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Quesito su RCA - esercitazioni alla guida di motocicli (22/10/08)


Chiedo chiarimenti relativamente al rischio per le autoscuole legato all'uso della moto per le lezioni di guida.
Ad una precisa richiesta da parte dell'autoscuola alla motorizzazione è stato
risposto che non è possibile immatricolare motocicli come "uso scuola guida" per cui le moto usate sono immatricolate uso privato.
Non risulta quindi applicabile l'estensione di garanzia RCA che copre gli allievi durante le lezioni di guida.
Vi risulta corretto tutto ciò?
Chiedendo informazioni ad altre autoscuole risulta "normale" usare moto ad uso privato (di proprietà dell'autoscuola) per le lezioni di guida.
Le autoscuole non hanno una responsabilità per danni subiti dall'allievo mentre svolge la lezione di guida a bordo della moto dell'autoscuola?

Assinews risponde:
Il quesito appare riferirsi alle esercitazioni per il conseguimento della patente “A”, che consente la guida di motocicli oltre i 50 cmc e aventi potenza superiore a 15 kw .

La materia è retta dall’art. 122, comma 5, del Codice della Strada:
“Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono consentite in luoghi poco frequentati".
Lo stesso articolo deroga esplicitamente, con il comma 3, agli obblighi relativi alle esercitazioni alla guida dei veicoli, concernenti i requisii dell’istruttore che deve trovarsi a fianco dell’allievo.

La risposta dell’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (già Ufficio della M.C.T.C.) ci sembra corretta, in quanto non vediamo quale caratteristiche particolari dovrebbe avere il motociclo utilizzato per le esercitazioni.

Va ricordato che, per effetto del comma 9 dell’art. 121 del Codice della Strada, la prova pratica di guida dell’esame per il conseguimento della patente deve svolgersi con veicolo munito di doppi comandi, fatta eccezione – dispone lo stesso comma 9 – della prova per il conseguimento della patente “A”.

Fatta questa premessa, in genere le società di assicurazione riportano, nelle C.G.A. delle loro polizze RCA, la seguente esclusione, risalente al regime delle tariffe amministrate:
“Nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore al sensi della legge vigente” (cfr. art. 2, 1° comma, secondo alinea, CGA approvate con Provvedimento C.I.P. n. 10/1993, in G.U. 8 maggio 1993, S.O. n. 46).
Appare evidente che tale esclusione non si può applicare alle esercitazioni qui trattate, per le quali la presenza di un istruttore a fianco dell’allievo è esplicitamente esclusa.

L’aspirante alla patente, quindi, in possesso della regolare autorizzazione, è a tutti gli effetti assicurato e gode della piena copertura assicurativa prevista dalla legge.
Non si vede come, in caso di sinistro, possa esservi una responsabilità dell’autoscuola che, in questo caso, si sarà limitata a provvedere alle varie incombenze amministrative e a prestare la formazione teorica.

Infine ci sembra interessante menzionare che una primaria società assicuratrice dichiara, nella propria polizza RCA, che l’assicurazione obbligatoria è operante “nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l’eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al raggiungimento dei “luoghi poco frequentati” atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi di legge”.

 

 

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