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Quesito su Coesistenza di garanzia RCA e garanzia kasko (01/09/08)

Pongo il mio quesito sull'effettiva portata dell'art 1916 c.c.
In quali diritti dell'assicurato si surroga l'assicuratore nel caso abbia pagato l'indennità su polizza kasko? Può l'assicurato, corresponsabile nell'incidente, chiedere all'assicuratore RCA la quota parte per fermo tecnico, soccorso stradale o altri costi sostenuti?

E' vero cioè, come mi è stato risposto, che la Compagnia che ha pagato l'indennizzo kasko si surroga anche per gli altri diritti dell'assicurato? Se si, al danneggiato conviene prima farsi pagare dall'assicuratore del responsabile per la quota parte dovuta e poi chiedere l'indennità all'assicuratore kasko.
Sinceramente non trovo equa questa interpretazione.

Assinews risponde:
Rispondiamo uno alla volta ai quesiti del lettore.

1. In quali diritti dell'assicurato si surroga l'assicuratore nel caso abbia pagato l'indennità su polizza kasko?
Secondo quanto disposto dall’art. 1916 c.c., in particolare dai commi 1 e 2:

“Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore.
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è cagionato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti e affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi e dai domestici.”

Nelle polizze kasko, la società assicuratrice rinuncia altresì al diritto di surroga, come è naturale, nei confronti del guidatore e del proprietario del veicolo.

2. Può l'assicurato, corresponsabile nell'incidente, chiedere all'assicuratore RCA la quota parte per fermo tecnico, soccorso stradale o altri costi sostenuti?

3. E' vero cioè, come mi è stato risposto, che la Compagnia che ha pagato l'indennizzo kasko si surroga anche per gli altri diritti dell'assicurato?

Fermo quanto abbiamo indicato al punto 1) che precede, la surroga dell’assicuratore kasko non può che avvenire per quanto dallo stesso indennizzato ai sensi di polizza, ovvero i danni materiali e diretti al veicolo che ha subito il sinistro.
Questo secondo il contenuto standard della polizza kasko: ignoriamo se vi siano polizze di tale tipo che coprano altri tipi di danni.

4. Se si, al danneggiato conviene prima farsi pagare dall'assicuratore del responsabile per la quota parte dovuta e poi chiedere l'indennità all'assicuratore kasko.

Il danneggiato ha interesse a rivolgere la sua richiesta all’assicuratore di controparte, sia per ottenere anche il risarcimento dei danni non compresi nella garanzia kasko, sia per non subire le eventuali limitazioni di quest’ultima (franchigia, scoperto, applicazione della proporzionale per sottoassicurazione, ecc.).
In caso di corresponsabilità, l’assicurato potrà ottenere dall’assicuratore kasko quanto non risarcito dall’assicuratore RCA di controparte per la quota di responsabilità, limitatamente, come si è detto, ai danni materiali e diretti.

 

 

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