Quesito
su polizza Infortuni
(26/06/08)
Avrei un quesito da porre in merito ad una polizza infortuni
stipulata per i casi morte ed invalidità permanente,
a favore delle persone che accedono ed utilizzano le strutture
anche sportive (parco giochi per i bambini, campo da calcetto
e tennis) di un complesso privato.
Detta polizza stipulata con la spett.le XY nel 1998 prevede
a carico del contraente la comunicazione del numero di persone
che nel corso dell’anno hanno avuto accesso al complesso
assicurato, purtroppo tale obbligazione non è mai
stata adempiuta.
Nel corso del corrente anno è avvenuto un sinistro,
la Compagnia contesta il danno senza motivazione. Infatti
testualmente comunica: “In relazione al sinistro in
oggetto siamo spiacenti di comunicarle che non è
possibile provvedere al risarcimento del danno. Rimanendo
a disposizione per eventuali delucidazioni Le inviamo distinti
saluti.” .
A parole fa sapere che il motivo è legato alla mancata
regolazione del premio della polizza.
Assinews
risponde:
1) E’ il principio di buona fede (art. 1375 c.c.)
che impone alle parti di eseguire in contratto secondo buona
fede e, di conseguenza, di motivare la reiezione del sinistro;
2) In passato, la mancata comunicazione dei dati per la
regolazione del premio comportava la sospensione della garanzia
ex art.1901 c.c. La relativa prassi e la pluridecennale
giurisprudenza in proposito, però, sono state superate
recentemente da diverse sentenze della Corte di Cassazione,
che, nel minimo, hanno fatto venir meno l’automatismo
della sospensione;
3) una delle citate sentenze ha, appunto, dichiarato la
vessatorietà della clausola di regolazione del premio
e la sua inefficacia (e, quindi, inopponibilità all’assicurato)
se non specificatamente approvata (col la c.d. doppia firma)
ex art. 1341, secondo comma, c.c.
Maggiori dettagli si possono trarre dagli ultimi numeri
di Assinews. Ulteriori ragguagli sull’argomento si
troveranno nel prossimo numero della rivista.