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Quesito su polizza RC Amministratori Stipulata dal Comune (04/07/08)

Avrei bisogno di informazioni e anche solo di una dritta per sapere come comportarci nel caso di Polizza RC Amministratori emessa con contraenza il Comune.

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LOMBARDIA - Sentenza 9 maggio 2002 n. 942
Il Collegio giudicante ha ritenuto "assolutamente estranea al sistema l'assunzione da parte del Comune dell'onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo - contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio".
La funzione di deterrenza non può e non deve "essere eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l'Erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'Ente divenutone creditore".

Assinews risponde:

Nel merito, l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Art. 3 comma 59 (Legge Finanziaria 2008) conferma l'illegittimità della copertura con polizze assicurative della responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile per gli "amministratori e dipendenti" di tutti gli enti pubblici e le società di capitali a partecipazione pubblica in quanto realtà soggette alla giurisdizione delle Corte dei Conti.
L'orientamento giurisprudenziale pare chiaro nel confermare l'illegittimità della copertura del danno erariale con oneri a carico dell'ente pubblico.

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della citata legge cessano di avere efficacia dal giorno 30 giugno u.s.. In caso di violazione della disposizione l'amministratore che sottoscrive o proroga il contratto di assicurazione ed il beneficiario della copertura sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare del premio complessivo stabilito dal contratto.

L'ufficio personale delle p.a. ha "chiarito" poi che la norma della finanziaria "si riferisce esplicitamente ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo".
Pare singolare anche la portata dell'espressione "ente pubblico" che sembra orientarsi agli enti soggetti alla giurisdizione della corte dei conti quale che sia la forma giuridica e quindi anche alle società di capitali a partecipazione pubblica (escluse le società quotate in borsa).

Tutto ciò ha generato una qualche forma di turbolenza sul mercato in senso lato, coinvolgendo la norma citata non solo enti pubblici propriamente detti (comuni, provincie, ecc.) ma anche realtà "private", quindi società di capitali assicurate con polizze D&O (comunque polizze di responsabilità civile e non di responsabilità amministrativa e contabile).

L'orientamento della compagnie di assicurazione, nella maggior parte dei casi, si è rivolto verso la proposta di esclusione con apposita appendice di ogni responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, escludendo dai contratti anche eventuali precisazioni di terziarietà della Corte dei Conti nei confronti degli assicurati persone fisiche.
Contestualmente si è proposta l'emissione di certificati (ad adesione personale e dietro versamento di premio) di estensione di copertura per la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

 

 

 

 

 

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