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Quesito su RCA
disposizioni in materia di b/m - nuovo comma 4 bis (bersani due) art. 134 codice delle assicurazioni

Sono a chiedervi gentilmente il Vostro parere in merito l'articolo indicato in oggetto.
Art. 5, 4 - bis parla di stipulazione di un nuovo contratto. Ma se io sono già in possesso di due veicoli della medesima tipologia da un paio di anni.
IL primo veicolo assicurato con sistema Bonus/ Malus in classe 1 ed il secondo veicolo sempre con sistema Bonus/ Malus in classe 10.
Se io adesso arrivo alla scadenza annuale con il secondo contratto in classe 10 e cambiando compagnia oppure facendo qualche variazione devo stipulare un "nuovo contratto"; la mia domanda, secondo voi mi devono inserire in classe 1?

Assinews risponde:
Il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto "Bersani due"), convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, dispone che all'art. 134 del Codice delle Assicurazioni sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4 bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato."

Secondo la prassi assicurativa per "acquistato" si intende comunemente "di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo una voltura al PRA", il che non è il Suo caso.

Interpretando la norma suddetta secondo i comuni principi di ermeneutica giuridica, in primis l'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale", non si può né dare una interpretazione diversa né tanto meno ritenere che la deroga alle regole della C.U. possa essere applicata anche da una società assicuratrice diversa da quella che assicura il primo veicolo.

Riteniamo che la nostra interpretazione sia suffragata dal testo della Circolare ISVAP n. 420/D del 7 novembre 2000 (punto n. 2) che, sia pure sotto forma di invito alle imprese, ha rappresentato e rappresenta tuttora una imponente modifica dei criteri "canonici" di applicazione delle regole del B/M e alla quale, con ogni probabilità, si è ispirato il legislatore odierno.

 

 

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