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Quesito su RCA
Assicurazione di veicolo già assicurato con contratto ceduto dall'alienante

Il 02/02/2007 Tizio acquista da Caio una Fiat Uno, usata ed assicurata per la RCA dalla Società Alfa con polizza in C.U. 4a e scadenza annuale 16/04/2007.
Volturata l'auto al PRA, Tizio subentra a Caio anche nel contratto assicurativo con emissione, da parte dell'agenzia Alfa, di polizza in sostituzione a quella ex Caio, ferma la classe in corso, con scadenza automatica del contratto al 16/04/2007, senza emissione di attestato di rischio.
Al 16/04 e per assicurare la stessa auto, l'agenzia di Alfa propone a Tizio due soluzioni:
1) "continuare" la garanzia con emissione di nuova polizza in C.U. 3a (sic!);
2) emissione di nuova polizza in C.U. 2a, nel caso Tizio gli portasse l'attestato di rischio 2006 (anche in copia!) di altra auto, attualmente assicurata presso la Società Beta, con polizza in C.U. 2a.
Noi, mandatari di Beta, si chiedeva il parere di un assuntore della Società, il quale, constatando che l'auto aveva, seppur per soli due mesi, una "storia assicurativa", propendeva per l'assunzione in C.U. 14a perchè non si poteva applicare l'art. 5, punto 4 bis della legge 02/04/2007 n. 40 (...omissis...stipulazione di un nuovo contratto...omissis...acquistato dalla persona fisica) in quanto Tizio aveva acquistato l'auto da più di due mesi e la stessa era già assicurata.
Vorrei conoscere la Vostra interpretazione del caso.

Assinews risponde:
E' un caso esemplare di interpretazione ed applicazione della modifica ex lege delle regole contrattuali della formula tariffaria Bonus/Malus, regole peraltro gestite dall'ISVAP - vedasi C.U. - per assicurarne l'uniformità in tutto il mercato assicurativo RCA.

Ci sia consentito riprodurre integralmente la norma che qui interessa, ovvero il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto "Bersani due"), convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale dispone che all'art. 134 del Codice delle Assicurazioni sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4 bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato."

Secondo la prassi assicurativa per "acquistato" si intende "di prima immatricolazione"o "di prima assicurazione dopo una voltura al PRA".

La Società Alfa prospetta due ipotesi, delle quali escludiamo subito la prima (prosecuzione della garanzia assicurativa con emissione di polizza in classe 3a) , in quanto si tratta di inosservanza delle regole B/M, manifestata con ogni evidenza dal fatto che la polizza verrebbe emessa senza presentazione di attestato di rischio inerente l'autovettura Fiat Uno, fatto notoriamente sanzionato dall'organo di controllo.

La seconda soluzione è riferita con ogni evidenze a una interpretazione estensiva della nuova norma di legge che abbiamo appena citato, interpretazione che sta trovando autorevoli sostenitori, ma che non condividiamo in quanto essa ha il difetto di non trovare riscontro - ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che regola l'interpretazione delle leggi - né nel testo letterale della norma stessa, né nella volontà del legislatore quale risulta dagli Atti parlamentari.

Sempre sul testo, pensiamo che la nostra interpretazione sia suffragata dalla Circolare ISVAP n. 420/D del 7 novembre 2000 (punto n. 2) che, sia pure sotto forma di invito alle imprese, ha rappresentato e rappresenta tuttora una significativa modifica dei criteri "canonici" di applicazione delle regole del B/M e alla quale, con ogni probabilità, si è ispirato il legislatore odierno.

Riteniamo quindi, in conclusione, corretto quanto prospettato dalla Società Beta.

 

 

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