Quesito
su polizza trasporto merci
(22/07/08)
Un’azienda è titolare di una polizza
trasporto merci sia con autoveicoli propri sia
di terzi. Proprio nel caso di merce affidata
ad un corriere si verifica un danno che viene
indennizzato dalla compagnia all’assicurata
al netto della franchigia contrattuale; l’assicurata
emette una nota di addebito al corriere per
l’importo di € 1 (previsto dalla
legge) x il peso della merce esigendo il pagamento
che viene effettuato.
La compagnia si rivale nei confronti del corriere,
che respinge in quanto ha gia’ rimborsato
l’importo all’azienda.
L’assicuratore chiede la rifusione di
tale importo all’azienda.
Il
mio quesito è il seguente:
l’azienda è legittimata ad ottenere,
almeno in proporzione all’importo della
franchigia contrattuale subita, l’importo
della rivalsa di legge?
Assinews
risponde:
La questione è molto dibattuta, in quanto
ci sono pareri autorevoli che ritengono che
l’ammontare della rivalsa debba essere
ripartito tra Assicurato ed Assicurato in proporzione
al rispettivo danno sopportato.
Un esempio numerico rende più facile
la comprensione.
Se il danno è di 10.000,00 euro ed in
virtù dello scoperto/franchigia di polizza
l’assicuratore ne ha indennizzato 8.000,00
al suo assicurato che sopporta in proprio il
danno di 2.000,00, nel caso di un ammontare
della rivalsa di 4.000,00 all’assicuratore
andrebbe 80% (3.200,00 euro) ed all’assicurato
il 20% (800 euro).
Alcune grandi compagnie, pur nel loro diritto,
rinunciano, per danni piccoli, alla rivalsa
a favore dell’Assicurato, lasciando a
quest’ultimo sia l’onere di esercitarla
che l’intero beneficio del risarcimento.
Il problema è che non c’è
uniformità di comportamento da parte
di tutte le compagnie, alcune delle quali continuano
ad esercitare solo per proprio conto questa
azione di rivalsa.
Ovviamente la cosa appare particolarmente iniqua
quando l’ammontare della rivalsa, calcolata
sul peso delle merci danneggiate, è superiore
al danno patito dalle due parti (Assicurato
ed Assicuratore).
Per uniformare il comportamento degli Assicuratori
sarebbe opportuno che l’azione di rivalsa
fosse convenuta con apposita clausola, in modo
che quanto detto in premessa sia poi applicato
da ogni compagnia.
Se così non fosse, soprattutto quando
l’ammontare del risarcimento (pensiamo
ad un trasporto in CMR) fosse maggiore od uguale
all’ammontare del danno patito, per l’assicurato
sarebbe più proficuo procedere nei confronti
del vettore piuttosto che essere indennizzato
con la sua polizza con franchigia/scoperto.