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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (28/07/08)


Polizza infortuni emessa in data 06/08/2007, decorrenza 06/08/2007, scadenza 22/07/2017, prima quietanza 22/07/2008.
In pratica è stato fatto un rateo iniziale di quasi un anno.
Disdetta inviata ex legge "Bersani" in data 24/05/2008. L'agenzia delle Generali Assicurazioni respinge la disdetta "in quanto non è trascorso un anno dalla stipula del contratto, come previsto dalla legge 40 del 02/04/2007".

La "facoltà di recedere annualmente dal contratto" concessa dalla legge Bersani, deve, a mio modesto avviso, semplicemnte intendersi come "ad ogni scadenza annuale", infatti la norma nulla stabilisce sul fatto che il contratto debba essere stato in vigore per almeno un anno (salvo i famosi 3 anni per le polizze in corso al momento dell'entrata in vigore della legge). Ritengo, pertanto, che la disdetta dovrebbe essere accolta regolamente.

Qual è il vostro autorevole parere? Ha ragione l'agenzia di Generali che sostiene che la disdetta è valida solo per la scadenza del 22/07/2009, o il sottoscritto?

Assinews risponde:
Trattandosi di polizza stipulata successivamente all’entrata in vigore del Decreto Bersani, “l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni" (art. 5, comma 4, legge n. 40/2007.

La norma non stabilisce alcun periodo minimo di vigenza, come invece è previsto per i contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge.
Il fine perseguito dalla legge di liberalizzazione in questione consiste nel consentire agli assicurati di “liberarsi” dai vincoli di durata, permettendo loro di recedere “annualmente” dai relativi contratti poliennali.

Se fosse fondata l’interpretazione data dalla compagnia (o, meglio, dall’agente della compagnia) la legge non raggiungerebbe lo scopo voluto. A nostro parere, quindi,  l’avverbio “annualmente”  va correttamente interpretato ed applicato nel senso di “ad ogni ricorrenza annuale”, come da Lei giustamente sostenuto.

Per noi e per l’ISVAP la condizione è soddisfatta se alla data di effetto del recesso i tre anni sono trascorsi. Così è per il caso sottopostoci.  La sua compagnia, dunque, sbaglia o, quanto meno, non è allineata alla posizione dell’Authority di settore.

 

 

 

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