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Quesito su Veicoli settore VII -
circolazione con sostanze e inquinanti

"Quesito su circolazione di mezzi agricoli con sostanze pericolose.
Nelle aziende agricole è frequente la messa in circolazione su strade ed aree pubbliche di trattrici agricole che trainano rimorchi sui quali vengono installati apparati impiegati per la disinfestazione delle colture.
Sono i cosiddetti atomizzatori e sono composti da un contenitore generalmente in vetroresina che contiene materie potenzialmente nocive e pericolose, mescolate ad acqua.

Secondo quanto previsto dal C.d.S. (non siano però riusciti ad individuare la norma di riferimento) tale trasporto potrebbe avvenire solo nel rispetto di alcune prescrizioni di sicurezza, che però vengono sistematicamente (e coscientemente) violate dagli agricoltori per necessità (la miscelazione avviene durante il tragitto dall'azienda ai campi, in maniera che tutto sia pronto all'uso, senza dover attendere particolari tempi morti).

Anche in riferimento alle condizioni di polizza comuni al mercato (eventualmente riferimento Aurora Assicurazioni), si chiede il parere circa la facoltà in capo all'assicuratore della responsabilità civile che dovesse avere risarcito un danno da inquinamento (di esperire rivalsa) verso il conducente ovvero il proprietario del mezzo.
Vi è altresì il rischio che l'evento non sia considerato danno da circolazione e pertanto non rientrante nelle garanzie previste dalla polizza di r.c.a. ?

Si chiede di rispondere anche in relazione alle seguenti fattispecie:

- danno da inquinamento durante circolazione su strada pubblica, con responsabilità del conducente della trattrice agricola;
- danno da inquinamento durante circolazione su strada pubblica, senza responsabilità del conducente della trattrice agricola".

Assinews risponde:
Premettiamo brevemente che il Codice della Strada prevede, al 6° comma dell'art. 106 che: "le macchine agricole … devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e ai sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento".
Salvo errori, tali caratteristiche non sono contenute nel Codice né nel relativo Regolamento, fatta eccezione per un richiamo, contenuto nell'art. 289 di quest'ultimo, a una normativa di carattere generale in trema di inquinamento.

Ciò premesso, il punto chiave del quesito propostoci consiste nel conoscere se il danno costituito dallo spargimento di sostanze inquinanti o soltanto sporcanti sulla sede stradale ed eventualmente sul terreno circostante da parte di una macchina agricola (o da un suo rimorchio agganciato, il che è lo stesso) rappresenti "rischio da circolazione" compreso nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto.

Abbiamo ipotizzato, sperando di avere letto correttamente il quesito, che il danno avvenga senza che vi sia stato un vero e proprio incidente stradale, ad esempio una collisione tra la macchina agricola e un altro veicolo).

La riposta purtroppo non è univoca.

Il nostro pensiero, anche seguendo un testo autorevole ed aggiornato (G. GALLONE - G. B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la r. c. a., Cedam, Padova, Tomo I, pagg. 217 ss.) - al quale rimandiamo per ogni approfondimento - è che l'evento dannoso ipotizzato rappresenti un "danno derivante da veicolo in circolazione" e non, ex 2054 c.c. , un "danno derivante da circolazione".
Ne deriverebbe quindi l'esclusione dalla copertura assicurativa RCA prestata ai sensi dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni (già art. 1 legge 990/1969).

Dobbiamo però subito precisato che la giurisprudenza, negli oltre tre decenni di vigenza dell'assicurazione obbligatoria auto, ha spesso interpretato estensivamente il concetto di "circolazione", al fine evidente di far godere al danneggiato le tutele prestate dall'assicurazione in parola, cosa notoria a tutti coloro che abbiano qualche esperienza di sinistri RCA.

Ciò detto, non ci risulta che il mercato (né la Compagnia assicuratrice citata nel quesito) presenti nei capitolati RCA esclusioni specifiche, tranne un caso isolato, da riferirsi peraltro al rischio costituito dalle sostanze radioattive.

Consigliamo quindi il lettore di girare il quesito alla propria società assicuratrice e di chiedere eventualmente la stipulazione di una clausola particolare di precisazione o di estensione.

Quanto alla domanda finale, riteniamo che la risposta dipenda dalla soluzione data al punto chiave sopra indicato, ovvero che se si tratta di evento dannoso compreso nell'assicurazione di legge, il conducente sarà in ogni caso ritenuto responsabile salvo riesca a vincere la presunzione di cui al 1° comma dell'art. 2054 c.c., mentre nel caso contrario il conducente avrà sempre a proprio carico una presunzione di colpa, ex art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia), se non addirittura ex art. 2050 c. c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).

 

 

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