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Quesito su prescrizione annuale dei diritti - contratto di assicurazione di tutela legale (30/06/08)

Il mio dubbio riguarda la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione in ambito di polizze di Tutela Legale.

Una volta denunciato il sinistro (con tanto di numero attribuito dall'assicuratore) il diritto all'indennizzo – visti i tempi dei processi in Italia – si prescrive con conseguente necessità di interrompere annualmente tale periodo?

La prassi del mercato è assai contraddittoria: mentre opero da anni con assicuratori (seri, leader del mercato) che – nell'ambito della mia esperienza non hanno mai fatto obiezioni su tale tema, da parte di un nuovo partner (assicuratore) ho avuto una risposta abbastanza ambigua. Sussiste giurisprudenza in materia? Quali sono le fonti normative da tenere presente oltre all'art. del CC?

Assinews risponde:
Il secondo comma dell’art. 2952 c.c. statuisce che  gli altri diritti (n.d.r.: quelli diversi dal diritto al pagamento del premio di cui al primo comma) derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno … dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell’assicurazione delle spese legali il fatto su cui si fonda il diritto dell’assicurato è dato dalla pubblicazione della sentenza con la quale il giudice nel decidere la causa fissa anche l’entità delle spese legali e condanna al loro pagamento. La pubblicazione della sentenza rende edotto l’assicurato dell’ammontare delle spese legali e di giustizia ed è quello il momento in cui si determina il fatto, ovvero il caso assicurativo che dà diritto al risarcimento del danno. Sarebbe erroneo, oltreché illegittimo, far risalire il fatto all’insorgere della controversia, oppure alla denuncia del sinistro, perché questi eventi non danno luogo a nessun fatto su cui poter fondare il diritto derivante dall’assicurazione delle spese legali. Il fatto si determina o quando l’avvocato difensore chiede un acconto ed un fondo spese per affrontare la gestione della controversia e quando, con la pubblicazione della sentenza o con una eventuale transazione, le spese legali e di giustizia diventano un fatto definitivo, che chiude il caso assicurativo. Da questi ultimi fatti ha inizio la prescrizione annuale.

Non ho verificato se esiste una giurisprudenza specifica in tema di prescrizione del diritto dell’assicurato alla prestazione assicurativa da parte dell’assicuratore delle spese legali, ma esiste comunque una giurisprudenza ormai consolidata riguardante le assicurazioni di invalidità permanente da infortunio o da malattia, la quale ha stabilito che il fatto, dal quale decorre la prescrizione, non è identificabile con la data di accadimento del sinistro, bensì dal giorno in cui l’invalidità permanente è valutabile in forma definitiva (di solito a guarigione clinica avvenuta), giurisprudenza estensibile anche al caso in esame e conforme al dettato della norma citata.

La necessità di interrompere il decorso della prescrizione, pertanto, si determina prima del maturare di un anno a partire dal fatto, così come sopra identificato.

Il presente parere viene fornito senza alcuna responsabilità.

 

 

 

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