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Quesiti su rescindibilità polizze poliennali
1

Buongiorno, ho partecipato ai workshop sulla rescindibilità delle polizze poliennali, successivamente la legge ha introdotto i 3 anni di durata per il recesso delle polizze stipulate antecedentemente alla legge; in merito anche a un'altro quesito che compare sul sito, vi chiedo per cortesia una risposta più chiara: in caso di polizza emessa da meno di tre anni, ma in sostituzione di polizza precedente per lo stesso rischio, e come succede spesso, con durata (per esempio decennale) a far data dalla polizza emessa in sostituzione, si può tener conto, ai fini dei 3 anni, della polizza sostituita, o si tratta di novazione, e quindi i tre anni decorrono dalla stipula dell'ultima polizza?

Assinews risponde:
Se la sostituzione ha comportato esclusivamente il prolungamento della durata contrattuale originaria, credo che si possa escludere che si tratti di novazione. Di conseguenza, i tre anni si computano dalla data di effetto della polizza sostituita.

2

Un mio cliente ha inviato disdetta in data 25 febbraio per una polizza rami danni poliennale in scadenza al 30 aprile 2015, stipulata in data 30 aprile 2005, in virtù di quanto disposto dal decreto legge del 31 gennaio 2007 al'art.5 comma 4.
vorrei sapere se tale disdetta è da intendersi valida, considerando che è stata inviata durante il periodo di validità del decreto legge, anche se la legge di conversione entrata in vigore il 2 aprile 2007 ha introdotto un emendamento che limita la facoltà di disdetta ai contratti che siano stati in vigore da almeno tre anni, condizione che non era prevista dal decreto legge.
avendo esercitato facoltà di disdetta prima dell'entrata in vigore dell'emendamento introdotto dalla legge di conversione il cliente può considerare accettata tale disdetta?

Assinews risponde:
Riteniamo che il recesso possa andare respinto, in mancanza del requisito dei tre anni di vigenza

3

Con riferimento alla modifica del'art. 1899 del codice civile stabilito dalla conversione in legge del decreto legge 7/2007 sono a chiedere se è già possibile inviare disdetta ad un contratto poliennale, con preavviso di 60 gg, oppure se come indicato all'art. 5 comma 5 è facoltà degli operatori di adeguare le clausole entro 180 gg successivi . Pertanto sembrerebbe che per 180 gg dal decreto non sia possibile esercitare il diritto al recesso. Cosa ne pensate ? Grazie per la vostra risposta, cordiali saluti.

Assinews risponde:
L'ANIA, in una recente circolare alle imprese socie, ha spiegato che il comma 5 dell'art. 5 non si applica al comma 4.
Se l'ANIA non sbaglia, il recesso é possibile senza dover aspettare lo spirare dei 180 giorni

 

 

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