Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

RCA - passaggio ad altra compagnia alla scadenza intermedia (01/07/08)

Vi chiedo gentilmente la risposta al seguente quesito.
Un cliente ha inviato disdetta per la rata semestrale di un contratto R.C. Auto. A seguito gli abbiamo risposto che le stessa poteva essere accettata solamente alla prossima scadenza annuale del contratto.

La rata semestrale ad oggi non è stata pagata ed ora tramite la banca dati ANIA scopriamo che il veicolo è stato assicurato presso altra compagnia, con codice fiscale diverso.
Presumiamo quindi che il cliente abbia venduto il veicolo.

A questo punto abbiamo sollecitato il cliente affinché ci faccia avere copia dell´atto di vendita per stornare il contratto, ma il veicolo è ancora intestato a lui.
Morale della favola, il cliente ha stipulato polizza a nome della moglie presso altra compagnia, usufruendo di una classe di merito di un altro veicolo in loro proprietà.
L´operazione fatta dall´altra compagnia non è, a mio avviso, del tutto regolare.

Il veicolo è ancora di proprietá della stesa persona, inoltre è a scadenza semestrale.
Cosa ci consigliate di fare? Un esposto all´ISVAP che verifichi le motivazioni adottate dall´altra compagnia?

Assinews risponde:
Il contratto di assicurazione annuale con pagamento del premio semestrale deve essere eseguito sino alla sua naturale scadenza, salvo intervenga un fatto che, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e dalla normativa ISVAP, ne renda possibile la risoluzione anticipata.

La disdetta pertanto non è valida, e l’assicuratore può agire in giudizio nei termini di cui all’art. 1901, 3° comma, del codice civile, per la riscossione forzosa del premio relativo alla seconda semestralità, s’intende nel rispetto delle disposizioni della mandante in tema di contenzioso premi.

Fermo restando che gli ultimi interventi normativi sull’attestazione sullo stato del rischio hanno innovato radicalmente la materia, qualora ci si sia avvalsi, nel caso che ci viene sottoposto, di quanto ora dispone il comma 4 bis dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni (introdotto dal cosiddetto “Bersani due”), è del tutto evidente che l’assegnazione al veicolo in oggetto della stessa classe del veicolo del quale è stata prodotta l’attestazione può avvenire soltanto nel caso di “veicolo immatricolato per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA”, applicando cioè la ben nota regola della formula tariffaria B/M.

In altri termini, se il proprietario del veicolo è rimasto lo stresso, il cambio di contraenza del relativo contratto di assicurazione non ha alcun valore.

Ciò premesso, il lettore può indirizzare direttamente all’ISVAP un reclamo nei confronti dell’impresa assicuratrice della quale lamenta il comportamento, avvalendosi di quanto dispone il recente Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, regolamento che, se non andiamo errati, consente ora al reclamante di rivolgersi in prima istanza all’Organo di controllo - v. art. 4, comma 1, lettera a) – del suddetto.

 

 

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©