Quesito
suRCA
– interpretazione dell’articolo
129 del codice delle assicurazioni (persone
non considerate terzi) (05/09/08)
Un trattore agricolo da noi assicurato urta, in
fase di manovra, un carro che precedentemente
era stato caricato con macchinari, attrezzatura,
mobilio e computer di una ditta artigiana che
effettuava un trasloco.
La ditta artigiana è una società
in nome collettivo, formata dal 50% da una signora
estranea e per l'altro 50% dalla sorella dell'assicurato-contraente
del trattore agricolo
La sorella socia della ditta artigiana, risiede
con il fratello assicurato-contraente del trattore
e la ditta artigiana è ubicata in altra
sede.
Il liquidatore della società Alfa che assicura
il trattore, dopo aver esaminato le informazioni
avute da un informatore esterno respinge i danni
provocati alle attrezzature causati dal trattore
per fatto e colpa del trattorista.
A nostro avviso pur giustificando l'esclusione
ai sensi dell'art. 4 della legge 990, si ritiene
che almeno il 50% del danno possa venire accolto
al risarcimento, trattandosi di parte di proprietà
della socia non familiare, della ditta artigiana.
Assinews
risponde:
A
nostro avviso, cioè a titolo di parere,
il danno va risarcito nella sua totalità.
E’
evidente che il problema è costituito dalla
applicazione della lettera b) del secondo comma
dell’art. 129 del Codice delle assicurazioni
– Soggetti esclusi dall’assicurazione(che
riproduce sostanzialmente l’art. 4 delle
legge 990/1969) e della quale riportiamo il, testo
integrato dall’indispensabile sua premessa,
ovvero la prima parte del citato comma 2.
“…
non sono inoltre considerati terzi e non hanno
diritto ai benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni
a cose … il coniuge non legalmente separato,
il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonché gli affiliati e
gli altri parenti e affini fino al terzo grado
di tutti i predetti soggetti, quando convivano
con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento"
Ora, se è vero che la sorella del proprietario
del veicolo danneggiante è convivente con
esso, va rilevato che danneggiala è una
società in nome collettivo che, pur non
dotata di personalità giuridica, è
da ritenersi “soggetto di diritto distinto
dalla personalità dei soci, in quanto costituisce
centro autonomo di situazioni giuridiche ad essa
immediatamente riconducibili anche in virtù
della capacità negoziale e processuale
che l’art. 2266 … attribuisce alla
società”
(Cass. 15 febbraio 1999, n. 1231; conformi: Cass.,
sez III, 26 luglio 2002, n. 11051; Cass. 20 aprile
1994, n. 2773 e altre).
Ne
consegue che, ripetiamo, anche se la sorella facente
parte della società danneggiata non potrebbe
essere considerata terzo in quanto “altro
parente [collaterale] convivente”, il danno
è risarcibile in capo alla società
medesima.
In
questa ottica, è chiaro che nessun problema
esiste per l’altra socia.