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Quesito su CVT - cessazione delle garanzie CVT in occasione della sostituzione del veicolo assicurato (14/07/08)

Vorrei porre un quesito sull’incendio e furto auto.
Ho un’autovettura assicurata con RCA ed incendio e furto con la stessa compagnia.
Sto cambiando auto e volevo passare solo la polizza RCA dalla vecchia alla nuova.
La compagnia mi dice che non è possibile togliere l’incendio e furto perché non me lo possono rimborsare. E’ cosi?
Ma non ho la facoltà di decidere le garanzie che voglio sulla mia polizza?

Assinews risponde:

Il lettore, vendendo la sua vecchia autovettura e chiedendo di trasferire la garanzia RCA sulla nuova, ha scelto quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’art. 171 del Codice delle Assicurazioni.
Non gli compete quindi alcun rimborso, ma egli è tenuto all’eventuale conguaglio del premio, salvo il caso di conguaglio negativo, cioè a suo favore (v. anche art. 7, comma 2, D.M. 1°aprile 2008, n. 86).
Che cosa avviene della garanzia CVT (incendio e furto) ?
Qualora il contraente dichiari di non volerla trasferire sul nuovo veicolo di sua proprietà, si deve pensare che la società assicuratrice dia corso alla sua richiesta, incamerando il premio pagato ma non goduto relativo alla garanzia suddetta.

Può la società assicuratrice pretendere che la garanzia CVT sia trasferita sul nuovo rischio e, addirittura, con conguaglio del premio da riferirsi a un valore assicurato quasi certamente superiore e all’eventuale nuovo tasso da applicarsi?
Il punto è che la polizza cosiddetta “globale auto”, cioè quella che comprende l’assicurazione, oltre che della RCA, quella dei rischi CVT o di altre garanzie accessorie, è una specie di ibrido, tra una garanzia minutamente regolamentata (RCA) e di altre che rientrano nella disciplina generale dei rami danni.
La norma del C.d.A. alla quale ci siamo sopra riferiti è una deroga al principio generale sancito dall’art. 1918 c.c., secondo il quale l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

E’ indubbio che tale norma speciale si riferisce all’assicurazione RCA e al relativo premio e deve pertanto escludersi, in mancanza di una specifica norma contrattuale (che non abbiamo mai visto delle polizze globale auto), che la società assicuratrice abbia il diritto, così come effettua il conguaglio del premio RCA, di effettuare la stessa operazione per quello CVT.
Vi ostano la libera determinazione della somma assicurata da parte del contraente, non potendo l’assicuratore vietare, all’atto della stipulazione del contratto, la sottoassicurazione – pur dannosa per l’assicurato in caso di sinistro (art. 1907 c.c.) - né la coassicurazione “indiretta” (art. 1910 c.c.).
Al limite, l’assicuratore potrebbe mantenere nella nuova polizza una somma assicurata uguale a quella della polizza sostituita, o diversa, se debba applicare un altro tasso al nuovo rischio.
Ciò in attesa dell’immancabile disdetta alla scadenza da parte del contraente.

Restiamo quindi dell’idea che la soluzione da noi prospettata all’inizio sia quella più semplice e corretta.

 

 

 

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