Quesito
sulla clausola "limite di risarcimento" nella
polizza incendio PMI
(18/06/08)
Ho bisogno di un chiarimento sulla clausola “ LIMITE
DI RISARCIMENTO” in merito alla condizione di assicurazione
CONTRO I DANNI DI INCENDIO DA ATTI DOLOSI DI TERZI.
La clausola della polizza PMI della compagnia XY recita
che “previa detrazione per ogni sinistro del solo
scoperto del 10%, con il limite di Euro 500,00 ed il massimo
di Euro 50.000,00, (entro il limite massimo di indennizzo
complessivo pari al 70% della somma assicurata per ciascuna
partita)” saranno risarciti i danni di ……………
Ci capita che il sinistro in questione è stato
di importo totale per la partita contenuto, che la somma
assicurata è pari a €.700.000,00, che il perito
ha conteggiato il danno totale in 700.000 x 70% pari a
€.490.000,00 con sottoscrizione da parte delle parti
dell’atto di quantificazione del danno con la cifra
di €.490.000,00.
Il liquidatore della compagnia ci ha fatto avere le quietanze
di liquidazione per €. 441.000,00 adducendo che al
calcolo del danno risultante dalla perizia debba essere
tolto anche lo scoperto del 10% non calcolato dal perito
stesso.
Io sono convintissimo che il liquidatore stia incorrendo
in un errore di interpretazione della clausola, visto
che il massimo di risarcimento del 70% superi lo scoperto
minimo dato che il limite del 70% sia da interpretare
come comprensivo dello scoperto – vedi limite di
indennizzo complessivo riportato nella clausola stessa.
Vorrei un vostro parere sulla mia interpretazione di cui
sopra, per essere confortato nella mia intenzione di procedere
a far cambiare idea al liquidatore, anche con mezzi legali
se del caso.
Assinews
risponde:
La clausola, nei termini in cui ci viene esposta, non
è un esempio di chiarezza, potendosi interpretare
in un senso o in un'altro esattamente opposto. Pur tuttavia
e senza richiamarci alle norme sull’interpretazione
dei contratti (e, più precisamente, all’interpretazione
contro l’autore della clausola), riteniamo errata
l’interpretazione data dal liquidatore della società.
Al di là del comune buon senso (che spesso purtroppo
fa difetto ai liquidatori), la successione delle previsioni
contrattuali depone in questo senso: infatti, la clausola
“prima” parla dello scoperto (“previa
detrazione ….”) e soltanto dopo del limite
di indennizzo.
Si potrebbe fondatamente sostenere, perciò, che
prima si applica lo scoperto e quanto ne risulta (lè’importo
al netto dello coperto) si paga all’assicurato,
ma per un importo non superiore al limite d’indennizzo
convenuto.