, decorso il periodo suddetto, nei casi di cessazione del rischio, ad esempio, per la vendita o la demolizione del veicolo.
Altre società mantengono invece la vecchia clausola.

Non esistendo norme di legge o disposizioni regolamentari in materia, non si può che fare riferimento alle condizioni della polizza specifica.

 

 

 

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