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Quesito sulla clausola "limite di risarcimento" nella polizza incendio PMI (18/06/08)

Ho bisogno di un chiarimento sulla clausola “ LIMITE DI RISARCIMENTO” in merito alla condizione di assicurazione CONTRO I DANNI DI INCENDIO DA ATTI DOLOSI DI TERZI.

La clausola della polizza PMI della compagnia XY recita che “previa detrazione per ogni sinistro del solo scoperto del 10%, con il limite di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 50.000,00, (entro il limite massimo di indennizzo complessivo pari al 70% della somma assicurata per ciascuna partita)” saranno risarciti i danni di ……………

Ci capita che il sinistro in questione è stato di importo totale per la partita contenuto, che la somma assicurata è pari a €.700.000,00, che il perito ha conteggiato il danno totale in 700.000 x 70% pari a €.490.000,00 con sottoscrizione da parte delle parti dell’atto di quantificazione del danno con la cifra di €.490.000,00.

Il liquidatore della compagnia ci ha fatto avere le quietanze di liquidazione per €. 441.000,00 adducendo che al calcolo del danno risultante dalla perizia debba essere tolto anche lo scoperto del 10% non calcolato dal perito stesso.

Io sono convintissimo che il liquidatore stia incorrendo in un errore di interpretazione della clausola, visto che il massimo di risarcimento del 70% superi lo scoperto minimo dato che il limite del 70% sia da interpretare come comprensivo dello scoperto – vedi limite di indennizzo complessivo riportato nella clausola stessa.

Vorrei un vostro parere sulla mia interpretazione di cui sopra, per essere confortato nella mia intenzione di procedere a far cambiare idea al liquidatore, anche con mezzi legali se del caso.

Assinews risponde:
La clausola, nei termini in cui ci viene esposta, non è un esempio di chiarezza, potendosi interpretare in un senso o in un'altro esattamente opposto. Pur tuttavia e senza richiamarci alle norme sull’interpretazione dei contratti (e, più precisamente, all’interpretazione contro l’autore della clausola), riteniamo errata l’interpretazione data dal liquidatore della società.

Al di là del comune buon senso (che spesso purtroppo fa difetto ai liquidatori), la successione delle previsioni contrattuali depone in questo senso: infatti, la clausola “prima” parla dello scoperto (“previa detrazione ….”) e soltanto dopo del limite di indennizzo.

Si potrebbe fondatamente sostenere, perciò, che prima si applica lo scoperto e quanto ne risulta (lè’importo al netto dello coperto) si paga all’assicurato, ma per un importo non superiore al limite d’indennizzo convenuto.

 

 

 

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