Quesito
su RCA – obbligo di assicurazione
di veicolo a motore e applicazione del
decreto “Bersani due” (30/09/08)
Una nostra cliente, con proprio certificato
di stato di famiglia, acquista un'autovettura
ed al PRA la registra a proprio nome.
Il padre, con altro stato di famiglia, consegna
al concessionario, "in conto acquisto"
dell'auto della figlia, la sua auto assicurata
da anni ed in classe B/M 1.
Lo stesso chiede all'assicuratrice la sostituzione
del veicolo ceduto con quello acquistato
dalla figlia, fermo restando scadenza e
classe B/M. L'Agenzia dell'assicuratrice
si rifiuta in quanto "il Contraente
non è il proprietario del veicolo
sostituente". Noi abbiamo sempre ritenuto
che "è in capo a chi pone in
circolazione il veicolo" l'assicurarlo
e non al proprietario.
Sbagliamo noi od il Collega?
Assinews
risponde:
L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni
(già art. 1 della legge 990/1969)
impone l’obbligo di assicurazione
RCA a carico di colui che ponga in circolazione
un veicolo a motore rientrante nella previsione
della legge, ovvero di chi ne assuma la
guida.
La norma predetta specifica – in modo
invero non chiarissimo – che il contratto
di assicurazione obbligatoria deve coprire
la responsabilità dei soggetti contemplati
dall’art. 2054 c.c., ovverosia del
guidatore e dei soggetti che con lo stesso
sono responsabili in solido, cioè
il proprietario del veicolo stesso e gli
altri soggetti (ad es. l’acquirente
con patto di riservato dominio) assimilabili
al proprietario medesimo.
Fissata
la norma di diritto, è facile osservare
come siano frequenti i casi di contraente
di polizza RCA diverso dal proprietario
dei veicolo, tanto è vero che, ai
fini tariffari, l’assicuratore esige
che nella polizza siano indicati entrambi.
Il
caso che ci viene sottoposto è facilmente
risolvibile (come ci risulta avvenga nella
pratica) applicando il comma 4 bis dell’art.
134 del Codice delle Assicurazioni, comma
introdotto dal cosiddetto “Bersani
due” (decreto-legge 31 gennaio 2007
n. 7, convertito, con modifiche, in legge
2 aprile 2007, n. 40) e della sua interpretazione
estensiva data dall’ISVAP, ovviamente
se il caso abbia i requisiti, come sembra,
richiesti dalla norma medesima.
Il contraente della polizza relativa al
nuovo veicolo della figlia dovrebbe peraltro
essere la figlia stessa che, in virtù
della norma citata, può usufruire
della classe B/M maturata dal padre.
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