Quesito
su RCA - esercitazioni alla guida di motocicli (22/10/08)
Chiedo chiarimenti relativamente al rischio per le autoscuole
legato all'uso della moto per le lezioni di guida.
Ad una precisa richiesta da parte dell'autoscuola alla
motorizzazione è stato
risposto che non è possibile immatricolare motocicli
come "uso scuola guida" per cui le moto usate
sono immatricolate uso privato.
Non risulta quindi applicabile l'estensione di garanzia
RCA che copre gli allievi durante le lezioni di guida.
Vi risulta corretto tutto ciò?
Chiedendo informazioni ad altre autoscuole risulta "normale"
usare moto ad uso privato (di proprietà dell'autoscuola)
per le lezioni di guida.
Le autoscuole non hanno una responsabilità per
danni subiti dall'allievo mentre svolge la lezione di
guida a bordo della moto dell'autoscuola?
Assinews
risponde:
Il
quesito appare riferirsi alle esercitazioni per il conseguimento
della patente “A”, che consente la guida di
motocicli oltre i 50 cmc e aventi potenza superiore a
15 kw .
La
materia è retta dall’art. 122, comma 5, del
Codice della Strada:
“Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa
prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
funzione di istruttore, sono consentite in luoghi poco
frequentati".
Lo stesso articolo deroga esplicitamente, con il comma
3, agli obblighi relativi alle esercitazioni alla guida
dei veicoli, concernenti i requisii dell’istruttore
che deve trovarsi a fianco dell’allievo.
La
risposta dell’Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (già Ufficio della M.C.T.C.) ci sembra
corretta, in quanto non vediamo quale caratteristiche
particolari dovrebbe avere il motociclo utilizzato per
le esercitazioni.
Va
ricordato che, per effetto del comma 9 dell’art.
121 del Codice della Strada, la prova pratica di guida
dell’esame per il conseguimento della patente deve
svolgersi con veicolo munito di doppi comandi, fatta eccezione
– dispone lo stesso comma 9 – della prova
per il conseguimento della patente “A”.
Fatta questa premessa, in genere le società di
assicurazione riportano, nelle C.G.A. delle loro polizze
RCA, la seguente esclusione, risalente al regime delle
tariffe amministrate:
“Nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida,
durante la guida dell’allievo, se al suo fianco
non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni
di istruttore al sensi della legge vigente”
(cfr. art. 2, 1° comma, secondo alinea, CGA approvate
con Provvedimento C.I.P. n. 10/1993, in G.U. 8 maggio
1993, S.O. n. 46).
Appare evidente che tale esclusione non si può
applicare alle esercitazioni qui trattate, per le quali
la presenza di un istruttore a fianco dell’allievo
è esplicitamente esclusa.
L’aspirante
alla patente, quindi, in possesso della regolare autorizzazione,
è a tutti gli effetti assicurato e gode della piena
copertura assicurativa prevista dalla legge.
Non si vede come, in caso di sinistro, possa esservi una
responsabilità dell’autoscuola che, in questo
caso, si sarà limitata a provvedere alle varie
incombenze amministrative e a prestare la formazione teorica.
Infine
ci sembra interessante menzionare che una primaria società
assicuratrice dichiara, nella propria polizza RCA, che
l’assicurazione obbligatoria è operante “nel
caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida
autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante
l’eventuale tragitto in strade urbane strettamente
necessario al raggiungimento dei “luoghi poco frequentati”
atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi
di legge”.
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