Quesito
su RCA fondo di garanzia per le vittime della strada -
diritto di rivalsa del datore di lavoro della vittima
(23/06/08)
Si richiede cortese parere sul diritto di rivalsa del datore
di lavoro nei confronti del Fondo di garanzia per vittime della
strada per la perdita della quota retributiva corrisposta al
dipendente e per quanto erogato per sostituire il medesimo in
conseguenza di un sinistro subito dal predetto dipendente e
causato da un veicolo soggetto all’obbligo e non identificato
(fatto accertato ed incontestato).
L’impresa designata dal Fondo, che ha già provveduto
a pagare il danno biologico e morale del dipendente, sostiene
che il Fondo non sarebbe tenuto a risarcire il datore di lavoro,
non trattandosi di danno alla persona.
A prescindere dall’ormai indiscussa tesi “risarcitoria”
da applicarsi al Fondo, quanto sostenuta dalla impresa designata
appare a mio avviso discutibile, in quanto, se il dipendente
fosse staio, invece che dipendente, lavoratore autonomo, il
Fondo avrebbe dovuto risarcirgli anche la inabilità temporanea.
Che cosa cambia, invece, se tale “inabilità”
la richiede ora in rivalsa il datore di lavoro, il quale a sua
volta l’ha già pagata al dipendente?
Assinews
risponde:
Ci sembra indubbio che:
1.
Come afferma il lettore, la natura della prestazione del Fondo
ha: “….;.natura non indennitarie, ma risarcitoria,
strettamente consequenziale alla responsabilità del soggetto
al quale il Fondo si sostituisce (perché rimasto sconosciuto
o non assicurato); il Fondo stesso viene ad assumere la qualità
di responsabile, nel senso di soggetto tenuto al risarcimento
del danno…” (Cass. 19 dicembre 1990, n. 12036).
Ne consegue che la prestazione risarcitoria del F.G.V.S. non
può sottrarsi alla normativa legale e alla interpretazione
giurisprudenziale della medesima.
2.
Poiché i danni risarcibili dal Fondo sono sempre stati
distinti – dall’art. 19 della legge 990/1969 e ora
dall’art. 283 del Codice delle assicurazioni (modificato
dal D. L.vo 6 novembre 2007, n. 198) - in danni a persona e
danni a cose, in questo caso il danno di cui si chiede il risarcimento
sarebbe o un danno a cose o un non meglio identificato “tertium
genus”, casi entrambi da escludere
In
altri termini, se il sinistro fosse stato cagionato da un veicolo
identificato e assicurato, il danno di cui parla il lettore
sarebbe stato a carico dell’assicuratore del veicolo stesso.
3.
la risarcibilità del danno subito dal datore di lavoro
che ha continuato a retribuire, nonostante l’assenza,
il dipendente infortunato, è principio incontestabile
(Cass., civ., sez. III, 5 dicembre 1989, n. 5373; Cass. civ.
, sez. un., 12 novembre 1988, n. 6132; Cass. civ., sez. III,
9 febbraio 1982, n. 763; ecc.).
Questa
è la nostra costruzione.
Avendo
avuto occasione recentemente di rispondere a un altro quesito
su un risarcimento negato dal F.G.V.S. , ripetiamo quanto da
noi osservato preliminarmente in quella sede:
“Quale
principio generale, la comunicazione di reiezione di un sinistro
deve sempre essere motivata in maniera chiara e comprensibile,
affinché l’assicurato o il danneggiato che si vede
negato quello che ritiene essere un suo diritto, possa non solo
comprenderne agevolmente le ragioni, ma anche predisporre l’eventuale
replica o un’azione giudiziaria avversa”.
Dobbiamo
anche precisare che il Fondo riterrebbe di non essere parificabile
(a parte il limite del massimale minimo di legge) a un comune
assicuratore RCA.
Concludiamo
quindi invitando il lettore a reiterare la sua richiesta al
Fondo, esigendo una dettagliata motivazione in diritto della
reiezione di una parte del risarcimento, dichiarandoci disposti
a ritornare più che volentieri sul caso, anche per nostra
personale informazione.