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Quesito su adeguatezza (19/05/08)

Ho letto il quesito sul sinistro dell'impresa edile del 12.03.2008. Nella Vostra risposta affermate che un prodotto venduto in presenza di quella esclusione di garanzia non risulterebbe adeguato alle esigenze del cliente. Sono un intermediario assicurativo con una grande confusione sul problema dell'adeguatezza dei contratti in quanto il concetto di adeguatezza mi sembra troppo aleatorio. Mi chiedo:

1) quali e quanti prodotti in circolazione sono adeguati alle esigenze dei clienti? (una impresa edile svolge diverse tipologie di lavori ed in non pochi casi le polizze prevedo limitazioni ed esclusioni);
2) Tutti i contratti che prevedono delle limitazioni o delle esclusioni sono da considerarsi inadeguati?
3) Il cliente che firma un contratto accetta (perchè ne è stato messo a conoscienza) le esclusioni di garanzia, nè è consapevole e, quindi, consapelvolmente decide di assumersi il rischio escluso in polizza di persona. Quel contratto è da considerarsi inadeguato?

Ho la sensazione che tutta la normativa dell'aguatezza sia un'arma contro gli intermediari che in moltissimi casi non hanno gli strumenti per verificare una cosa cosi aleatoria e sono costretti a proporre contratti standardizzati. Come ci si può tutelare? E' più prudente in tutti i casi dichiarare "che il contratto potrebbe non essere adeguato", altrimenti quando le compagnie rifiuteranno l'indennizzo di un sinistro ci sarà subito pronto un legale a chiederti il risarcimento danni.

Assinews risponde:
La questione dell’adeguatezza del prodotto (di responsabilità civile generale) offerto è forse (o meglio sarà) meno complessa di quanto comunemente si ritenga.
Circoscriviamo pure l’esame alle imprese edili ed ammettiamo pacificamente che le polizze standard sono intrise di esclusioni e limitazioni, ma non è scritto in alcuna bibbia che il prodotto offerto non deve avere esclusioni e limitazioni o che la presenza di una o più esclusione, di per ciò solo, renda la polizza non adeguata. Si deve infatti distinguere.
Ciò premesso, l’unica “limitazione” che, a nostro parere, rende irrimediabilmente non adeguate le polizze standard di r.c. generale è rappresentata dalla delimitazione della garanzia ai soli fatti accidentali, perché questa svuota quasi completamente di contenuto la garanzia stessa. A maggior ragione, sono assolutamente non adeguate tutte le polizze che “traducono” il dogma dell’accidentalità in specifiche esclusioni. Sempre a nostro parere, ovviamente.

Si potrebbe discutere anche sui massimali di garanzia, così come su talune limitazioni (r.c. per danni a cose di terzi da incendio, danni da interruzione di attività, danni da cedimento e franamento del terreno a seguito di lavori di sottomurazione, sull’esclusione della silicosi e dell’asbestosi dall’estensione della garanzia R.C.O. alle malattie professionali, ecc.).

Tuttavia, quanto al massimale di garanzia, una volta chiarito al cliente (giurisprudenza alla mano) che il danno a persona (ad una singola persona) può superare i 2, 3 ed anche 5 milioni di euro, non potrà essere censurato l’intermediario che ammetterà francamente di non poter offrire, stante lì’indisponibilità delle compagnie con le quali ha a che fare, un massimale superiore a 2 milioni e quindi di una certa, pur relativa, “tranquillità”.
Riguardo alle esclusioni e limitazioni, inoltre, non sarà censurabile l’agente che farà correttamente presente che alcune categorie di persone fuoriescono dal novero dei terzi compresi, e via enumerando.

L’importante, però, è che a fronte delle esigenze di copertura del cliente l’intermediario (che avrà avuto cura di individuare) gli raffiguri l’esatta ma limitata portata delle prestazioni assicurate, in modo che il cliente stesso possa decidere con cognizione di causa.
Non siamo dell’avviso, infine, che l’intermediario possa chiamarsi fuori da ogni responsabilità semplicemente facendo sottoscrivere al cliente una dichiarazione con la quale questi dichiara di essere genericamente conscio dell’inadeguatezza dell’offerta. L’unica soluzione sicura, a nostro avviso. passa attraverso l’acquisizione del c.,d. “consenso informato”, che si può avere soltanto con la puntuale esposizione delle esclusioni e limitazioni contrattualmente più significative e delle eventuali possibili “implementazioni” contro sovrappremio.

L’intermediario dovrà dunque realizzare un apposito questionario nel quale riportare le principali esigenze del cliente e nel quale indicare i termini dell’offerta, buttando a mare i questionari di adeguatezza (delle vere schifezze!) predisposti dalla generalità delle Compagnie.
Allo stato attuale, come ben si intende, si tratta di un lavoro assai pesante e con indubbi margini di incertezza, il cui costo – nei fatti – grava totalmente sull’intermediario.

C’è quindi da augurarsi che l’ISVAP finalmente dia alle stampe il regolamento sulla nota informativa (specie quella riguardante i rami danni), riducendo così gli oneri di informativa precontrattuale gravanti sull’intermediario. Ma sono mesi e mesi che, almeno noi, lo stiamo aspettando.

 

 

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