RCA
- passaggio ad altra compagnia alla scadenza intermedia
(01/07/08)
Vi chiedo gentilmente la risposta al seguente quesito.
Un cliente ha inviato disdetta per la rata semestrale di un
contratto R.C. Auto. A seguito gli abbiamo risposto che le stessa
poteva essere accettata solamente alla prossima scadenza annuale
del contratto.
La rata semestrale ad oggi non è stata pagata ed ora
tramite la banca dati ANIA scopriamo che il veicolo è
stato assicurato presso altra compagnia, con codice fiscale
diverso.
Presumiamo quindi che il cliente abbia venduto il veicolo.
A questo punto abbiamo sollecitato il cliente affinché
ci faccia avere copia dell´atto di vendita per stornare
il contratto, ma il veicolo è ancora intestato a lui.
Morale della favola, il cliente ha stipulato polizza a nome
della moglie presso altra compagnia, usufruendo di una classe
di merito di un altro veicolo in loro proprietà.
L´operazione fatta dall´altra compagnia non è,
a mio avviso, del tutto regolare.
Il veicolo è ancora di proprietá della stesa persona,
inoltre è a scadenza semestrale.
Cosa ci consigliate di fare? Un esposto all´ISVAP che
verifichi le motivazioni adottate dall´altra compagnia?
Assinews
risponde:
Il contratto di assicurazione annuale con pagamento del premio
semestrale deve essere eseguito sino alla sua naturale scadenza,
salvo intervenga un fatto che, secondo quanto previsto dal Codice
delle Assicurazioni e dalla normativa ISVAP, ne renda possibile
la risoluzione anticipata.
La
disdetta pertanto non è valida, e l’assicuratore
può agire in giudizio nei termini di cui all’art.
1901, 3° comma, del codice civile, per la riscossione forzosa
del premio relativo alla seconda semestralità, s’intende
nel rispetto delle disposizioni della mandante in tema di contenzioso
premi.
Fermo restando che gli ultimi interventi normativi sull’attestazione
sullo stato del rischio hanno innovato radicalmente la materia,
qualora ci si sia avvalsi, nel caso che ci viene sottoposto,
di quanto ora dispone il comma 4 bis dell’art. 134 del
Codice delle Assicurazioni (introdotto dal cosiddetto “Bersani
due”), è del tutto evidente che l’assegnazione
al veicolo in oggetto della stessa classe del veicolo del quale
è stata prodotta l’attestazione può avvenire
soltanto nel caso di “veicolo immatricolato per la
prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al
PRA”, applicando cioè la ben nota regola della
formula tariffaria B/M.
In
altri termini, se il proprietario del veicolo è rimasto
lo stresso, il cambio di contraenza del relativo contratto di
assicurazione non ha alcun valore.
Ciò
premesso, il lettore può indirizzare direttamente all’ISVAP
un reclamo nei confronti dell’impresa assicuratrice della
quale lamenta il comportamento, avvalendosi di quanto dispone
il recente Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, regolamento
che, se non andiamo errati, consente ora al reclamante di rivolgersi
in prima istanza all’Organo di controllo - v. art. 4,
comma 1, lettera a) – del suddetto.