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Quesito
su Veicoli settore VII -
circolazione con sostanze e inquinanti
"Quesito
su circolazione di mezzi agricoli con sostanze pericolose.
Nelle aziende agricole è frequente la messa in circolazione
su strade ed aree pubbliche di trattrici agricole che trainano rimorchi
sui quali vengono installati apparati impiegati per la disinfestazione
delle colture.
Sono i cosiddetti atomizzatori e sono composti da un contenitore
generalmente in vetroresina che contiene materie potenzialmente
nocive e pericolose, mescolate ad acqua.
Secondo quanto
previsto dal C.d.S. (non siano però riusciti ad individuare
la norma di riferimento) tale trasporto potrebbe avvenire solo nel
rispetto di alcune prescrizioni di sicurezza, che però vengono
sistematicamente (e coscientemente) violate dagli agricoltori per
necessità (la miscelazione avviene durante il tragitto dall'azienda
ai campi, in maniera che tutto sia pronto all'uso, senza dover attendere
particolari tempi morti).
Anche in riferimento
alle condizioni di polizza comuni al mercato (eventualmente riferimento
Aurora Assicurazioni), si chiede il parere circa la facoltà
in capo all'assicuratore della responsabilità civile che
dovesse avere risarcito un danno da inquinamento (di esperire rivalsa)
verso il conducente ovvero il proprietario del mezzo.
Vi è altresì il rischio che l'evento non sia considerato
danno da circolazione e pertanto non rientrante nelle garanzie previste
dalla polizza di r.c.a. ?
Si chiede di rispondere
anche in relazione alle seguenti fattispecie:
- danno da inquinamento
durante circolazione su strada pubblica, con responsabilità
del conducente della trattrice agricola;
- danno da inquinamento durante circolazione su strada pubblica,
senza responsabilità del conducente della trattrice agricola".
Assinews
risponde:
Premettiamo
brevemente che il Codice della Strada prevede, al 6° comma dell'art.
106 che: "le macchine agricole
devono inoltre rispondere
alle disposizioni relative ai mezzi e ai sistemi di difesa previsti
dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché
per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento".
Salvo errori, tali caratteristiche non sono contenute nel Codice
né nel relativo Regolamento, fatta eccezione per un richiamo,
contenuto nell'art. 289 di quest'ultimo, a una normativa di carattere
generale in trema di inquinamento.
Ciò premesso,
il punto chiave del quesito propostoci consiste nel conoscere se
il danno costituito dallo spargimento di sostanze inquinanti o soltanto
sporcanti sulla sede stradale ed eventualmente sul terreno circostante
da parte di una macchina agricola (o da un suo rimorchio agganciato,
il che è lo stesso) rappresenti "rischio da circolazione"
compreso nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto.
Abbiamo ipotizzato,
sperando di avere letto correttamente il quesito, che il danno avvenga
senza che vi sia stato un vero e proprio incidente stradale, ad
esempio una collisione tra la macchina agricola e un altro veicolo).
La riposta purtroppo
non è univoca.
Il nostro pensiero,
anche seguendo un testo autorevole ed aggiornato (G. GALLONE - G.
B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per
la r. c. a., Cedam, Padova, Tomo I, pagg. 217 ss.) - al quale rimandiamo
per ogni approfondimento - è che l'evento dannoso ipotizzato
rappresenti un "danno derivante da veicolo in circolazione"
e non, ex 2054 c.c. , un "danno derivante da circolazione".
Ne deriverebbe quindi l'esclusione dalla copertura assicurativa
RCA prestata ai sensi dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni
(già art. 1 legge 990/1969).
Dobbiamo però
subito precisato che la giurisprudenza, negli oltre tre decenni
di vigenza dell'assicurazione obbligatoria auto, ha spesso interpretato
estensivamente il concetto di "circolazione", al fine
evidente di far godere al danneggiato le tutele prestate dall'assicurazione
in parola, cosa notoria a tutti coloro che abbiano qualche esperienza
di sinistri RCA.
Ciò detto, non
ci risulta che il mercato (né la Compagnia assicuratrice
citata nel quesito) presenti nei capitolati RCA esclusioni specifiche,
tranne un caso isolato, da riferirsi peraltro al rischio costituito
dalle sostanze radioattive.
Consigliamo quindi il lettore di girare il quesito alla propria
società assicuratrice e di chiedere eventualmente la stipulazione
di una clausola particolare di precisazione o di estensione.
Quanto alla domanda
finale, riteniamo che la risposta dipenda dalla soluzione data al
punto chiave sopra indicato, ovvero che se si tratta di evento dannoso
compreso nell'assicurazione di legge, il conducente sarà
in ogni caso ritenuto responsabile salvo riesca a vincere la presunzione
di cui al 1° comma dell'art. 2054 c.c., mentre nel caso contrario
il conducente avrà sempre a proprio carico una presunzione
di colpa, ex art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia),
se non addirittura ex art. 2050 c. c. (Responsabilità per
l'esercizio di attività pericolose).
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