Quesito
su RCA - disdetta di polizza vincolata (15/10/08)
Il 30/09/2007 la Ditta Alfa stipula una polizza auto (RCA,
incendio e furto) per un veicolo locato in leasing con vincolo
a favore della Società di Leasing, scadenza contratto
di locazione 31/10/2013.
Prima della scadenza annuale del 30/09/08 la Compagnia invia
l’attestazione sullo stato di rischio e comunica le
modalità di disdetta (da inviarsi mediante raccomandata
o telefax almeno 15 giorni prima della scadenza annuale).
La Ditta Alfa attenendosi a tale comunicazione, invia disdetta
alla Compagnia, allegando anche autorizzazione della Vincolataria
al cambio di Compagnia.
La disdetta viene respinta in quanto nelle Condizioni Generali
di Assicurazione è indicato che “ Il Contraente
rinuncia ad avvalersi delle Condizioni Generali di Assicurazione,
fino alla data di scadenza del contratto di leasing”,
ed ancora “Resta inteso che la Società assicuratrice
potrà dare regolare disdetta al presente contratto,
da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi
contestualmente alla Società di leasing con lettera
raccomandata”.
Qual
è il Vostro parere? Può una Compagnia vincolare
il Cliente per una polizza auto per un periodo così
lungo, anche in presenza di forti aumenti di premio, senza
alcuna possibilità di disdire il contratto?
Assinews
risponde:
La
polizza in oggetto è stata stipulata dopo l’entrata
in vigore del decreto cosiddetto “Bersani due”
o, meglio, dopo l’entrata in vigore della legge di
conversione (legge 2 aprile 2007, n. 40).
Ad
essa si applica quindi il nuovo testo del 1° comma dell'art.
1899 c.c. , secondo periodo, che così dispone:
“In caso di durata poliennale, l’assicurato
ha facoltà di recedere annualmente dal contratto,
senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
In virtù della legge citata (art. 5, comma 5) “le
clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo
sono nulle e non comportano la nullità del contratto….”
E’
quindi evidente la nullità della clausola che - con
una formula quanto meno eccessiva – vieta all’assicurato
di recedere dalla polizza vincolata, secondo le modalità
previste dalla legge.
Il
problema si pone per la vincolataria, ma se questa ha già
dato il suo benestare alla disdetta, con ogni probabilità
la ditta Alfa ha già stipulato un’altra polizza,
vincolata, con un'altra compagnia e gli interessi della
società di leasing restano tutelati.
In
linea generale osserviamo come il cosiddetto vincolo di
una polizza di assicurazione a favore di un terzo, già
di per sé discutibile per una serie di fattori che
in questa sede non possiamo trattare, deve fare i conti
con la nuova disposizione della legge.
Di conseguenza, le società interessate alla tutela
assicurativa dei propri beni in seguito ad erogazione di
mutui, vendita rateale, leasing, ecc., dovranno, a nostro
modestissimo avviso, abbandonare il sistema del vincolo
e ricorrere all’unica soluzione possibile, già
adottata da molti istituti bancari, cioè assicurare
in proprio i beni suddetti, accollando poi ai propri clienti
l’onere dei premi.
Quanto
alle imprese di assicurazione, l’impossibilità
giuridica di imporre agli assicurati durate contrattuali
superiori all’anno, dovrebbe ormai essere cosa ampiamente
acquisita.