Quesito
su
CVT - cessazione delle garanzie CVT in occasione della
sostituzione del veicolo assicurato (14/07/08)
Vorrei porre un quesito sull’incendio e furto
auto.
Ho un’autovettura assicurata con RCA ed incendio
e furto con la stessa compagnia.
Sto cambiando auto e volevo passare solo la polizza
RCA dalla vecchia alla nuova.
La compagnia mi dice che non è possibile togliere
l’incendio e furto perché non me lo possono
rimborsare. E’ cosi?
Ma non ho la facoltà di decidere le garanzie
che voglio sulla mia polizza?
Assinews
risponde:
Il lettore, vendendo la sua vecchia autovettura e chiedendo
di trasferire la garanzia RCA sulla nuova, ha scelto
quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’art.
171 del Codice delle Assicurazioni.
Non gli compete quindi alcun rimborso, ma egli è
tenuto all’eventuale conguaglio del premio, salvo
il caso di conguaglio negativo, cioè a suo favore
(v. anche art. 7, comma 2, D.M. 1°aprile 2008, n.
86).
Che cosa avviene della garanzia CVT (incendio e furto)
?
Qualora il contraente dichiari di non volerla trasferire
sul nuovo veicolo di sua proprietà, si deve pensare
che la società assicuratrice dia corso alla sua
richiesta, incamerando il premio pagato ma non goduto
relativo alla garanzia suddetta.
Può
la società assicuratrice pretendere che la garanzia
CVT sia trasferita sul nuovo rischio e, addirittura,
con conguaglio del premio da riferirsi a un valore assicurato
quasi certamente superiore e all’eventuale nuovo
tasso da applicarsi?
Il punto è che la polizza cosiddetta “globale
auto”, cioè quella che comprende l’assicurazione,
oltre che della RCA, quella dei rischi CVT o di altre
garanzie accessorie, è una specie di ibrido,
tra una garanzia minutamente regolamentata (RCA) e di
altre che rientrano nella disciplina generale dei rami
danni.
La norma del C.d.A. alla quale ci siamo sopra riferiti
è una deroga al principio generale sancito dall’art.
1918 c.c., secondo il quale l’alienazione delle
cose assicurate non è causa di scioglimento del
contratto di assicurazione.
E’
indubbio che tale norma speciale si riferisce all’assicurazione
RCA e al relativo premio e deve pertanto escludersi,
in mancanza di una specifica norma contrattuale (che
non abbiamo mai visto delle polizze globale auto), che
la società assicuratrice abbia il diritto, così
come effettua il conguaglio del premio RCA, di effettuare
la stessa operazione per quello CVT.
Vi ostano la libera determinazione della somma assicurata
da parte del contraente, non potendo l’assicuratore
vietare, all’atto della stipulazione del contratto,
la sottoassicurazione – pur dannosa per l’assicurato
in caso di sinistro (art. 1907 c.c.) - né la
coassicurazione “indiretta” (art. 1910 c.c.).
Al limite, l’assicuratore potrebbe mantenere nella
nuova polizza una somma assicurata uguale a quella della
polizza sostituita, o diversa, se debba applicare un
altro tasso al nuovo rischio.
Ciò in attesa dell’immancabile disdetta
alla scadenza da parte del contraente.
Restiamo
quindi dell’idea che la soluzione da noi prospettata
all’inizio sia quella più semplice e corretta.