Quesito
su RCT impresa edile (12/09/08)
Sono a richiedere un Vs. cortese riscontro
ed approfondimento in merito alla polizza
di Responsabilità Civile verso
terzi, nel caso specifico per l'attività
di impresa edile, per il seguente caso:
"Parziale ristrutturazione di un'abitazione.
L'impresa ns. assicurata, in possesso
delle chiavi dell'appartamento con libero
accesso al cantiere, durante l'espletamento
dei lavori rompe un tubo dell'acqua e
causa dei danni da bagnamento per ca.
€ 3.000,00.=. E' prevista in polizza
l'estensione per i danni a cose in consegna
o custodia, con relativa franchigia e
limite di risarcimento per sinistro e
per anno assicurativo. Il sinistro è
in garanzia ed è regolarmente risarcito.
A qs. punto però il liquidatore
che ha gestito il sinistro "demolisce"
una mia assoluta certezza sull'efficacia
della polizza, e cioè che se si
verificasse un danno garantito dal contratto
(per esempio s'incendia l'intero condominio
per un evento garantito), il risarcimento
sarà pari a quello dell'estensione
sopra menzionata, e non il massimale di
polizza, in quanto l'impresa assicurata
era in possesso delle chiavi dell'appartamento
oggetto dei lavori.
A mio modesto parere è una forzatura,
ma la confusione e i dubbi sono tanti,
e chiedo pertanto una Vs. considerazione
in merito.
Assinews
risponde:
Il liquidatore ha perfettamente ragione.
Contrariamente a quanto comunemente si
ritiene, le cose in consegna e custodia
non sono soltanto quelle mobili, ma anche
gli immobili, quali un appartamento o
un appezzamento di terreno.
Quindi il limite di risarcimento previsto
per i danni alle cose in consegna e custodia
all’assicurato si applica anche
all’appartamento oggetto di ristrutturazione.
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