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Quesito su RCA fondo di garanzia per le vittime della strada -
diritto di rivalsa del datore di lavoro della vittima
(23/06/08)

Si richiede cortese parere sul diritto di rivalsa del datore di lavoro nei confronti del Fondo di garanzia per vittime della strada per la perdita della quota retributiva corrisposta al dipendente e per quanto erogato per sostituire il medesimo in conseguenza di un sinistro subito dal predetto dipendente e causato da un veicolo soggetto all’obbligo e non identificato (fatto accertato ed incontestato).

L’impresa designata dal Fondo, che ha già provveduto a pagare il danno biologico e morale del dipendente, sostiene che il Fondo non sarebbe tenuto a risarcire il datore di lavoro, non trattandosi di danno alla persona.

A prescindere dall’ormai indiscussa tesi “risarcitoria” da applicarsi al Fondo, quanto sostenuta dalla impresa designata appare a mio avviso discutibile, in quanto, se il dipendente fosse staio, invece che dipendente, lavoratore autonomo, il Fondo avrebbe dovuto risarcirgli anche la inabilità temporanea. Che cosa cambia, invece, se tale “inabilità” la richiede ora in rivalsa il datore di lavoro, il quale a sua volta l’ha già pagata al dipendente?

Assinews risponde:
Ci sembra indubbio che:

1. Come afferma il lettore, la natura della prestazione del Fondo ha: “….;.natura non indennitarie, ma risarcitoria, strettamente consequenziale alla responsabilità del soggetto al quale il Fondo si sostituisce (perché rimasto sconosciuto o non assicurato); il Fondo stesso viene ad assumere la qualità di responsabile, nel senso di soggetto tenuto al risarcimento del danno…” (Cass. 19 dicembre 1990, n. 12036).
Ne consegue che la prestazione risarcitoria del F.G.V.S. non può sottrarsi alla normativa legale e alla interpretazione giurisprudenziale della medesima.

2. Poiché i danni risarcibili dal Fondo sono sempre stati distinti – dall’art. 19 della legge 990/1969 e ora dall’art. 283 del Codice delle assicurazioni (modificato dal D. L.vo 6 novembre 2007, n. 198) - in danni a persona e danni a cose, in questo caso il danno di cui si chiede il risarcimento sarebbe o un danno a cose o un non meglio identificato “tertium genus”, casi entrambi da escludere

In altri termini, se il sinistro fosse stato cagionato da un veicolo identificato e assicurato, il danno di cui parla il lettore sarebbe stato a carico dell’assicuratore del veicolo stesso.

3. la risarcibilità del danno subito dal datore di lavoro che ha continuato a retribuire, nonostante l’assenza, il dipendente infortunato, è principio incontestabile (Cass., civ., sez. III, 5 dicembre 1989, n. 5373; Cass. civ. , sez. un., 12 novembre 1988, n. 6132; Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1982, n. 763; ecc.).

Questa è la nostra costruzione.

Avendo avuto occasione recentemente di rispondere a un altro quesito su un risarcimento negato dal F.G.V.S. , ripetiamo quanto da noi osservato preliminarmente in quella sede:

“Quale principio generale, la comunicazione di reiezione di un sinistro deve sempre essere motivata in maniera chiara e comprensibile, affinché l’assicurato o il danneggiato che si vede negato quello che ritiene essere un suo diritto, possa non solo comprenderne agevolmente le ragioni, ma anche predisporre l’eventuale replica o un’azione giudiziaria avversa”.

Dobbiamo anche precisare che il Fondo riterrebbe di non essere parificabile (a parte il limite del massimale minimo di legge) a un comune assicuratore RCA.

Concludiamo quindi invitando il lettore a reiterare la sua richiesta al Fondo, esigendo una dettagliata motivazione in diritto della reiezione di una parte del risarcimento, dichiarandoci disposti a ritornare più che volentieri sul caso, anche per nostra personale informazione.

 

 

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