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Quesito su polizza trasporto merci (22/07/08)

Un’azienda è titolare di una polizza trasporto merci sia con autoveicoli propri sia di terzi. Proprio nel caso di merce affidata ad un corriere si verifica un danno che viene indennizzato dalla compagnia all’assicurata al netto della franchigia contrattuale; l’assicurata emette una nota di addebito al corriere per l’importo di € 1 (previsto dalla legge) x il peso della merce esigendo il pagamento che viene effettuato.
La compagnia si rivale nei confronti del corriere, che respinge in quanto ha gia’ rimborsato l’importo all’azienda.
L’assicuratore chiede la rifusione di tale importo all’azienda.

Il mio quesito è il seguente:
l’azienda è legittimata ad ottenere, almeno in proporzione all’importo della franchigia contrattuale subita, l’importo della rivalsa di legge?

 

Assinews risponde:
La questione è molto dibattuta, in quanto ci sono pareri autorevoli che ritengono che l’ammontare della rivalsa debba essere ripartito tra Assicurato ed Assicurato in proporzione al rispettivo danno sopportato.

Un esempio numerico rende più facile la comprensione.
Se il danno è di 10.000,00 euro ed in virtù dello scoperto/franchigia di polizza l’assicuratore ne ha indennizzato 8.000,00 al suo assicurato che sopporta in proprio il danno di 2.000,00, nel caso di un ammontare della rivalsa di 4.000,00 all’assicuratore andrebbe 80% (3.200,00 euro) ed all’assicurato il 20% (800 euro).

Alcune grandi compagnie, pur nel loro diritto, rinunciano, per danni piccoli, alla rivalsa a favore dell’Assicurato, lasciando a quest’ultimo sia l’onere di esercitarla che l’intero beneficio del risarcimento.

Il problema è che non c’è uniformità di comportamento da parte di tutte le compagnie, alcune delle quali continuano ad esercitare solo per proprio conto questa azione di rivalsa.
Ovviamente la cosa appare particolarmente iniqua quando l’ammontare della rivalsa, calcolata sul peso delle merci danneggiate, è superiore al danno patito dalle due parti (Assicurato ed Assicuratore).

Per uniformare il comportamento degli Assicuratori sarebbe opportuno che l’azione di rivalsa fosse convenuta con apposita clausola, in modo che quanto detto in premessa sia poi applicato da ogni compagnia.

Se così non fosse, soprattutto quando l’ammontare del risarcimento (pensiamo ad un trasporto in CMR) fosse maggiore od uguale all’ammontare del danno patito, per l’assicurato sarebbe più proficuo procedere nei confronti del vettore piuttosto che essere indennizzato con la sua polizza con franchigia/scoperto.

 

 

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