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Quesito sul ramo C.V.T.- calcolo del degrado

"Un mio cliente ha subito il furto dell'auto, che è stata ritrovata il giorno dopo gravemente danneggiata per un' uscita di strada..
Purtroppo - e non è la prima volta che accade - l' assicurato non è riuscito a mettersi d'accordo con il liquidatore della mia compagnia sull'ammontare dell'indennizzo, avendo il perito applicato una "degrado" molto elevato sull'auto, immatricolata da quasi tre anni.
E' possibile avere indicazioni certe sul calcolo del degrado?


Assinews risponde:
La definizione che di degrado danno le polizze di assicurazione è generalmente "deprezzamento del veicolo dovuto ad usura ed invecchiamento".
Rappresenta un valore che viene detratto dall'indennizzo del danno nell'assicurazione dei "Corpi veicoli terrestri", cioè nell'assicurazione furto, incendio, kasko e garanzie connesse (atti dolosi, eventi atmosferici catastrofali, ecc.) dei veicoli a motore.
Più precisamente sono soggetti alla applicazione del degrado i pezzi di ricambio, necessari alla riparazione del veicolo (siamo in tema di danni parziali) che, nuovi, vanno a sostituire quelli, usurati e invecchiati, del veicolo medesimo.
Per la quantificazione dell'importo suddetto, l'assicurato e l'assicuratore devono leggere e applicare attentamente le condizioni della polizza che è stata colpita dal sinistro, essendo i testi contrattuali in uso nel mercato italiano diversi tra di loro.
Nella specifica norma sulla liquidazione dei danni suddetti, si trovano deroghe parziali o temporali all'applicazione del degrado, nonché richiami ad eventuali estensioni di garanzia che escludono il degrado stesso (valore a nuovo).

Ciò premesso, la polizza può:

1. Indicare chiaramente come calcolare il degrado: in questi casi generalmente si pattuisce che il costo dei pezzi di ricambio "di prima fornitura" necessari alla riparazione sia ridotto, ai fini dell'indennizzo, nella stessa percentuale che esiste tra il valore di listino (o, se inferiore, di acquisto) del veicolo nuovo e il valore commerciale che il veicolo stesso aveva al momento del sinistro.

2. Non indicare alcuna regola, fissando solo che deve applicarsi il degrado.
Riteniamo quindi che in questi casi ci si possa riferire a quanto dice in proposito l'unico manuale di tecnica assicurativa oggi esistente nel nostro paese, che citiamo testualmente:
"La riparazione dei danni cagionati ad un autoveicolo colpito da sinistro può apportare ad esso migliorie tali da legittimare una riduzione dell'indennizzo in misura proporzionale all'entità delle migliorie stesse.
La miglioria è di regola determinata dalla sostituzione o dal recupero funzionale ed estetico di parti del veicolo logore, deteriorate, dunque degradate, dall'uso, dalle microlesioni, dalla vetustà, dall'azione aggressiva degli agenti atmosferici e delle sostanze inquinanti.
Peraltro la somma di questi fattori determina sull'intero veicolo la perdita di valore che esso registra rispetto al suo prezzo da nuovo.
Di conseguenza il degrado usualmente non si applica ai costi di mano d'opera.
Il degrado - come valore da sottrarre ai costi di riparazione sostenuti - è dato da quella parte corrispondente alle migliorie ottenute dal veicolo in virtù della sostituzione di parti usate con parti nuove
".
(F. AMBROSIANI, L'assicurazione R.C. autoveicoli e danni ai veicoli terrestri, in Manuale di tecnica delle assicurazioni, a cura di IRSA, vol. I, Giuffrè, Milano, 2002).

E' chiaro che la valutazione del degrado, qualora di applichino questi criteri, sarà, a parità di danno e conseguente riparazione, ben diversa da quella risultante nella prima ipotesi.

 

 

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