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Quesito RCA - alienazione del veicolo assicurato (27/05/08)

Ho letto sul vostro sito che un intermediario è stato sanzionato dall’Isvap perché all’atto della sostituzione dell’auto non si è fatto consegnare dal cliente la documentazione relativa all’alienazione della vecchia auto.

Secondo me e secondo molti intermediari, il trasferimento del contratto di assicurazione da un veicolo ad un altro è un grosso problema, soprattutto quando la vecchia auto non viene né venduta, né rottamata dal cliente.
Dovreste forse fare un bel articolo sulla vostra rivista su questo argomento , in quanto, molte volte, ci si dimentica di richiedere la documentazione del veicolo sostituito.

In base alla normativa vigente: (in particolare sono andato a vedermi, l’articolo 171 codice assicurazioni, circolare Isvap 555/D del 2005, l’ultima “Guida pratica” Isvap sulle assicurazioni presente sul sito web dello tesso, ho buttato giù, per ogni tipologia di veicolo, le varie procedure da seguire dal punto di vista operativo in base alla seguente eventualità:

Se un consumatore acquista un veicolo nuovo (della stessa tipologia del precedente) e parcheggia il veicolo vecchio in garage privato, chiuso al pubblico, senza venderlo o rottamarlo la pratica corretta da utilizzare per l’assicurazione è la seguente? ...

Assinews risponde:
Abbiamo tagliato il lungo scritto del lettore – cercando peraltro di mantenere la sostanza del suo quesito - in quanto riteniamo che non sia compito di questa Rivista dettare regole di carattere generale per gli intermediari assicurativi, cosa che lasciamo all’ISVAP e alle rispettive mandanti.

Ciò premesso, il lettore ritorna su un problema che abbiamo recentemente affrontato: il mantenimento della classe di merito su un nuovo veicolo di proprietà dell’assicurato, mentre il vecchio viene sottratto all’obbligo assicurativo parcheggiandolo su un area privata.

E’ necessario distinguere tra due fattispecie diverse, sulla base della normativa da applicare a ciascuna di esse.

1. L’assicurato non dichiara di avere alienato il primo veicolo, ma si avvale dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice delle assicurazioni (norma introdotta dal cosiddetto “decreto Bersani due”), ottenendo pertanto, legittimamente, che al secondo veicolo (della stessa tipologia) sia assegnata la medesima classe di merito del primo.

A questo proposito forse non si è ancora data la necessaria rilevanza al nuovo comma 1 bis dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, introdotto dal D. L.vo 6 novembre 2008, n. 198, secondo cui:

“1-bis, I soggetti di cui al comma 1 (contraente o, se persona diversa, proprietario, usufruttuario, ecc.; N.d.R.) hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, secondo le modalità stabilite dall’’ISVAP con il regolamento di cui al comma 1”.

L’ISVAP, nella Relazione di presentazione per la pubblica consultazione del Provvedimento n. 2590 del 8 febbraio 2008, precisa che la facoltà concessa al contraente non introduce alcuna modifica al contenuto introdotta dalla legge 40/2007, di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato”.

“….Il documento sarà infatti quello relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con l’indicazione quindi dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi…”.
Ma, continua l’ISVAP, tale attestato da richiedersi in ogni momento ed aversi in tempi brevissimi, “.. può rivestire un’ utilità pratica in relazione alla possibilità, introdotta dalla legge 40/2007, di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo veicolo , la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato.”

A noi sembra quindi che l’assicurato goda in questo modo di un trattamento particolarmente favorevole nella conservazione della classe di merito di un veicolo ritirato dalla circolazione.

Ovviamente il contratto di assicurazione relativo al primo veicolo dovrò essere lasciato scadere alla scadenza sena rinnovo, ovvero sospeso con una ipotetica possibilità di riattivazione.

2. L’assicurato dichiara invece all’assicuratore che il primo veicolo è stato alienato e, di conseguenza, che sia applicata la disciplina prevista dall’art. 171 del C.d.A.
Se, come ipotizza il lettore, tale alienazione (o consegna in conto vendita) non è invece avvenuta, è ovvio che la situazione è irregolare per entrambe le parti.
Noi distingueremmo ulteriormente, in relazione a tale articolo del C.d.A., tra le ipotesti previste dalla lettera a) e dalla lettera c).
Nel secondo caso si tratta del passaggio dell’assicurazione a un veicolo di nuova proprietà.
Sappiamo che gli intermediari molto spesso si dimenticano di richiedere la prova della vendita o non vi prestano attenzione, ma non possiamo farci nulla, se non pensare che la gravità della suddetta irregolarità sia sminuita dalla facoltà di cui abbiamo parlato al punto 1.

In altri termini: potrebbe l’assicuratore agevolmente contestare davanti al giudice (non ci occupiamo di sedi e circostanze diverse) che Tizio ha ottenuto che al secondo veicolo non fosse assegnata la classe di ingresso, ma, poniamo, la classe 4, e di conseguenza vada sanzionato in caso di sinistro, quando Tizio (e un numero indefinito di suoi conviventi) tale classe l’avrebbe ottenuta con la massima facilità per altra via?
Rimane, certo, l’inadempimento dell’intermediario.

Diverso ci sembra il caso di cui alla lettera a) del citato art. 171, ove cioè l’assicurato abbia ottenuto, per vendita del veicolo assicurato e mancato riacquisto, il rimborso del rateo del premio pagato ma non goduto.

In tale ipotesi (si veda l’art.9 della Circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005) deve ritenersi indispensabile la prova dell’avvenuta alienazione, il che è anche chiaramente prescritto dalle C.G.A. delle polizze RCA.
Non escludiamo che proprio a una fattispecie del genere si riferisca la sanzione dell’Organo di controllo citata dal lettore.

 

 

 

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