Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su RCA - Rapina con uso di veicolo rubato – richiesta di risarcimento al F.G.V.S. dei danni subiti dal veicolo del rapinato. (05/06/08)

Tizio, agente di commercio, è stato vittima di una rapina, effettuata dopo un inseguimento in auto con vari tamponamenti da parte dei malviventi che alla fine sono riusciti a bloccare la sua vettura , a farlo scendere ed a rapinarlo sotto la minaccia delle armi; tra l'altro c'è stato anche il tentativo di rubargli la vettura.
L'auto utilizzata dai rapinatori era stata rubata 4 giorni prima: furto regolarmente denunciato dal proprietario.
Tizio ha fatto seguito regolare denuncia alle Autorità e richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada per i notevoli danni alla vettura.
Ora, il Fondo Vittime respinge le richieste con la seguente motivazione: "... Trattandosi di danni con carattere di dolo ... - emerge una volontarietà da parte dei responsabili nel cagionare i danni subiti dall'interessato - ... tali risarcimenti non possono essere gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, per consolidata giurisprudenza, non può essere equiparato ad una compagnia assicurativa per la RCA".
Si può sostenere la tesi che i danni alla vettura dell'agente di commercio sono stati strumentali alla rapina, perché lo scopo dei malviventi era di bloccare l'auto e rapinare il conducente, e non era loro interesse danneggiare il veicolo?

Assinews risponde:
Riteniamo che non possano esserci dubbi sul fatto che la norma che regge il caso sia costituita dalla previsione di cui alla lettera d), comma 1), dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, e che riportiamo integralmente:

“Art. 283 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: ….

…. d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria.”

Come noto, la lettera d) rappresenta una quarta casistica, rispetto alla precedenti tre, che oseremmo chiamare “tradizionali” (danni cagionati da veicolo non identificato, da veicolo privo di assicurazione o da veicolo assicurato da un’impresa posta in liquidazione coatta), introdotta a seguito delle istanze delle associazioni dei consumatori al fine di consentire al proprietario del veicolo rubato di poter disporre della polizza di assicurazione del veicolo medesimo, per assicurare un altro veicolo o per altri fini.
Ciò detto, confessiamo di non comprendere la motivazione addotta dal F.G.V.S. per respingere la richiesta di risarcimento, in particolare le due frasi citate dal lettore.
Osserviamo pertanto che:

1. Quale principio generale, la comunicazione di reiezione di un sinistro deve sempre essere motivata in maniera chiara e comprensibile, affinché l’assicurato o il danneggiato che si vede negato quello che ritiene essere un suo diritto, possa non solo comprenderne agevolmente le ragioni, ma anche predisporre l’eventuale replica o un’azione giudiziaria contrastante..
2. Per quanto sopra osservato in merito all’entrata in vigore della casistica di cui alla citata lettera d), ci permettiamo di dubitare che si sia nel frattempo maturata una “giurisprudenza consolidata”.
3. Ove il F.G.V.S. volesse entrare nel dibattito, tuttora in corso, sui sinistri dolosi in RCA, ovvero se siano compresi o no nella copertura assicurativa, possiamo citare la seguente pronuncia della Suprema Corte:
“Avuto riguardo alla disciplina contenuta nella legge 990 del 1969 e alla sua ratio, il Fondo di garanzia per le vittime della strada deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso derivante da fatto doloso. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui il danno era stato subito per effetto di un tentativo di rapina avvenuto durante la circolazione stradale).”
Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 1999, n. 4798, Burchi c. Assitalia, in Arch. Giur. Circ., 1999, 893.).
4. In merito al suddetto dibattito, ci limitiamo a citare, contro la tesi dell’esclusione del dolo dall’assicurazione obbligatoria automobilistica: Cass. Sez. III, 21 giugno 2004, n. 11471, Conegliano Preziosi c. Winterthur, in Assicurazioni, 2005, 54.

Ribadito che la motivazione addotta dal F.G.V.S. non è, forse per nostra ignoranza, comprensibile, ci permettiamo di suggerire al lettore di richiedere al F.G.V.S. una più ampia ed esauriente motivazione della reiezione del sinistro, nonché di inoltrare, sul caso, un esposto all’ISVAP.

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©