Quesito
su RCA - Rapina con uso di veicolo rubato – richiesta
di risarcimento al F.G.V.S. dei danni subiti dal veicolo del
rapinato. (05/06/08)
Tizio,
agente di commercio, è stato vittima di una rapina, effettuata
dopo un inseguimento in auto con vari tamponamenti da parte dei
malviventi che alla fine sono riusciti a bloccare la sua vettura
, a farlo scendere ed a rapinarlo sotto la minaccia delle armi;
tra l'altro c'è stato anche il tentativo di rubargli la
vettura.
L'auto utilizzata dai rapinatori era stata rubata 4 giorni prima:
furto regolarmente denunciato dal proprietario.
Tizio ha fatto seguito regolare denuncia alle Autorità
e richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della
Strada per i notevoli danni alla vettura.
Ora, il Fondo Vittime respinge le richieste con la seguente motivazione:
"... Trattandosi di danni con carattere di dolo ... - emerge
una volontarietà da parte dei responsabili nel cagionare
i danni subiti dall'interessato - ... tali risarcimenti non possono
essere gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
che, per consolidata giurisprudenza, non può essere equiparato
ad una compagnia assicurativa per la RCA".
Si può sostenere la tesi che i danni alla vettura dell'agente
di commercio sono stati strumentali alla rapina, perché
lo scopo dei malviventi era di bloccare l'auto e rapinare il conducente,
e non era loro interesse danneggiare il veicolo?
Assinews
risponde:
Riteniamo
che non possano esserci dubbi sul fatto che la norma che regge
il caso sia costituita dalla previsione di cui alla lettera d),
comma 1), dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, entrata
in vigore il 1° gennaio 2006, e che riportiamo integralmente:
“Art.
283 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi in cui: ….
….
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà
del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente
con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione
finanziaria.”
Come noto, la lettera d) rappresenta una quarta casistica, rispetto
alla precedenti tre, che oseremmo chiamare “tradizionali”
(danni cagionati da veicolo non identificato, da veicolo privo
di assicurazione o da veicolo assicurato da un’impresa posta
in liquidazione coatta), introdotta a seguito delle istanze delle
associazioni dei consumatori al fine di consentire al proprietario
del veicolo rubato di poter disporre della polizza di assicurazione
del veicolo medesimo, per assicurare un altro veicolo o per altri
fini.
Ciò detto, confessiamo di non comprendere la motivazione
addotta dal F.G.V.S. per respingere la richiesta di risarcimento,
in particolare le due frasi citate dal lettore.
Osserviamo pertanto che:
1.
Quale principio generale, la comunicazione di reiezione di un
sinistro deve sempre essere motivata in maniera chiara e comprensibile,
affinché l’assicurato o il danneggiato che si vede
negato quello che ritiene essere un suo diritto, possa non solo
comprenderne agevolmente le ragioni, ma anche predisporre l’eventuale
replica o un’azione giudiziaria contrastante..
2. Per quanto sopra osservato in merito all’entrata in vigore
della casistica di cui alla citata lettera d), ci permettiamo
di dubitare che si sia nel frattempo maturata una “giurisprudenza
consolidata”.
3. Ove il F.G.V.S. volesse entrare nel dibattito, tuttora in corso,
sui sinistri dolosi in RCA, ovvero se siano compresi o no nella
copertura assicurativa, possiamo citare la seguente pronuncia
della Suprema Corte:
“Avuto riguardo alla disciplina contenuta nella legge 990
del 1969 e alla sua ratio, il Fondo di garanzia per le vittime
della strada deve rispondere nei confronti del danneggiato anche
nel caso derivante da fatto doloso. (La S.C. ha affermato il principio
in un caso in cui il danno era stato subito per effetto di un
tentativo di rapina avvenuto durante la circolazione stradale).”
Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 1999, n. 4798, Burchi c. Assitalia,
in Arch. Giur. Circ., 1999, 893.).
4. In merito al suddetto dibattito, ci limitiamo a citare, contro
la tesi dell’esclusione del dolo dall’assicurazione
obbligatoria automobilistica: Cass. Sez. III, 21 giugno 2004,
n. 11471, Conegliano Preziosi c. Winterthur, in Assicurazioni,
2005, 54.
Ribadito
che la motivazione addotta dal F.G.V.S. non è, forse per
nostra ignoranza, comprensibile, ci permettiamo di suggerire al
lettore di richiedere al F.G.V.S. una più ampia ed esauriente
motivazione della reiezione del sinistro, nonché di inoltrare,
sul caso, un esposto all’ISVAP.