Quesito
su RCA - provvedimento ISVAP N. 2590
(22/05/08)
Vi
chiedo gentilmente di fornirmi il Vostro parere circa
il provvedimento 2590 del 8 Febbraio 2008 art. 4 punto
C.
“In caso di documentata vendita, consegna in conto
vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della
circolazione o definitiva esportazione all’estero
di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato,
qualora il contraente chieda che il contratto sia reso
valido per altro veicolo di sua proprietà, l’assicuratore
classifica il contratto sulla base delle informazioni
contenute nell’attestazione sullo stato del rischio
di tale ultimo veicolo purché in corso di validità”.
Ad
esempio, ho due auto: la più vecchia in 1°
la seconda in 10°. Subisco il furto della più
vecchia, lascio scadere la seconda polizza e posso utilizzare
l’attestato della prima per la seconda ….?
Oppure posso sostituire la polizza dell’auto rubata
con la seconda macchina mantenendo però la classe
di merito di quest’ultima?
Assinews
risponde:
Il Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8 febbraio 2008
ha, tra l’altro, modificato una norma del Regolamento
n. 4, e precisamente il comma 5 dell’articolo 8,
disponendo che, ove leggevasi:
“Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova
proprietà da parte di un soggetto che possa documentare
la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la
demolizione, la cessazione definitiva della circolazione
o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo
precedentemente assicurato...”
si debba leggere:
“In caso di documentata vendita, consegna in
conto vendita, furto demolizione e, cessazione definitiva
della circolazione o definitiva esportazione all’estero
di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato,
qualora il contraente chieda che il contratto sia reso
valido per altro veicolo di sua proprietà”
L’ISVAP
stessa commenta così, nella “Relazione di
presentazione per la pubblica consultazione” del
Provvedimento n. 2590, la suddetta modifica:
"3.
Conservazione della classe di merito
L’articolo 8, comma 5, del Regolamento n. 4
dispone che in caso di documentata vendita, consegna in
conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva
dalla circolazione o definitiva esportazione all’estero
di un veicolo, l’assicuratore utilizzi le informazioni
contenute nell’attestato di rischio di tale veicolo
(e la relativa classe CU) per classificare il contratto
relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto,
ma solo nel caso di acquisto di un veicolo in nuova proprietà.
L’articolo 1, comma 4, del Provvedimento modifica
tale disposizione riconoscendo il diritto alla conservazione
della classe di merito anche nel caso in cui il veicolo
sostituito sia già in proprietà dell’assicurato”.
Poiché
il Provvedimento già più volte citato è
stato emanato dall’ISVAP per adeguare il fondamentale
Regolamento n. 4 alle innovazioni introdotte dal cosiddetto
“decreto Bersani due” (legge 40/2007), appare
evidente la ratio della disposizione che il lettore ci
segnala, costituita dal rispetto del nuovo comma 4 bis
dell’art. 134 del Codice delle assicurazioni.
Oseremmo
quindi dire che, in virtù della norma testé
citata, non si dovrebbe più dire che Tizio, proprietario
di due veicoli delle medesima tipologia, collocati in
classi di merito diverse, può ottenere che la classe
di rischio migliore tra i due veicoli sia trasmessa anche
all’altro, ma che il possedere due veicoli con classe
di merito diversa costituisca, oggi, un’anomalia.
La
risposta al quesito del lettore deve pertanto essere positiva,
lasciando all’assicuratore di indicare la via più
semplice per ottenere il risultato richiesto.