Quesito
su prescrizione annuale dei diritti - contratto di assicurazione
di tutela legale
(30/06/08)
Il mio dubbio riguarda la prescrizione annuale dei diritti derivanti
dal contratto di assicurazione in ambito di polizze di Tutela
Legale.
Una volta denunciato il sinistro (con tanto di numero attribuito
dall'assicuratore) il diritto all'indennizzo – visti i tempi
dei processi in Italia – si prescrive con conseguente necessità
di interrompere annualmente tale periodo?
La prassi del mercato è assai contraddittoria: mentre opero
da anni con assicuratori (seri, leader del mercato) che –
nell'ambito della mia esperienza non hanno mai fatto obiezioni
su tale tema, da parte di un nuovo partner (assicuratore) ho avuto
una risposta abbastanza ambigua. Sussiste giurisprudenza in materia?
Quali sono le fonti normative da tenere presente oltre all'art.
del CC?
Assinews
risponde:
Il
secondo comma dell’art. 2952 c.c. statuisce che gli
altri diritti (n.d.r.: quelli diversi dal diritto al pagamento
del premio di cui al primo comma) derivanti dal contratto di assicurazione
si prescrivono in un anno … dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione delle spese legali il fatto su cui si
fonda il diritto dell’assicurato è dato dalla pubblicazione
della sentenza con la quale il giudice nel decidere la causa fissa
anche l’entità delle spese legali e condanna al loro
pagamento. La pubblicazione della sentenza rende edotto l’assicurato
dell’ammontare delle spese legali e di giustizia ed è
quello il momento in cui si determina il fatto, ovvero il caso
assicurativo che dà diritto al risarcimento del danno.
Sarebbe erroneo, oltreché illegittimo, far risalire il
fatto all’insorgere della controversia, oppure alla denuncia
del sinistro, perché questi eventi non danno luogo a nessun
fatto su cui poter fondare il diritto derivante dall’assicurazione
delle spese legali. Il fatto si determina o quando l’avvocato
difensore chiede un acconto ed un fondo spese per affrontare la
gestione della controversia e quando, con la pubblicazione della
sentenza o con una eventuale transazione, le spese legali e di
giustizia diventano un fatto definitivo, che chiude il caso assicurativo.
Da questi ultimi fatti ha inizio la prescrizione annuale.
Non ho verificato se esiste una giurisprudenza specifica in tema
di prescrizione del diritto dell’assicurato alla prestazione
assicurativa da parte dell’assicuratore delle spese legali,
ma esiste comunque una giurisprudenza ormai consolidata riguardante
le assicurazioni di invalidità permanente da infortunio
o da malattia, la quale ha stabilito che il fatto, dal quale decorre
la prescrizione, non è identificabile con la data di accadimento
del sinistro, bensì dal giorno in cui l’invalidità
permanente è valutabile in forma definitiva (di solito
a guarigione clinica avvenuta), giurisprudenza estensibile anche
al caso in esame e conforme al dettato della norma citata.
La necessità di interrompere il decorso della prescrizione,
pertanto, si determina prima del maturare di un anno a partire
dal fatto, così come sopra identificato.
Il presente parere viene fornito senza alcuna responsabilità.