Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
(28/07/08)
Polizza infortuni emessa in data 06/08/2007, decorrenza 06/08/2007,
scadenza 22/07/2017, prima quietanza 22/07/2008.
In pratica è stato fatto un rateo iniziale di quasi un
anno.
Disdetta inviata ex legge "Bersani" in data 24/05/2008.
L'agenzia delle Generali Assicurazioni respinge la disdetta "in
quanto non è trascorso un anno dalla stipula del contratto,
come previsto dalla legge 40 del 02/04/2007".
La
"facoltà di recedere annualmente dal contratto"
concessa dalla legge Bersani, deve, a mio modesto avviso, semplicemnte
intendersi come "ad ogni scadenza annuale", infatti
la norma nulla stabilisce sul fatto che il contratto debba essere
stato in vigore per almeno un anno (salvo i famosi 3 anni per
le polizze in corso al momento dell'entrata in vigore della legge).
Ritengo, pertanto, che la disdetta dovrebbe essere accolta regolamente.
Qual
è il vostro autorevole parere? Ha ragione l'agenzia di
Generali che sostiene che la disdetta è valida solo per
la scadenza del 22/07/2009, o il sottoscritto?
Assinews
risponde:
Trattandosi
di polizza stipulata successivamente all’entrata in vigore
del Decreto Bersani, “l’assicurato ha facoltà
di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso
di sessanta giorni" (art. 5, comma 4, legge n. 40/2007.
La norma non stabilisce alcun periodo minimo di vigenza, come
invece è previsto per i contratti stipulati antecedentemente
all’entrata in vigore della legge.
Il fine perseguito dalla legge di liberalizzazione in questione
consiste nel consentire agli assicurati di “liberarsi”
dai vincoli di durata, permettendo loro di recedere “annualmente”
dai relativi contratti poliennali.
Se fosse fondata l’interpretazione data dalla compagnia
(o, meglio, dall’agente della compagnia) la legge non raggiungerebbe
lo scopo voluto. A nostro parere, quindi, l’avverbio
“annualmente” va correttamente interpretato
ed applicato nel senso di “ad ogni ricorrenza annuale”,
come da Lei giustamente sostenuto.
Per noi e per l’ISVAP la condizione è soddisfatta
se alla data di effetto del recesso i tre anni sono trascorsi.
Così è per il caso sottopostoci. La sua compagnia,
dunque, sbaglia o, quanto meno, non è allineata alla posizione
dell’Authority di settore.