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Quesito suRCA – interpretazione dell’articolo 129 del codice delle assicurazioni (persone non considerate terzi) (05/09/08)

Un trattore agricolo da noi assicurato urta, in fase di manovra, un carro che precedentemente era stato caricato con macchinari, attrezzatura, mobilio e computer di una ditta artigiana che effettuava un trasloco.
La ditta artigiana è una società in nome collettivo, formata dal 50% da una signora estranea e per l'altro 50% dalla sorella dell'assicurato-contraente del trattore agricolo
La sorella socia della ditta artigiana, risiede con il fratello assicurato-contraente del trattore e la ditta artigiana è ubicata in altra sede.
Il liquidatore della società Alfa che assicura il trattore, dopo aver esaminato le informazioni avute da un informatore esterno respinge i danni provocati alle attrezzature causati dal trattore per fatto e colpa del trattorista.
A nostro avviso pur giustificando l'esclusione ai sensi dell'art. 4 della legge 990, si ritiene che almeno il 50% del danno possa venire accolto al risarcimento, trattandosi di parte di proprietà della socia non familiare, della ditta artigiana.

Assinews risponde:
A nostro avviso, cioè a titolo di parere, il danno va risarcito nella sua totalità.

E’ evidente che il problema è costituito dalla applicazione della lettera b) del secondo comma dell’art. 129 del Codice delle assicurazioni – Soggetti esclusi dall’assicurazione(che riproduce sostanzialmente l’art. 4 delle legge 990/1969) e della quale riportiamo il, testo integrato dall’indispensabile sua premessa, ovvero la prima parte del citato comma 2.

“… non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni a cose … il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento"


Ora, se è vero che la sorella del proprietario del veicolo danneggiante è convivente con esso, va rilevato che danneggiala è una società in nome collettivo che, pur non dotata di personalità giuridica, è da ritenersi “soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad essa immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l’art. 2266 … attribuisce alla società”
(Cass. 15 febbraio 1999, n. 1231; conformi: Cass., sez III, 26 luglio 2002, n. 11051; Cass. 20 aprile 1994, n. 2773 e altre).

Ne consegue che, ripetiamo, anche se la sorella facente parte della società danneggiata non potrebbe essere considerata terzo in quanto “altro parente [collaterale] convivente”, il danno è risarcibile in capo alla società medesima.

In questa ottica, è chiaro che nessun problema esiste per l’altra socia.

 

 

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