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Quesito
sul ramo C.V.T.- calcolo del degrado
"Un mio
cliente ha subito il furto dell'auto, che è stata ritrovata
il giorno dopo gravemente danneggiata per un' uscita di strada..
Purtroppo - e non è la prima volta che accade - l' assicurato
non è riuscito a mettersi d'accordo con il liquidatore della
mia compagnia sull'ammontare dell'indennizzo, avendo il perito applicato
una "degrado" molto elevato sull'auto, immatricolata da
quasi tre anni.
E' possibile avere indicazioni certe sul calcolo del degrado?
Assinews
risponde:
La definizione che di degrado danno le polizze di assicurazione
è generalmente "deprezzamento del veicolo dovuto ad
usura ed invecchiamento".
Rappresenta un valore che viene detratto dall'indennizzo del danno
nell'assicurazione dei "Corpi veicoli terrestri", cioè
nell'assicurazione furto, incendio, kasko e garanzie connesse (atti
dolosi, eventi atmosferici catastrofali, ecc.) dei veicoli a motore.
Più precisamente sono soggetti alla applicazione del degrado
i pezzi di ricambio, necessari alla riparazione del veicolo (siamo
in tema di danni parziali) che, nuovi, vanno a sostituire quelli,
usurati e invecchiati, del veicolo medesimo.
Per la quantificazione dell'importo suddetto, l'assicurato e l'assicuratore
devono leggere e applicare attentamente le condizioni della polizza
che è stata colpita dal sinistro, essendo i testi contrattuali
in uso nel mercato italiano diversi tra di loro.
Nella specifica norma sulla liquidazione dei danni suddetti, si
trovano deroghe parziali o temporali all'applicazione del degrado,
nonché richiami ad eventuali estensioni di garanzia che escludono
il degrado stesso (valore a nuovo).
Ciò premesso,
la polizza può:
1. Indicare chiaramente come calcolare il degrado: in questi casi
generalmente si pattuisce che il costo dei pezzi di ricambio "di
prima fornitura" necessari alla riparazione sia ridotto, ai
fini dell'indennizzo, nella stessa percentuale che esiste tra il
valore di listino (o, se inferiore, di acquisto) del veicolo nuovo
e il valore commerciale che il veicolo stesso aveva al momento del
sinistro.
2. Non indicare alcuna
regola, fissando solo che deve applicarsi il degrado.
Riteniamo quindi che in questi casi ci si possa riferire a quanto
dice in proposito l'unico manuale di tecnica assicurativa oggi esistente
nel nostro paese, che citiamo testualmente:
"La riparazione dei danni cagionati ad un autoveicolo colpito
da sinistro può apportare ad esso migliorie tali da legittimare
una riduzione dell'indennizzo in misura proporzionale all'entità
delle migliorie stesse.
La miglioria è di regola
determinata dalla sostituzione o dal recupero funzionale ed estetico
di parti del veicolo logore, deteriorate, dunque degradate, dall'uso,
dalle microlesioni, dalla vetustà, dall'azione aggressiva
degli agenti atmosferici e delle sostanze inquinanti.
Peraltro la somma di questi fattori determina sull'intero veicolo
la perdita di valore che esso registra rispetto al suo prezzo da
nuovo.
Di conseguenza il degrado usualmente non si applica ai costi di
mano d'opera.
Il degrado - come valore da sottrarre ai costi di riparazione sostenuti
- è dato da quella parte corrispondente alle migliorie ottenute
dal veicolo in virtù della sostituzione di parti usate con
parti nuove".
(F. AMBROSIANI, L'assicurazione R.C. autoveicoli e danni ai veicoli
terrestri, in Manuale di tecnica delle assicurazioni, a cura di
IRSA, vol. I, Giuffrè, Milano, 2002).
E' chiaro che la valutazione
del degrado, qualora di applichino questi criteri, sarà,
a parità di danno e conseguente riparazione, ben diversa
da quella risultante nella prima ipotesi.
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