Quesito
RCA - alienazione del veicolo assicurato
(27/05/08)
Ho
letto sul vostro sito che un intermediario è
stato sanzionato dall’Isvap perché all’atto
della sostituzione dell’auto non si è fatto
consegnare dal cliente la documentazione relativa all’alienazione
della vecchia auto.
Secondo
me e secondo molti intermediari, il trasferimento del
contratto di assicurazione da un veicolo ad un altro
è un grosso problema, soprattutto quando la vecchia
auto non viene né venduta, né rottamata
dal cliente.
Dovreste forse fare un bel articolo sulla vostra rivista
su questo argomento , in quanto, molte volte, ci si
dimentica di richiedere la documentazione del veicolo
sostituito.
In
base alla normativa vigente: (in particolare sono andato
a vedermi, l’articolo 171 codice assicurazioni,
circolare Isvap 555/D del 2005, l’ultima “Guida
pratica” Isvap sulle assicurazioni presente sul
sito web dello tesso, ho buttato giù, per ogni
tipologia di veicolo, le varie procedure da seguire
dal punto di vista operativo in base alla seguente eventualità:
Se
un consumatore acquista un veicolo nuovo (della stessa
tipologia del precedente) e parcheggia il veicolo vecchio
in garage privato, chiuso al pubblico, senza venderlo
o rottamarlo la pratica corretta da utilizzare per l’assicurazione
è la seguente? ...
Assinews
risponde:
Abbiamo tagliato il lungo scritto del lettore –
cercando peraltro di mantenere la sostanza del suo quesito
- in quanto riteniamo che non sia compito di questa
Rivista dettare regole di carattere generale per gli
intermediari assicurativi, cosa che lasciamo all’ISVAP
e alle rispettive mandanti.
Ciò
premesso, il lettore ritorna su un problema che abbiamo
recentemente affrontato: il mantenimento della classe
di merito su un nuovo veicolo di proprietà dell’assicurato,
mentre il vecchio viene sottratto all’obbligo
assicurativo parcheggiandolo su un area privata.
E’
necessario distinguere tra due fattispecie diverse,
sulla base della normativa da applicare a ciascuna di
esse.
1.
L’assicurato non dichiara di avere alienato il
primo veicolo, ma si avvale dell’art. 134, comma
4 bis, del Codice delle assicurazioni (norma introdotta
dal cosiddetto “decreto Bersani due”), ottenendo
pertanto, legittimamente, che al secondo veicolo (della
stessa tipologia) sia assegnata la medesima classe di
merito del primo.
A questo proposito forse non si è ancora data
la necessaria rilevanza al nuovo comma 1 bis dell’art.
134 del Codice delle Assicurazioni, introdotto dal D.
L.vo 6 novembre 2008, n. 198, secondo cui:
“1-bis, I soggetti di cui al comma 1 (contraente
o, se persona diversa, proprietario, usufruttuario,
ecc.; N.d.R.) hanno diritto di esigere in qualunque
momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione
sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque
anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo
ai veicoli a motore, secondo le modalità stabilite
dall’’ISVAP con il regolamento di cui al
comma 1”.
L’ISVAP, nella Relazione di presentazione per
la pubblica consultazione del Provvedimento n. 2590
del 8 febbraio 2008, precisa che la facoltà concessa
al contraente non introduce alcuna modifica al contenuto
introdotta dalla legge 40/2007, di ottenere dallo stesso
o da altro assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo
veicolo, la stessa classe di merito risultante dall’ultimo
attestato di rischio conseguito su un veicolo già
assicurato”.
“….Il documento sarà infatti
quello relativo all’ultima scadenza contrattuale
conclusasi, con l’indicazione quindi dei sinistri
verificatisi negli ultimi cinque esercizi…”.
Ma, continua l’ISVAP, tale attestato da richiedersi
in ogni momento ed aversi in tempi brevissimi, “..
può rivestire un’ utilità pratica
in relazione alla possibilità, introdotta dalla
legge 40/2007, di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore,
in caso di acquisto di un nuovo veicolo , la stessa
classe di merito risultante dall’ultimo attestato
di rischio conseguito su un veicolo già assicurato.”
A
noi sembra quindi che l’assicurato goda in questo
modo di un trattamento particolarmente favorevole nella
conservazione della classe di merito di un veicolo ritirato
dalla circolazione.
Ovviamente
il contratto di assicurazione relativo al primo veicolo
dovrò essere lasciato scadere alla scadenza sena
rinnovo, ovvero sospeso con una ipotetica possibilità
di riattivazione.
2.
L’assicurato dichiara invece all’assicuratore
che il primo veicolo è stato alienato e, di conseguenza,
che sia applicata la disciplina prevista dall’art.
171 del C.d.A.
Se, come ipotizza il lettore, tale alienazione (o consegna
in conto vendita) non è invece avvenuta, è
ovvio che la situazione è irregolare per entrambe
le parti.
Noi distingueremmo ulteriormente, in relazione a tale
articolo del C.d.A., tra le ipotesti previste dalla
lettera a) e dalla lettera c).
Nel secondo caso si tratta del passaggio dell’assicurazione
a un veicolo di nuova proprietà.
Sappiamo che gli intermediari molto spesso si dimenticano
di richiedere la prova della vendita o non vi prestano
attenzione, ma non possiamo farci nulla, se non pensare
che la gravità della suddetta irregolarità
sia sminuita dalla facoltà di cui abbiamo parlato
al punto 1.
In altri termini: potrebbe l’assicuratore agevolmente
contestare davanti al giudice (non ci occupiamo di sedi
e circostanze diverse) che Tizio ha ottenuto che al
secondo veicolo non fosse assegnata la classe di ingresso,
ma, poniamo, la classe 4, e di conseguenza vada sanzionato
in caso di sinistro, quando Tizio (e un numero indefinito
di suoi conviventi) tale classe l’avrebbe ottenuta
con la massima facilità per altra via?
Rimane, certo, l’inadempimento dell’intermediario.
Diverso
ci sembra il caso di cui alla lettera a) del citato
art. 171, ove cioè l’assicurato abbia ottenuto,
per vendita del veicolo assicurato e mancato riacquisto,
il rimborso del rateo del premio pagato ma non goduto.
In
tale ipotesi (si veda l’art.9 della Circolare
ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005) deve ritenersi indispensabile
la prova dell’avvenuta alienazione, il che è
anche chiaramente prescritto dalle C.G.A. delle polizze
RCA.
Non escludiamo che proprio a una fattispecie del genere
si riferisca la sanzione dell’Organo di controllo
citata dal lettore.