Quesito
su adeguatezza
(19/05/08)
Ho
letto il quesito sul sinistro dell'impresa edile del 12.03.2008.
Nella Vostra risposta affermate che un prodotto venduto
in presenza di quella esclusione di garanzia non risulterebbe
adeguato alle esigenze del cliente. Sono un intermediario
assicurativo con una grande confusione sul problema dell'adeguatezza
dei contratti in quanto il concetto di adeguatezza mi sembra
troppo aleatorio. Mi chiedo:
1) quali e quanti prodotti in circolazione sono adeguati
alle esigenze dei clienti? (una impresa edile svolge diverse
tipologie di lavori ed in non pochi casi le polizze prevedo
limitazioni ed esclusioni);
2) Tutti i contratti che prevedono delle limitazioni o delle
esclusioni sono da considerarsi inadeguati?
3) Il cliente che firma un contratto accetta (perchè
ne è stato messo a conoscienza) le esclusioni di
garanzia, nè è consapevole e, quindi, consapelvolmente
decide di assumersi il rischio escluso in polizza di persona.
Quel contratto è da considerarsi inadeguato?
Ho la sensazione che tutta la normativa dell'aguatezza sia
un'arma contro gli intermediari che in moltissimi casi non
hanno gli strumenti per verificare una cosa cosi aleatoria
e sono costretti a proporre contratti standardizzati. Come
ci si può tutelare? E' più prudente in tutti
i casi dichiarare "che il contratto potrebbe non essere
adeguato", altrimenti quando le compagnie rifiuteranno
l'indennizzo di un sinistro ci sarà subito pronto
un legale a chiederti il risarcimento danni.
Assinews
risponde:
La
questione dell’adeguatezza del prodotto (di responsabilità
civile generale) offerto è forse (o meglio sarà) meno
complessa di quanto comunemente si ritenga.
Circoscriviamo pure l’esame alle imprese edili ed ammettiamo
pacificamente che le polizze standard sono intrise di esclusioni
e limitazioni, ma non è scritto in alcuna bibbia che il prodotto
offerto non deve avere esclusioni e limitazioni o che la presenza
di una o più esclusione, di per ciò solo, renda la
polizza non adeguata. Si deve infatti distinguere.
Ciò premesso, l’unica “limitazione” che,
a nostro parere, rende irrimediabilmente non adeguate le polizze
standard di r.c. generale è rappresentata dalla delimitazione
della garanzia ai soli fatti accidentali, perché questa svuota
quasi completamente di contenuto la garanzia stessa. A maggior ragione,
sono assolutamente non adeguate tutte le polizze che “traducono”
il dogma dell’accidentalità in specifiche esclusioni.
Sempre a nostro parere, ovviamente.
Si potrebbe discutere anche sui massimali di garanzia, così
come su talune limitazioni (r.c. per danni a cose di terzi da incendio,
danni da interruzione di attività, danni da cedimento e franamento
del terreno a seguito di lavori di sottomurazione, sull’esclusione
della silicosi e dell’asbestosi dall’estensione della
garanzia R.C.O. alle malattie professionali, ecc.).
Tuttavia, quanto al massimale di garanzia, una volta chiarito al
cliente (giurisprudenza alla mano) che il danno a persona (ad una
singola persona) può superare i 2, 3 ed anche 5 milioni di
euro, non potrà essere censurato l’intermediario che
ammetterà francamente di non poter offrire, stante lì’indisponibilità
delle compagnie con le quali ha a che fare, un massimale superiore
a 2 milioni e quindi di una certa, pur relativa, “tranquillità”.
Riguardo alle esclusioni e limitazioni, inoltre, non sarà
censurabile l’agente che farà correttamente presente
che alcune categorie di persone fuoriescono dal novero dei terzi
compresi, e via enumerando.
L’importante, però, è che a fronte delle esigenze
di copertura del cliente l’intermediario (che avrà
avuto cura di individuare) gli raffiguri l’esatta ma limitata
portata delle prestazioni assicurate, in modo che il cliente stesso
possa decidere con cognizione di causa.
Non siamo dell’avviso, infine, che l’intermediario possa
chiamarsi fuori da ogni responsabilità semplicemente facendo
sottoscrivere al cliente una dichiarazione con la quale questi dichiara
di essere genericamente conscio dell’inadeguatezza dell’offerta.
L’unica soluzione sicura, a nostro avviso. passa attraverso
l’acquisizione del c.,d. “consenso informato”,
che si può avere soltanto con la puntuale esposizione delle
esclusioni e limitazioni contrattualmente più significative
e delle eventuali possibili “implementazioni” contro
sovrappremio.
L’intermediario dovrà dunque realizzare un apposito
questionario nel quale riportare le principali esigenze del cliente
e nel quale indicare i termini dell’offerta, buttando a mare
i questionari di adeguatezza (delle vere schifezze!) predisposti
dalla generalità delle Compagnie.
Allo stato attuale, come ben si intende, si tratta di un lavoro
assai pesante e con indubbi margini di incertezza, il cui costo
– nei fatti – grava totalmente sull’intermediario.
C’è quindi da augurarsi che l’ISVAP finalmente
dia alle stampe il regolamento sulla nota informativa (specie quella
riguardante i rami danni), riducendo così gli oneri di informativa
precontrattuale gravanti sull’intermediario. Ma sono mesi
e mesi che, almeno noi, lo stiamo aspettando.
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