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Quesito su RCT impresa edile (12/09/08)

Sono a richiedere un Vs. cortese riscontro ed approfondimento in merito alla polizza di Responsabilità Civile verso terzi, nel caso specifico per l'attività di impresa edile, per il seguente caso:
"Parziale ristrutturazione di un'abitazione. L'impresa ns. assicurata, in possesso delle chiavi dell'appartamento con libero accesso al cantiere, durante l'espletamento dei lavori rompe un tubo dell'acqua e causa dei danni da bagnamento per ca. € 3.000,00.=. E' prevista in polizza l'estensione per i danni a cose in consegna o custodia, con relativa franchigia e limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo. Il sinistro è in garanzia ed è regolarmente risarcito.
A qs. punto però il liquidatore che ha gestito il sinistro "demolisce" una mia assoluta certezza sull'efficacia della polizza, e cioè che se si verificasse un danno garantito dal contratto (per esempio s'incendia l'intero condominio per un evento garantito), il risarcimento sarà pari a quello dell'estensione sopra menzionata, e non il massimale di polizza, in quanto l'impresa assicurata era in possesso delle chiavi dell'appartamento oggetto dei lavori.
A mio modesto parere è una forzatura, ma la confusione e i dubbi sono tanti, e chiedo pertanto una Vs. considerazione in merito.

Assinews risponde:
Il liquidatore ha perfettamente ragione. Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, le cose in consegna e custodia non sono soltanto quelle mobili, ma anche gli immobili, quali un appartamento o un appezzamento di terreno.
Quindi il limite di risarcimento previsto per i danni alle cose in consegna e custodia all’assicurato si applica anche all’appartamento oggetto di ristrutturazione.

 

 

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