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Quesito su Trasporti (16/07/08)

Se la merce viene rubata presso il deposito di un vettore, il vettore risponde per 1 euro al kg (o 8,33 DSP se CMR) oppure risponde per l'intero valore, dato che le merci erano in un DEPOSITO e non in viaggio su un mezzo di trasporto?

Sinistro trasporti dove la merce viene "RUBATA" durante il trasporto. l'abc spa fa riserva al vettore e apre il sinistro sulla sua polizza merci. Allo scadere dell'anno invia prescrizione alla sua compagnia. La prescrizione va mandata anche al vettore? Se si la deve mandare allo scadere dell'anno oppure essendo in ambito rc (la polizza che risponderebbe in questo caso è la rc vettoriale) può mandarla allo scadere dei 5 anni?


Sinistro trasporti dove la merce viene "SMARRITA" durante il trasporto. l'abc spa fa riserva al vettore e apre il sinistro sulla sua polizza merci. Allo scadere dell'anno invia prescrizione alla sua compagnia. La prescrizione va mandata anche al vettore? Se si la deve mandare allo scadere dell'anno oppure essendo in ambito rc (la polizza che risponderebbe in questo caso è la rc vettoriale) può mandarla allo scadere dei 5 anni?

Assinews risponde:
Se la merce è in deposito per le normali operazioni di smistamento nel corso del trasporto (il Documento di Trasporto rimane lo stesso) il vettore risponde nei limiti della responsabilità vettoriale (se nell'evento non si determini una sua colpa grave, accertata dal giudice).

Nel caso di giacenze prolungate, al di là dei tempi ordinari di sosta, allora non si tratta più di una giacenza di transito ma diviene una giacenza di deposito ed in tal caso non operano i limiti della responsabilità vettoriale e il depositario risponde per l'intero valore della merce.

Che la merce sia rubata o smarrita la risposta è unica.

La RC Vettoriale non rientra nelle previsioni dell’art. 2043 del Codice Civile per cui la prescrizione è di un anno; il proprietario della merce assicurata è tenuto non solo a interrompere il termine di prescrizione nei confronti del proprio assicuratore ma deve altresì farlo nei confronti del vettore a salvaguardia dei diritti dell’assicuratore che si surroga al danneggiato solo nel momento del pagamento del danno.
I termini di prescrizione per quanto riguarda i contratti di trasporto sono regolamentati dall’art. 2951 del Codice Civile per cui, anche in caso di colpa grave del vettore, rimane fermo il termine di un anno.
Il periodo di prescrizione se il trasporto avviene verso o da paesi extraeuropei è elevato a 18 mesi.

Ad integrazione di quanto esposto riporto il disposto dell’articolo del Codice citato:

Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

 

 

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