Quesito
su
RCA e incendio - incendio quale sinistro da circolazione
– risarcimento e indennizzo del danno - applicazione
dell’art. 1916 c.c. (28/08/08)
Mentre Matteo sta entrando nel box con un ciclomotore
assicurato dalla compagnia Alfa si accorge che il
ciclomotore prende fuoco; entra nel box e l’abbandona.
Contraente della polizza Alfa è Tizio, padre
di Matteo, separato dalla moglie, che convive con
un'altra persona.
Nello stato di famiglia di Tizio risultano questi,
la convivete e Matteo stesso.
Nell'incendio hanno subito danni alcune parti comuni
del condominio, alcune tavernette del condominio stesso
ed il box di Tizio, del quale risulta proprietario
questi e la convivente..
Esiste una polizza globale fabbricati con la compagnia
Beta che assicura il condominio e le pertinenze dello
stesso.
Tizio e la convivente sono cointestatari sia dell'appartamento
che del box, facente parte del condominio.
Gli stessi hanno stipulato con la società Gamma
una polizza globale abitazione, che assicura anche
il fabbricato e relative pertinenze, per un importo
di € 20.000,00 a primo rischio assoluto
I periti delle tre compagnie hanno visionato il sinistro.
Il perito di Gamma afferma che il danno globale deve
essere ripartito tra le tre compagnie mentre, il perito
di Beta afferma che il danno deve essere pagato dall'assicurazione
del ciclomotore, Alfa.
Assinews
risponde:
Presentiamo la nostra soluzione del caso sottopostoci.
Innanzitutto
riteniamo che, sulla base dell’abbondante giurisprudenza
in materia, il sinistro sia da ritenere da circolazione
di veicolo e, di conseguenza, il danno debba essere
risarcito dalla società Alfa secondo la normativa
della RCA.
Essendo Tizio non solo proprietario del veicolo ma
anche padre di Matteo, non gli compete il risarcimento
dei danni materiali subiti, non essendo terzo ai sensi
dell’art. 132 del Codice delle assicurazioni
private.
Tizio è proprietario, con la convivente, sia
del box sia della quota parte delle parti comuni dell’edificio,
pensiamo in semplice comproprietà pro indiviso,
e quindi per il 50% ciascuno.
A nostro avviso la convivente ha diritto al risarcimento
del suo 50% dei beni suddetti da parte della società
assicuratrice Alfa.
La
Società Alfa procederà anche al risarcimento
dei danni alle porzioni dei singoli condomini e alle
parti comuni dell’edificio, sempre nel presupposto
iniziale – danno da circolazione – senza
che intervenga quindi una eventuale garanzia ricorso
terzi della polizza del ciclomotore.
I
danni rappresentati dal restante 50%, di Tizio saranno
indennizzati dalle società Beta e Gamma, in
coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c.
Le suddette società non potranno agire in via
di rivalsa nei confronti di Matteo, vietandolo il
2° comma dell’art. 1916 del codice civile:
“Art.
1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Salvo
il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il
danno è cagionato dai figli, dagli affiliati,
dagli ascendenti, da altri parenti e affini dell’assicurato
stabilmente con lui conviventi e dai domestici.”
Non
abbiamo la certezza che le società assicuratrici
interessate adottino questa soluzione che, comunque,
secondo noi, rispetta i canoni della correttezza (art.
1175 c.c.) e della buona fede (art. 1366 c.c.).