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Quesito
su RCA
disposizioni in materia di b/m - nuovo comma 4 bis (bersani due)
art. 134 codice delle assicurazioni
Sono
a chiedervi gentilmente il Vostro parere in merito l'articolo indicato
in oggetto.
Art. 5, 4 - bis parla di stipulazione di un nuovo contratto. Ma
se io sono già in possesso di due veicoli della medesima
tipologia da un paio di anni.
IL primo veicolo assicurato con sistema Bonus/ Malus in classe 1
ed il secondo veicolo sempre con sistema Bonus/ Malus in classe
10.
Se io adesso arrivo alla scadenza annuale con il secondo contratto
in classe 10 e cambiando compagnia oppure facendo qualche variazione
devo stipulare un "nuovo contratto"; la mia domanda, secondo
voi mi devono inserire in classe 1?
Assinews
risponde:
Il comma
2 dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto "Bersani
due"), convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile
2007, n. 40, dispone che all'art. 134 del Codice delle Assicurazioni
sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4 bis. L'impresa
di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,
relativo ad un veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla
persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da
un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non
può assegnare al contratto una classe di merito più
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di
rischio conseguito sul veicolo già assicurato."
Secondo la prassi assicurativa
per "acquistato" si intende comunemente "di prima
immatricolazione o di prima assicurazione dopo una voltura al PRA",
il che non è il Suo caso.
Interpretando la norma
suddetta secondo i comuni principi di ermeneutica giuridica, in
primis l'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale",
non si può né dare una interpretazione diversa né
tanto meno ritenere che la deroga alle regole della C.U. possa essere
applicata anche da una società assicuratrice diversa da quella
che assicura il primo veicolo.
Riteniamo che la nostra
interpretazione sia suffragata dal testo della Circolare ISVAP n.
420/D del 7 novembre 2000 (punto n. 2) che, sia pure sotto forma
di invito alle imprese, ha rappresentato e rappresenta tuttora una
imponente modifica dei criteri "canonici" di applicazione
delle regole del B/M e alla quale, con ogni probabilità,
si è ispirato il legislatore odierno.
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