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Quesito su RCA – obbligo di assicurazione di veicolo a motore e applicazione del decreto “Bersani due” (30/09/08)

Una nostra cliente, con proprio certificato di stato di famiglia, acquista un'autovettura ed al PRA la registra a proprio nome.
Il padre, con altro stato di famiglia, consegna al concessionario, "in conto acquisto" dell'auto della figlia, la sua auto assicurata da anni ed in classe B/M 1.
Lo stesso chiede all'assicuratrice la sostituzione del veicolo ceduto con quello acquistato dalla figlia, fermo restando scadenza e classe B/M. L'Agenzia dell'assicuratrice si rifiuta in quanto "il Contraente non è il proprietario del veicolo sostituente". Noi abbiamo sempre ritenuto che "è in capo a chi pone in circolazione il veicolo" l'assicurarlo e non al proprietario.
Sbagliamo noi od il Collega?

Assinews risponde:
L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni (già art. 1 della legge 990/1969) impone l’obbligo di assicurazione RCA a carico di colui che ponga in circolazione un veicolo a motore rientrante nella previsione della legge, ovvero di chi ne assuma la guida.
La norma predetta specifica – in modo invero non chiarissimo – che il contratto di assicurazione obbligatoria deve coprire la responsabilità dei soggetti contemplati dall’art. 2054 c.c., ovverosia del guidatore e dei soggetti che con lo stesso sono responsabili in solido, cioè il proprietario del veicolo stesso e gli altri soggetti (ad es. l’acquirente con patto di riservato dominio) assimilabili al proprietario medesimo.

Fissata la norma di diritto, è facile osservare come siano frequenti i casi di contraente di polizza RCA diverso dal proprietario dei veicolo, tanto è vero che, ai fini tariffari, l’assicuratore esige che nella polizza siano indicati entrambi.

Il caso che ci viene sottoposto è facilmente risolvibile (come ci risulta avvenga nella pratica) applicando il comma 4 bis dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, comma introdotto dal cosiddetto “Bersani due” (decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modifiche, in legge 2 aprile 2007, n. 40) e della sua interpretazione estensiva data dall’ISVAP, ovviamente se il caso abbia i requisiti, come sembra, richiesti dalla norma medesima.
Il contraente della polizza relativa al nuovo veicolo della figlia dovrebbe peraltro essere la figlia stessa che, in virtù della norma citata, può usufruire della classe B/M maturata dal padre.

 

 

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