Quesito
su RCA - validità dell’attestato
di rischio (04/06/08)
Il
mio quesito consiste dall’interpretazione
dell’art. 134, comma 3, seconda frase,
del Codice delle Assicurazioni (inserita dalla
legge 40/2007) in cui si legge: “In caso
di cessazione del rischio assicurato o in caso
di sospensione o di mancato rinnovo del contratto
di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo,
l’ultimo attestato di rischio conserva
validità per un periodo di cinque anni”
Ad un’assicurata succede questo: nell’anno
2006, prima della scadenza della rata annuale
della sua assicurazione ha sospeso la polizza
in quanto ha ricoverato la sua auto in garage
e non ha più circolato.
La polizza poi non è stata più
riattivata e nel 2007 l’assicurata ha
rottamato l’auto in questione ed è
in possesso della relativa documentazione.
Attualmente lei, con il suo ultimo attestato
di rischio anno 2005 e con il certificato di
rottamazione si è rivolta alla sua vecchia
compagnia e ad altre due chiedendo, in base
alla norma suddetta, la “riattivazione”della
sua vecchia classe di merito 3, visto che sta
acquistando un’auto nuova e si è
sentita dare queste tre diverse interpretazioni:
1)
la compagnia A le ha detto che il decreto Bersani
bis entrando il vigore nel 2007, solo le polizze
auto cessate o sospese dal 4 aprile 2007 in
poi possono usufruire della nuova validità
di 5 anni e quindi la sua nuova auto dovrebbe
essere collocata in classe di merito 14;
2)
la compagnia B invece le ha detto che lei potrebbe
usufruire dei 5 anni di validità del
suo attestato di rischio ma solo per l’auto
vecchia ormai rottamata. Auto nuova in classe
14;
3)
la compagnia C le ha spiegato che tutti gli
attestati di rischio con tutte le polizze sospese
o annullate entro 5 anni alla data in vigore
del decreto o in data successiva possono usufruire
di questo nuovo periodo di validità.
Inoltre, visto che ha il documento di rottamazione
della vecchia auto può recuperare la
sua vecchia classe : auto nuova in classe 3
Quale
delle tre risposte è giusta?
Assinews
risponde:
Tralasciamo, per brevità, le motivazioni
addotte dal lettore per respingere o accettare
le varie tesi.
A
prima vista, l’interpretazione n.1 sembrerebbe
doversi accettare, essendo motivata da un principio
giuridico di carattere generale.
Ma, secondo noi, va respinta.
Infatti,
consultando tutta la documentazione, sia ISVAP,
sia ANIA, relativa al cosiddetto “decreto
Bersani bis” e alla sua conversione in
legge, nonché quella connessa al provvedimento
ISVAP n. 2590 e alla conseguente modifica del
Regolamento n. 4, non si riscontra nulla da
cui dedurre una validità differita dell’estensione
a cinque anni del periodo di validità
dell’attestato.
Al contrario, nella nota sugli esiti della pubblica
consultazione del citato Provvedimento n. 2590,
alla richiesta di differimento dell’ entrata
in vigore delle diposizioni nello stesso contenute,
l’ISVAP risponde con queste parole: ”…
Tenuto conto dell’interesse dei consumatori
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
e in considerazione delle necessità delle
imprese di adeguamento tecnico-informatico e
amministrativo, si prevede l’entrata in
vigore immediata delle disposizioni del provvedimento
che non presuppongo adeguamenti...”
Sul
piano strettamente giuridico, che è quello
addotto dalla Compagnia A, rispondiamo invocando
l’art. 12 delle preleggi, ove si stabilisce
che: “Nell’interpretazione della
legge non si può attribuire alla stessa
altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Non
abbiamo, in proposito, il minimo dubbio su quale
sia stata la volontà del legislatore,
in particolare dell’Esecutivo che ha emano
il decreto – legge citato e, di conseguenza,
su quale potrebbe essere il giudizio del giudice,
in ipotesi adito.
L’interpretazione n.2 va immediatamente
respinta e i motivi ci sembrano evidenti: non
sarebbe certo valsa la pena di modificare il
C.d.A. e del Regolamento ISVAP n. 4., se il
veicolo da assicurare fosse sempre lo stesso.
Siamo
quindi dell’avviso che l’interpretazione
corretta sia la n. 3.
Ci
permettiamo di fare una osservazione.
Con la precedente disciplina della formula tariffaria
B/M, l’automobilista che per qualsiasi
motivo non fosse stato per un periodo maggiore
a un anno contraente di polizza RCA ovvero proprietario
di un’autovettura, perdeva la classe di
merito sino ad allora maturata e, divenuto nuovamente
proprietario di un’auto, ripartiva dalla
classe di ingresso.
Ciò costituiva secondo noi, una ingiustizia
nei confronti dell’assicurato e un elemento
di non tecnicità, parificando un guidatore
quarantenne, che in ipotesi aveva già
raggiunto la classe 5, a un diciottenne neo
patentato.
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