Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su garanzia RCD (20/08/08)

Relativamente all' esclusione "alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi e alle opere in costruzione" riportata nella polizza XY relativa alla garanzia RCD , esclusione canonica riportata in tutte le polizze RCD , sono a richiedere il seguente quesito interpretativo esponendo un caso concreto: la ditta assicurata (idraulico) che durante il suo intervento esegue dei lavori di pulizia su tubazioni in rame murate sotto traccia relative al passaggio di gas/410 da un compressore esterno a tutte le unità evaporative interne di un impianto già esistente, di terzi, usa un liquido non adatto al tipo di intervento danneggiando l'impianto; In particolare l'operaio della ditta assicurata uilizzando un liquido non idoneo recava "durante l'esecuzione dei lavori" un danno indotto ad altre apparecchiature (non ai tubi sui quali si eseguivano i lavori e alla valvola di immissione) quali batterie e compressore.

Il danno arrecato alla valvola di immissione e alle tubazioni in rame ovviamente non sono risarcibili in quanto oggetto di diretta lavorazione, ma il danno a parte dell'impianto quali batteria e compressore devono essere risarciti?

La compagnia risponde negativamente respingendo la liquidazione del danno (sia l'ufficio liquidativo che assuntivo) applicando rigidamente l'esclusione in questione (ignorando per altro totalmente l'articolo 1370 del codice civile "interpretazione contro l'autore della clausola") asserendo che non si tratta di evento accidentale (2043 c.c), ma di un evento legato all' attività professionale specifica dell'assicurato.

La risposta della compagnia è stata negativa anche nel caso in cui un muratore di un'impresa edile assicurata danneggia durante i lavori un muro di sostegno (la compagnia risponde: non vedrà risarciti nè i danni al muro, nè allo stabile!).

Assinews risponde:
Per essere precisi, avremmo bisogno di avere il testo integrale della garanzia r.c.

Tuttavia, se non ricordiamo male, la polizza interessata si caratterizzava positivamente dal mercato corrente proprio perché la garanzia R.C.T. non era circoscritta ai soli fatti accidentali. Se così è, non comprendiamo le ragioni della reiezione del sinistro.

Ancor meno capiamo l’argomentazione che il sinistro non sarebbe in garanzia perché si tratta “di un evento legato all’attività professionale specifica dell’assicurato”.

Infatti, se mancasse il collegamento con l’attività dedotta in polizza, il sinistro non sarebbe indennizzabile perché occorso in un’attività diversa da quella per la quale è prestata l’assicurazione.

A prescindere da quanto sopra succintamente esposto, siamo d’accordo con Lei sul fatto che l’espressione “limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi ..” vada interpretata nel rispetto dell’art. 1370 c.c.

 

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©