Quesito
su
garanzia RCD (20/08/08)
Relativamente all' esclusione "alle cose sulle quali
si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti oggetto
degli stessi e alle opere in costruzione" riportata
nella polizza XY relativa alla garanzia RCD , esclusione
canonica riportata in tutte le polizze RCD , sono a richiedere
il seguente quesito interpretativo esponendo un caso concreto:
la ditta assicurata (idraulico) che durante il suo intervento
esegue dei lavori di pulizia su tubazioni in rame murate
sotto traccia relative al passaggio di gas/410 da un compressore
esterno a tutte le unità evaporative interne di
un impianto già esistente, di terzi, usa un liquido
non adatto al tipo di intervento danneggiando l'impianto;
In particolare l'operaio della ditta assicurata uilizzando
un liquido non idoneo recava "durante l'esecuzione
dei lavori" un danno indotto ad altre apparecchiature
(non ai tubi sui quali si eseguivano i lavori e alla valvola
di immissione) quali batterie e compressore.
Il danno arrecato alla valvola di immissione e alle tubazioni
in rame ovviamente non sono risarcibili in quanto oggetto
di diretta lavorazione, ma il danno a parte dell'impianto
quali batteria e compressore devono essere risarciti?
La compagnia risponde negativamente respingendo la liquidazione
del danno (sia l'ufficio liquidativo che assuntivo) applicando
rigidamente l'esclusione in questione (ignorando per altro
totalmente l'articolo 1370 del codice civile "interpretazione
contro l'autore della clausola") asserendo che non
si tratta di evento accidentale (2043 c.c), ma di un evento
legato all' attività professionale specifica dell'assicurato.
La risposta della compagnia è stata negativa anche
nel caso in cui un muratore di un'impresa edile assicurata
danneggia durante i lavori un muro di sostegno (la compagnia
risponde: non vedrà risarciti nè i danni
al muro, nè allo stabile!).
Assinews
risponde:
Per essere precisi, avremmo bisogno di avere il testo
integrale della garanzia r.c.
Tuttavia, se non ricordiamo male, la polizza interessata
si caratterizzava positivamente dal mercato corrente proprio
perché la garanzia R.C.T. non era circoscritta
ai soli fatti accidentali. Se così è, non
comprendiamo le ragioni della reiezione del sinistro.
Ancor meno capiamo l’argomentazione che il sinistro
non sarebbe in garanzia perché si tratta “di
un evento legato all’attività professionale
specifica dell’assicurato”.
Infatti, se mancasse il collegamento con l’attività
dedotta in polizza, il sinistro non sarebbe indennizzabile
perché occorso in un’attività diversa
da quella per la quale è prestata l’assicurazione.
A prescindere da quanto sopra succintamente esposto, siamo
d’accordo con Lei sul fatto che l’espressione
“limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi
..” vada interpretata nel rispetto dell’art.
1370 c.c.
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