Quesito
su RCA - rischio statico di roulotte (18/09/08)
Se ad una roulotte sganciata dalla autovettura (rischio statico),
si stacca accidentalmente il tendalino laterale, la responsabilità
civile per rischio statico copre il danno a terzi?
Assinews
risponde:
Come è noto, la garanzia “rischio statico”,
obbligatoria per il rimorchio che, staccato dalla motrice, sosti
su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata, copre
i danni causati a terzi dal rimorchio stesso in sosta, da manovre
a mano, nonché da vizi di costruzione o difetti di manutenzione
(cfr. art. 2054, 3° comma, c.c.).
Ciò premesso, nel caso che viene prospettato il danno
sarà risarcibile qualora ricorra una delle ipotesi causali
del comma citato.
Da
precisare che, estendendo di regola le polizze RCA la garanzia
assicurativa alla circolazione su aree private, quanto sopra
indicato deve intendersi valido anche in questa ipotesi, ferma
naturalmente l’improponibilità dell’azione
diretta del danneggiato contro l’assicuratore del danneggiante
(art. 144 C.d.A.).
Ci
lascia però perplessi, in linea generale, il fatto che
il danno sia stato arrecato da una parte della roulotte che,
con ogni evidenza, viene montata quando tale rimorchio non è
semplicemente in sosta, ma è utilizzato per campeggio
o soggiorno.
Per chiarire il nostro pensiero ricorriamo al caso limite, peraltro
frequente, in cui alla roulotte sia stata collegata una tenda
o una costruzione in legno, al fine di costituire una unità
abitativa più funzionale per soste, cioè soggiorni,
di lunga durata.
Il tutto non ci sembra possa più essere considerato un
semplice rimorchio e come tale coperto dalla garanzia rischio
statico.
In conclusione, ribadiamo quanto sopra esposto in ordine alla
risarcibilità del danno, ma non possiamo, non esternare
i nostri dubbi, anche in assenza, per quanto a nostra conoscenza,
di precedenti giurisprudenziali specifici.