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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (06/06/08)

Una cliente il 13 luglio 2007 ha inviato disdetta per la scadenza del 3.10.07 relativamente a una polizza poliennale (malattie) a frazionamento semestrale stipulata con decorrenza 3.10.02 e scadenza il 3.04.2012. L'Assicurazione ha risposto che non poteva ritenere valida la disdetta, poichè il contratto andava onorato sino alla sua naturale scadenza (3.04.2012) e ha quindi notificato decreto ingiuntivo all'assicurata per il rateo scaduto il 3.10.07.

Naturalmente si è provveduto a segnalare l'accaduto all'ISVAP, poichè la condotta dell'assicurazione appare certamente censurabile alla luce della Legge Bersani.

Dopo l'esposto, scendendo a più miti consigli, la Compagnia ha risposto all'assicurata che considerava ancora dovuta la rata azionata (3.10.07, in quanto considerata come seconda semestralità dell'unica annualità 3.04.07-3.04.08. La contraente ha risposto che l'annualità ha inizio ad ottobre e non ad aprile di ogni anno (come da decorrenza stampigliata in polizza), sicchè l'invio della disdetta per la rata 3.10.07 era da considerare tempestiva.
Poichè la questione mi pare interessante, anche a beneficio degli altri lettori Vi pregherei di esprimere il Vostro autorevole parere al riguardo.
Vi ringrazio sin d'ora e saluto cordialmente.

Assinews risponde:
La primitiva posizione assunta dalla Compagnia era sbagliata. Il recesso era valido, ma a valere dalla scadenza dell'annualità assicurativa in corso, nel senso che la seconda rata dell'annualità di premio era comunque dovuto in ossequio al noto principio dell'indivisibilità del premio.

Le eccezioni sollevate, da ultimo, dal contranete dimostrano una non comune abilità dialettica e non solo (o l'assistenza di una valido consulente), ma, a nostro parere, non sono tali da superare il citato principio.

A dir il vero, per gli assicuratori il principio di indivisibilitò del premio (sul quale sono concordi dottrina e giurisprudenza) é una specie di tabu al quale, però, derogano ogni qual volta conviene loro. Sui pensi alla clausola, tipica nelle assicurazioni R.I., "Diminuzioni di rischio e/o di valori", con la quale, verificandosi le ipotesi previste, si stabilisce che la riduzione del premio avrà effetto immediato (con conseguente rimborso pro rata temporis) e non dalla prima scadenza annuale successiva alla diminuzione.

 

 

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