Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (06/06/08)
Una cliente il 13 luglio 2007 ha inviato disdetta per la scadenza
del 3.10.07 relativamente a una polizza poliennale (malattie)
a frazionamento semestrale stipulata con decorrenza 3.10.02
e scadenza il 3.04.2012. L'Assicurazione ha risposto che non
poteva ritenere valida la disdetta, poichè il contratto
andava onorato sino alla sua naturale scadenza (3.04.2012) e
ha quindi notificato decreto ingiuntivo all'assicurata per il
rateo scaduto il 3.10.07.
Naturalmente si è provveduto a segnalare l'accaduto all'ISVAP,
poichè la condotta dell'assicurazione appare certamente
censurabile alla luce della Legge Bersani.
Dopo l'esposto, scendendo a più miti consigli, la Compagnia
ha risposto all'assicurata che considerava ancora dovuta la
rata azionata (3.10.07, in quanto considerata come seconda semestralità
dell'unica annualità 3.04.07-3.04.08. La contraente ha
risposto che l'annualità ha inizio ad ottobre e non ad
aprile di ogni anno (come da decorrenza stampigliata in polizza),
sicchè l'invio della disdetta per la rata 3.10.07 era
da considerare tempestiva.
Poichè la questione mi pare interessante, anche a beneficio
degli altri lettori Vi pregherei di esprimere il Vostro autorevole
parere al riguardo.
Vi ringrazio sin d'ora e saluto cordialmente.
Assinews
risponde:
La primitiva posizione assunta dalla Compagnia era sbagliata.
Il recesso era valido, ma a valere dalla scadenza dell'annualità
assicurativa in corso, nel senso che la seconda rata dell'annualità
di premio era comunque dovuto in ossequio al noto principio
dell'indivisibilità del premio.
Le eccezioni sollevate, da ultimo, dal contranete dimostrano
una non comune abilità dialettica e non solo (o l'assistenza
di una valido consulente), ma, a nostro parere, non sono tali
da superare il citato principio.
A dir il vero, per gli assicuratori il principio di indivisibilitò
del premio (sul quale sono concordi dottrina e giurisprudenza)
é una specie di tabu al quale, però, derogano
ogni qual volta conviene loro. Sui pensi alla clausola, tipica
nelle assicurazioni R.I., "Diminuzioni di rischio e/o di
valori", con la quale, verificandosi le ipotesi previste,
si stabilisce che la riduzione del premio avrà effetto
immediato (con conseguente rimborso pro rata temporis) e non
dalla prima scadenza annuale successiva alla diminuzione.