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Quesito su RCA - validità dell’attestato di rischio (04/06/08)

Il mio quesito consiste dall’interpretazione dell’art. 134, comma 3, seconda frase, del Codice delle Assicurazioni (inserita dalla legge 40/2007) in cui si legge: “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni”
Ad un’assicurata succede questo: nell’anno 2006, prima della scadenza della rata annuale della sua assicurazione ha sospeso la polizza in quanto ha ricoverato la sua auto in garage e non ha più circolato.
La polizza poi non è stata più riattivata e nel 2007 l’assicurata ha rottamato l’auto in questione ed è in possesso della relativa documentazione.
Attualmente lei, con il suo ultimo attestato di rischio anno 2005 e con il certificato di rottamazione si è rivolta alla sua vecchia compagnia e ad altre due chiedendo, in base alla norma suddetta, la “riattivazione”della sua vecchia classe di merito 3, visto che sta acquistando un’auto nuova e si è sentita dare queste tre diverse interpretazioni:

1) la compagnia A le ha detto che il decreto Bersani bis entrando il vigore nel 2007, solo le polizze auto cessate o sospese dal 4 aprile 2007 in poi possono usufruire della nuova validità di 5 anni e quindi la sua nuova auto dovrebbe essere collocata in classe di merito 14;

2) la compagnia B invece le ha detto che lei potrebbe usufruire dei 5 anni di validità del suo attestato di rischio ma solo per l’auto vecchia ormai rottamata. Auto nuova in classe 14;

3) la compagnia C le ha spiegato che tutti gli attestati di rischio con tutte le polizze sospese o annullate entro 5 anni alla data in vigore del decreto o in data successiva possono usufruire di questo nuovo periodo di validità. Inoltre, visto che ha il documento di rottamazione della vecchia auto può recuperare la sua vecchia classe : auto nuova in classe 3

Quale delle tre risposte è giusta?

Assinews risponde:
Tralasciamo, per brevità, le motivazioni addotte dal lettore per respingere o accettare le varie tesi.

A prima vista, l’interpretazione n.1 sembrerebbe doversi accettare, essendo motivata da un principio giuridico di carattere generale.
Ma, secondo noi, va respinta.

Infatti, consultando tutta la documentazione, sia ISVAP, sia ANIA, relativa al cosiddetto “decreto Bersani bis” e alla sua conversione in legge, nonché quella connessa al provvedimento ISVAP n. 2590 e alla conseguente modifica del Regolamento n. 4, non si riscontra nulla da cui dedurre una validità differita dell’estensione a cinque anni del periodo di validità dell’attestato.
Al contrario, nella nota sugli esiti della pubblica consultazione del citato Provvedimento n. 2590, alla richiesta di differimento dell’ entrata in vigore delle diposizioni nello stesso contenute, l’ISVAP risponde con queste parole: ”… Tenuto conto dell’interesse dei consumatori all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e in considerazione delle necessità delle imprese di adeguamento tecnico-informatico e amministrativo, si prevede l’entrata in vigore immediata delle disposizioni del provvedimento che non presuppongo adeguamenti...”

Sul piano strettamente giuridico, che è quello addotto dalla Compagnia A, rispondiamo invocando l’art. 12 delle preleggi, ove si stabilisce che: “Nell’interpretazione della legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Non abbiamo, in proposito, il minimo dubbio su quale sia stata la volontà del legislatore, in particolare dell’Esecutivo che ha emano il decreto – legge citato e, di conseguenza, su quale potrebbe essere il giudizio del giudice, in ipotesi adito.

L’interpretazione n.2 va immediatamente respinta e i motivi ci sembrano evidenti: non sarebbe certo valsa la pena di modificare il C.d.A. e del Regolamento ISVAP n. 4., se il veicolo da assicurare fosse sempre lo stesso.

Siamo quindi dell’avviso che l’interpretazione corretta sia la n. 3.

Ci permettiamo di fare una osservazione.
Con la precedente disciplina della formula tariffaria B/M, l’automobilista che per qualsiasi motivo non fosse stato per un periodo maggiore a un anno contraente di polizza RCA ovvero proprietario di un’autovettura, perdeva la classe di merito sino ad allora maturata e, divenuto nuovamente proprietario di un’auto, ripartiva dalla classe di ingresso.
Ciò costituiva secondo noi, una ingiustizia nei confronti dell’assicurato e un elemento di non tecnicità, parificando un guidatore quarantenne, che in ipotesi aveva già raggiunto la classe 5, a un diciottenne neo patentato.

 

 

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