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Quesito su polizza Infortuni (26/06/08)

Avrei un quesito da porre in merito ad una polizza infortuni stipulata per i casi morte ed invalidità permanente, a favore delle persone che accedono ed utilizzano le strutture anche sportive (parco giochi per i bambini, campo da calcetto e tennis) di un complesso privato.

Detta polizza stipulata con la spett.le XY nel 1998 prevede a carico del contraente la comunicazione del numero di persone che nel corso dell’anno hanno avuto accesso al complesso assicurato, purtroppo tale obbligazione non è mai stata adempiuta.

Nel corso del corrente anno è avvenuto un sinistro, la Compagnia contesta il danno senza motivazione. Infatti testualmente comunica: “In relazione al sinistro in oggetto siamo spiacenti di comunicarle che non è possibile provvedere al risarcimento del danno. Rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni Le inviamo distinti saluti.” .

A parole fa sapere che il motivo è legato alla mancata regolazione del premio della polizza.

Assinews risponde:
1) E’ il principio di buona fede (art. 1375 c.c.) che impone alle parti di eseguire in contratto secondo buona fede e, di conseguenza, di motivare la reiezione del sinistro;

2) In passato, la mancata comunicazione dei dati per la regolazione del premio comportava la sospensione della garanzia ex art.1901 c.c. La relativa prassi e la pluridecennale giurisprudenza in proposito, però, sono state superate recentemente da diverse sentenze della Corte di Cassazione, che, nel minimo, hanno fatto venir meno l’automatismo della sospensione;

3) una delle citate sentenze ha, appunto, dichiarato la vessatorietà della clausola di regolazione del premio e la sua inefficacia (e, quindi, inopponibilità all’assicurato) se non specificatamente approvata (col la c.d. doppia firma) ex art. 1341, secondo comma, c.c.
  
Maggiori dettagli si possono trarre dagli ultimi numeri di Assinews. Ulteriori ragguagli sull’argomento si troveranno nel prossimo numero della rivista.

 

 

 

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