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Quesito su RCA e incendio - incendio quale sinistro da circolazione – risarcimento e indennizzo del danno - applicazione dell’art. 1916 c.c. (28/08/08)

Mentre Matteo sta entrando nel box con un ciclomotore assicurato dalla compagnia Alfa si accorge che il ciclomotore prende fuoco; entra nel box e l’abbandona.
Contraente della polizza Alfa è Tizio, padre di Matteo, separato dalla moglie, che convive con un'altra persona.
Nello stato di famiglia di Tizio risultano questi, la convivete e Matteo stesso.
Nell'incendio hanno subito danni alcune parti comuni del condominio, alcune tavernette del condominio stesso ed il box di Tizio, del quale risulta proprietario questi e la convivente..
Esiste una polizza globale fabbricati con la compagnia Beta che assicura il condominio e le pertinenze dello stesso.
Tizio e la convivente sono cointestatari sia dell'appartamento che del box, facente parte del condominio.
Gli stessi hanno stipulato con la società Gamma una polizza globale abitazione, che assicura anche il fabbricato e relative pertinenze, per un importo di € 20.000,00 a primo rischio assoluto
I periti delle tre compagnie hanno visionato il sinistro.
Il perito di Gamma afferma che il danno globale deve essere ripartito tra le tre compagnie mentre, il perito di Beta afferma che il danno deve essere pagato dall'assicurazione del ciclomotore, Alfa.

Assinews risponde:
Presentiamo la nostra soluzione del caso sottopostoci.

Innanzitutto riteniamo che, sulla base dell’abbondante giurisprudenza in materia, il sinistro sia da ritenere da circolazione di veicolo e, di conseguenza, il danno debba essere risarcito dalla società Alfa secondo la normativa della RCA.
Essendo Tizio non solo proprietario del veicolo ma anche padre di Matteo, non gli compete il risarcimento dei danni materiali subiti, non essendo terzo ai sensi dell’art. 132 del Codice delle assicurazioni private.
Tizio è proprietario, con la convivente, sia del box sia della quota parte delle parti comuni dell’edificio, pensiamo in semplice comproprietà pro indiviso, e quindi per il 50% ciascuno.
A nostro avviso la convivente ha diritto al risarcimento del suo 50% dei beni suddetti da parte della società assicuratrice Alfa.

La Società Alfa procederà anche al risarcimento dei danni alle porzioni dei singoli condomini e alle parti comuni dell’edificio, sempre nel presupposto iniziale – danno da circolazione – senza che intervenga quindi una eventuale garanzia ricorso terzi della polizza del ciclomotore.

I danni rappresentati dal restante 50%, di Tizio saranno indennizzati dalle società Beta e Gamma, in coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c.
Le suddette società non potranno agire in via di rivalsa nei confronti di Matteo, vietandolo il 2° comma dell’art. 1916 del codice civile:

“Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è cagionato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti e affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi e dai domestici.”

Non abbiamo la certezza che le società assicuratrici interessate adottino questa soluzione che, comunque, secondo noi, rispetta i canoni della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1366 c.c.).

 

 

 

 

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