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Quesito su RCA - provvedimento ISVAP N. 2590 (22/05/08)

Vi chiedo gentilmente di fornirmi il Vostro parere circa il provvedimento 2590 del 8 Febbraio 2008 art. 4 punto C.
“In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità”.

Ad esempio, ho due auto: la più vecchia in 1° la seconda in 10°. Subisco il furto della più vecchia, lascio scadere la seconda polizza e posso utilizzare l’attestato della prima per la seconda ….? Oppure posso sostituire la polizza dell’auto rubata con la seconda macchina mantenendo però la classe di merito di quest’ultima?

Assinews risponde:
Il Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8 febbraio 2008 ha, tra l’altro, modificato una norma del Regolamento n. 4, e precisamente il comma 5 dell’articolo 8, disponendo che, ove leggevasi:
Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente assicurato...
si debba leggere:
“In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto demolizione e, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà”

L’ISVAP stessa commenta così, nella “Relazione di presentazione per la pubblica consultazione” del Provvedimento n. 2590, la suddetta modifica:

"3. Conservazione della classe di merito
L’articolo 8, comma 5, del Regolamento n. 4 dispone che in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo, l’assicuratore utilizzi le informazioni contenute nell’attestato di rischio di tale veicolo (e la relativa classe CU) per classificare il contratto relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto, ma solo nel caso di acquisto di un veicolo in nuova proprietà.

L’articolo 1, comma 4, del Provvedimento modifica tale disposizione riconoscendo il diritto alla conservazione della classe di merito anche nel caso in cui il veicolo sostituito sia già in proprietà dell’assicurato”.

Poiché il Provvedimento già più volte citato è stato emanato dall’ISVAP per adeguare il fondamentale Regolamento n. 4 alle innovazioni introdotte dal cosiddetto “decreto Bersani due” (legge 40/2007), appare evidente la ratio della disposizione che il lettore ci segnala, costituita dal rispetto del nuovo comma 4 bis dell’art. 134 del Codice delle assicurazioni.

Oseremmo quindi dire che, in virtù della norma testé citata, non si dovrebbe più dire che Tizio, proprietario di due veicoli delle medesima tipologia, collocati in classi di merito diverse, può ottenere che la classe di rischio migliore tra i due veicoli sia trasmessa anche all’altro, ma che il possedere due veicoli con classe di merito diversa costituisca, oggi, un’anomalia.

La risposta al quesito del lettore deve pertanto essere positiva, lasciando all’assicuratore di indicare la via più semplice per ottenere il risultato richiesto.

 

 

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