Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su RCA - disdetta di polizza vincolata (15/10/08)


Il 30/09/2007 la Ditta Alfa stipula una polizza auto (RCA, incendio e furto) per un veicolo locato in leasing con vincolo a favore della Società di Leasing, scadenza contratto di locazione 31/10/2013.
Prima della scadenza annuale del 30/09/08 la Compagnia invia l’attestazione sullo stato di rischio e comunica le modalità di disdetta (da inviarsi mediante raccomandata o telefax almeno 15 giorni prima della scadenza annuale).
La Ditta Alfa attenendosi a tale comunicazione, invia disdetta alla Compagnia, allegando anche autorizzazione della Vincolataria al cambio di Compagnia.
La disdetta viene respinta in quanto nelle Condizioni Generali di Assicurazione è indicato che “ Il Contraente rinuncia ad avvalersi delle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del contratto di leasing”, ed ancora “Resta inteso che la Società assicuratrice potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società di leasing con lettera raccomandata”.

Qual è il Vostro parere? Può una Compagnia vincolare il Cliente per una polizza auto per un periodo così lungo, anche in presenza di forti aumenti di premio, senza alcuna possibilità di disdire il contratto?

Assinews risponde:
La polizza in oggetto è stata stipulata dopo l’entrata in vigore del decreto cosiddetto “Bersani due” o, meglio, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (legge 2 aprile 2007, n. 40).

Ad essa si applica quindi il nuovo testo del 1° comma dell'art. 1899 c.c. , secondo periodo, che così dispone:
“In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
In virtù della legge citata (art. 5, comma 5)
le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto….”

E’ quindi evidente la nullità della clausola che - con una formula quanto meno eccessiva – vieta all’assicurato di recedere dalla polizza vincolata, secondo le modalità previste dalla legge.

Il problema si pone per la vincolataria, ma se questa ha già dato il suo benestare alla disdetta, con ogni probabilità la ditta Alfa ha già stipulato un’altra polizza, vincolata, con un'altra compagnia e gli interessi della società di leasing restano tutelati.

In linea generale osserviamo come il cosiddetto vincolo di una polizza di assicurazione a favore di un terzo, già di per sé discutibile per una serie di fattori che in questa sede non possiamo trattare, deve fare i conti con la nuova disposizione della legge.
Di conseguenza, le società interessate alla tutela assicurativa dei propri beni in seguito ad erogazione di mutui, vendita rateale, leasing, ecc., dovranno, a nostro modestissimo avviso, abbandonare il sistema del vincolo e ricorrere all’unica soluzione possibile, già adottata da molti istituti bancari, cioè assicurare in proprio i beni suddetti, accollando poi ai propri clienti l’onere dei premi.

Quanto alle imprese di assicurazione, l’impossibilità giuridica di imporre agli assicurati durate contrattuali superiori all’anno, dovrebbe ormai essere cosa ampiamente acquisita.

 

 

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©