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Quesito su art. 38 Reg. ISVAP 5/2006 (19/06/08)

Il mio quesito riguarda l'obbligo di aggiornamento professionale posto dall'art.38 del Reg. 5 del 16.10.2006 dell'ISVAP.
Vorrei sapere se l'intermediario è libero di organizzare le ore di formazione obbligatoria (30) scegliendo tra le offerte del mercato secondo la propria inclinazione ed i propri interessi riguardo gli argomenti trattati, o se alcuni temi debbano essere riservati nell'ambito del monte ore e trovare spazio obbligatoriamente.

Pongo questo quesito perchè un autorevole consulente di una delle mie Compagnie Mandanti sostiene si debbano riservare alcune ore (ma non è chiaro quante) all'aggiornamento legislativo.

Sostiene che in caso di ispezioni ISVAP un piano formativo di aggiornamento dell'Intermediario che non preveda questa voce venga ritenuto incompleto e non valido.
Questa affermazione, sostenuta con molta convinzione, mi rende perplessa perchè non l'ho riscontrata altrove. Sono quindi a chiedere il Vs. parere, avendo anche frequentato diversi corsi da Voi organizzati.

Assinews risponde:
Non siamo del parere dell’autorevole consulente. L’art. 38 Reg. 5/2006 nulla dice riguardo le materie che devono essere trattate in sede di aggiornamento professionale. L’unico obbligo previsto concerne i nuovi prodotti che, prima di essere immessi sul mercato,  devono formare oggetto di aggiornamento delle reti di distribuzione.

Fatto salvo questo obbligo, la formazione potrà avere per oggetto gli argomenti che l’intermediario principale riterrà, di volta in volta, prioritari, senza – precisiamo – che le compagnie mandanti possono eccepire.

Non riusciamo a capire dove il citato autorevole consulente sia andato a pescare l’obbligo dell’aggiornamento legislativo. Tuttavia, ci pare ovvio che, se viene promulgata una legge che va ad incidere sull’assicurazione (ad es.: una nuova assicurazione obbligatoria; un nuovo regime di responsabilità presunta od oggettiva ecc.), sia interesse di tutti renderne edotti i propri collaboratori. Ma questo è puro buon senso, non una prescrizione di legge o di regolamento.

E’ probabile che sia stata fatta un po’ di confusione tra la formazione (regolamentata dall’art. 17 e 21 del Reg. citato) e l’aggiornamento professionale (di cui si occupa il successivo art. 38).  
L’art. 17, infatti, dispone che la formazione (cui  subordinata l’iscrizione al Registro nelle sezioni C ed E) abbia per oggetto “nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle  disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti che verranno distribuiti ….”.

Per concludere, dunque, non possiamo che ribadire che l’unico vincolo specifico posto dalla normativa ISVAP riguardo l’aggiornamento professionale concerne i nuovi prodotti (o i restyling di prodotti preesistenti) immessi sul mercato.

 

 

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