Quesito
su art. 38 Reg. ISVAP 5/2006
(19/06/08)
Il mio quesito riguarda l'obbligo di aggiornamento professionale
posto dall'art.38 del Reg. 5 del 16.10.2006 dell'ISVAP.
Vorrei sapere se l'intermediario è libero di
organizzare le ore di formazione obbligatoria (30) scegliendo
tra le offerte del mercato secondo la propria inclinazione
ed i propri interessi riguardo gli argomenti trattati,
o se alcuni temi debbano essere riservati nell'ambito
del monte ore e trovare spazio obbligatoriamente.
Pongo questo quesito perchè un autorevole consulente
di una delle mie Compagnie Mandanti sostiene si debbano
riservare alcune ore (ma non è chiaro quante)
all'aggiornamento legislativo.
Sostiene che in caso di ispezioni ISVAP un piano formativo
di aggiornamento dell'Intermediario che non preveda
questa voce venga ritenuto incompleto e non valido.
Questa affermazione, sostenuta con molta convinzione,
mi rende perplessa perchè non l'ho riscontrata
altrove. Sono quindi a chiedere il Vs. parere, avendo
anche frequentato diversi corsi da Voi organizzati.
Assinews
risponde:
Non siamo del parere dell’autorevole consulente.
L’art. 38 Reg. 5/2006 nulla dice riguardo le materie
che devono essere trattate in sede di aggiornamento
professionale. L’unico obbligo previsto concerne
i nuovi prodotti che, prima di essere immessi sul mercato,
devono formare oggetto di aggiornamento delle reti di
distribuzione.
Fatto salvo questo obbligo, la formazione potrà
avere per oggetto gli argomenti che l’intermediario
principale riterrà, di volta in volta, prioritari,
senza – precisiamo – che le compagnie mandanti
possono eccepire.
Non riusciamo a capire dove il citato autorevole consulente
sia andato a pescare l’obbligo dell’aggiornamento
legislativo. Tuttavia, ci pare ovvio che, se viene promulgata
una legge che va ad incidere sull’assicurazione
(ad es.: una nuova assicurazione obbligatoria; un nuovo
regime di responsabilità presunta od oggettiva
ecc.), sia interesse di tutti renderne edotti i propri
collaboratori. Ma questo è puro buon senso, non
una prescrizione di legge o di regolamento.
E’ probabile che sia stata fatta un po’
di confusione tra la formazione (regolamentata dall’art.
17 e 21 del Reg. citato) e l’aggiornamento professionale
(di cui si occupa il successivo art. 38).
L’art. 17, infatti, dispone che la formazione
(cui subordinata l’iscrizione al Registro
nelle sezioni C ed E) abbia per oggetto “nozioni
normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti
la materia assicurativa, con particolare riferimento
alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle
disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché
le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici
dei contratti che verranno distribuiti ….”.
Per concludere, dunque, non possiamo che ribadire che
l’unico vincolo specifico posto dalla normativa
ISVAP riguardo l’aggiornamento professionale concerne
i nuovi prodotti (o i restyling di prodotti preesistenti)
immessi sul mercato.
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