Quesito
su polizza RC Amministratori Stipulata dal Comune
(04/07/08)
Avrei bisogno di informazioni e anche solo di una dritta
per sapere come comportarci nel caso di Polizza RC Amministratori
emessa con contraenza il Comune.
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LOMBARDIA -
Sentenza 9 maggio 2002 n. 942
Il Collegio giudicante ha ritenuto "assolutamente estranea
al sistema l'assunzione da parte del Comune dell'onere della
tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti,
con riferimento alla responsabilità amministrativo
- contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà
ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3,
28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della
peculiare natura di tale forma di responsabilità
in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce
contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio".
La funzione di deterrenza non può e non deve "essere
eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando
risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta
illecita e produttiva di danno per l'Erario dal momento
che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto
imputabile e riconosciuto colpevole all'Ente divenutone
creditore".
Assinews
risponde:
Nel merito, l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, Art. 3 comma 59 (Legge Finanziaria 2008) conferma
l'illegittimità della copertura con polizze assicurative
della responsabilità amministrativa ed amministrativa
contabile per gli "amministratori e dipendenti"
di tutti gli enti pubblici e le società di capitali
a partecipazione pubblica in quanto realtà soggette
alla giurisdizione delle Corte dei Conti.
L'orientamento giurisprudenziale pare chiaro nel confermare
l'illegittimità della copertura del danno erariale
con oneri a carico dell'ente pubblico.
I
contratti di assicurazione in corso alla data di entrata
in vigore della citata legge cessano di avere efficacia
dal giorno 30 giugno u.s.. In caso di violazione della disposizione
l'amministratore che sottoscrive o proroga il contratto
di assicurazione ed il beneficiario della copertura sono
tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma
pari a dieci volte l'ammontare del premio complessivo stabilito
dal contratto.
L'ufficio
personale delle p.a. ha "chiarito" poi che la
norma della finanziaria "si riferisce esplicitamente
ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di
compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda
direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale
in qualità di organo".
Pare singolare anche la portata dell'espressione "ente
pubblico" che sembra orientarsi agli enti soggetti
alla giurisdizione della corte dei conti quale che sia la
forma giuridica e quindi anche alle società di capitali
a partecipazione pubblica (escluse le società quotate
in borsa).
Tutto
ciò ha generato una qualche forma di turbolenza sul
mercato in senso lato, coinvolgendo la norma citata non
solo enti pubblici propriamente detti (comuni, provincie,
ecc.) ma anche realtà "private", quindi
società di capitali assicurate con polizze D&O
(comunque polizze di responsabilità civile e non
di responsabilità amministrativa e contabile).
L'orientamento
della compagnie di assicurazione, nella maggior parte dei
casi, si è rivolto verso la proposta di esclusione
con apposita appendice di ogni responsabilità amministrativa
ed amministrativa contabile, escludendo dai contratti anche
eventuali precisazioni di terziarietà della Corte
dei Conti nei confronti degli assicurati persone fisiche.
Contestualmente si è proposta l'emissione di certificati
(ad adesione personale e dietro versamento di premio) di
estensione di copertura per la responsabilità amministrativa
ed amministrativa contabile.