Quesito
su Trasporti
(16/07/08)
Se la merce viene rubata presso il deposito di un
vettore, il vettore risponde per 1 euro al kg (o
8,33 DSP se CMR) oppure risponde per l'intero valore,
dato che le merci erano in un DEPOSITO e non in
viaggio su un mezzo di trasporto?
Sinistro
trasporti dove la merce viene "RUBATA"
durante il trasporto. l'abc spa fa riserva al vettore
e apre il sinistro sulla sua polizza merci. Allo
scadere dell'anno invia prescrizione alla sua compagnia.
La prescrizione va mandata anche al vettore? Se
si la deve mandare allo scadere dell'anno oppure
essendo in ambito rc (la polizza che risponderebbe
in questo caso è la rc vettoriale) può
mandarla allo scadere dei 5 anni?
Sinistro trasporti dove la merce viene "SMARRITA"
durante il trasporto. l'abc spa fa riserva al vettore
e apre il sinistro sulla sua polizza merci. Allo
scadere dell'anno invia prescrizione alla sua compagnia.
La prescrizione va mandata anche al vettore? Se
si la deve mandare allo scadere dell'anno oppure
essendo in ambito rc (la polizza che risponderebbe
in questo caso è la rc vettoriale) può
mandarla allo scadere dei 5 anni?
Assinews
risponde:
Se la merce è in deposito per le normali
operazioni di smistamento nel corso del trasporto
(il Documento di Trasporto rimane lo stesso) il
vettore risponde nei limiti della responsabilità
vettoriale (se nell'evento non si determini una
sua colpa grave, accertata dal giudice).
Nel caso di giacenze prolungate, al di là
dei tempi ordinari di sosta, allora non si tratta
più di una giacenza di transito ma diviene
una giacenza di deposito ed in tal caso non operano
i limiti della responsabilità vettoriale
e il depositario risponde per l'intero valore della
merce.
Che
la merce sia rubata o smarrita la risposta è
unica.
La RC Vettoriale non rientra nelle previsioni dell’art.
2043 del Codice Civile per cui la prescrizione è
di un anno; il proprietario della merce assicurata
è tenuto non solo a interrompere il termine
di prescrizione nei confronti del proprio assicuratore
ma deve altresì farlo nei confronti del vettore
a salvaguardia dei diritti dell’assicuratore
che si surroga al danneggiato solo nel momento del
pagamento del danno.
I termini di prescrizione per quanto riguarda i
contratti di trasporto sono regolamentati dall’art.
2951 del Codice Civile per cui, anche in caso di
colpa grave del vettore, rimane fermo il termine
di un anno.
Il periodo di prescrizione se il trasporto avviene
verso o da paesi extraeuropei è elevato a
18 mesi.
Ad integrazione di quanto esposto riporto il disposto
dell’articolo del Codice citato:
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione
e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto
di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto
mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della
persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo,
ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe
dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo
di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta
del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici
servizi di linea indicati dall'art. 1679.