Quesito
su
Coesistenza di garanzia RCA e garanzia kasko (01/09/08)
Pongo il mio quesito sull'effettiva portata dell'art
1916 c.c.
In quali diritti dell'assicurato si surroga l'assicuratore
nel caso abbia pagato l'indennità su polizza
kasko? Può l'assicurato, corresponsabile
nell'incidente, chiedere all'assicuratore RCA la
quota parte per fermo tecnico, soccorso stradale
o altri costi sostenuti?
E' vero cioè, come mi è stato risposto,
che la Compagnia che ha pagato l'indennizzo kasko
si surroga anche per gli altri diritti dell'assicurato?
Se si, al danneggiato conviene prima farsi pagare
dall'assicuratore del responsabile per la quota
parte dovuta e poi chiedere l'indennità all'assicuratore
kasko.
Sinceramente non trovo equa questa interpretazione.
Assinews
risponde:
Rispondiamo uno alla volta ai quesiti del lettore.
1.
In quali diritti dell'assicurato si surroga
l'assicuratore nel caso abbia pagato l'indennità
su polizza kasko?
Secondo quanto disposto dall’art. 1916 c.c.,
in particolare dai commi 1 e 2:
“Art.
1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore.
L’assicuratore che ha pagato l’indennità
è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare
di essa, nei diritti dell’assicurato verso
i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo
se il danno è cagionato dai figli, dagli
affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti e
affini dell’assicurato stabilmente con lui
conviventi e dai domestici.”
Nelle
polizze kasko, la società assicuratrice rinuncia
altresì al diritto di surroga, come è
naturale, nei confronti del guidatore e del proprietario
del veicolo.
2.
Può l'assicurato, corresponsabile nell'incidente,
chiedere all'assicuratore RCA la quota parte per
fermo tecnico, soccorso stradale o altri costi sostenuti?
Sì
3.
E' vero cioè, come mi è stato risposto,
che la Compagnia che ha pagato l'indennizzo kasko
si surroga anche per gli altri diritti dell'assicurato?
Fermo
quanto abbiamo indicato al punto 1) che precede,
la surroga dell’assicuratore kasko non può
che avvenire per quanto dallo stesso indennizzato
ai sensi di polizza, ovvero i danni materiali e
diretti al veicolo che ha subito il sinistro.
Questo secondo il contenuto standard della polizza
kasko: ignoriamo se vi siano polizze di tale tipo
che coprano altri tipi di danni.
4.
Se si, al danneggiato conviene prima farsi pagare
dall'assicuratore del responsabile per la quota
parte dovuta e poi chiedere l'indennità all'assicuratore
kasko.
Il
danneggiato ha interesse a rivolgere la sua richiesta
all’assicuratore di controparte, sia per ottenere
anche il risarcimento dei danni non compresi nella
garanzia kasko, sia per non subire le eventuali
limitazioni di quest’ultima (franchigia, scoperto,
applicazione della proporzionale per sottoassicurazione,
ecc.).
In caso di corresponsabilità, l’assicurato
potrà ottenere dall’assicuratore kasko
quanto non risarcito dall’assicuratore RCA
di controparte per la quota di responsabilità,
limitatamente, come si è detto, ai danni
materiali e diretti.