Quesito
su RCA - utilizzo della classe di merito maturata su
un motociclo per l’assicurazione di un ciclomotore
(27/06/08)
Vi pregherei di voler chiarire l'applicabilità
del “Bersani due” nei casi in cui un cliente
- già assicurato con polizza del motociclo - voglia
assicurare, con nuovo contratto, un ciclomotore appena
acquistato e beneficiare della classe maturata sul primo.
La sua compagnia assicuratrice gli rifiuta l'applicazione
del “Bersani due”.
Assinews
risponde:
Il cosiddetto “Decreto Bersani due” (poi legge
40/2007) ha, tra l’altro, inserito nell’art.
134 del Codice delle assicurazioni il comma 4 bis, secondo
il quale: “L’impresa di assicurazione,
in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,
relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia,
acquistato dalla persona fisica già titolare…(omissis)”
Gli
assicuratori potrebbero essere tentati dall’interpretare
il termine “tipologia” con quello di “settore
tariffario” e quindi sostenere che motocicli e ciclomotori,
entrambi tariffati nel settore V, appartengano alla medesima
tipologia.
Tale tesi non è condivisibile.
La tipologia dei veicoli a motore soggetti all’assicurazione
RCA non può che derivare dal Codice della Strada
(D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285), nel cui articolo 47
e, soprattutto, nei successivi articoli 52 e 53 tali veicoli
sono del tutto differenziati (in particolare il motociclo
appartiene alla categoria dei motoveicoli; art. 53 cit.).
Riteniamo quindi corretta l’interpretazione della
società assicuratrice.
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