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Quesito su coassicurazione - modifica di contratto (19/05/08)

Può la compagnia delegataria modificare unilateralmente e sostanzialmente una polizza, negoziandone le nuove condizioni direttamente con l'assicurato senza darne alcun avviso alle
coassicuratrici, per poi estromettere qust'ultime dal rischio in quanto non disposte ad accettare le nuove condizioni? Si consideri che nel caso concreto alla coassicuratrice è stato concesso un lasso di tempo brevissimo 2 giorni per esprimere la propria accettazione o rifiuto dopo che il negoziato fra la delegataria ed il cliente era durata circa 6 mesi (di questo ovviamente ne sono venuto a conoscenza dopo).

E' possibile a vostro parere per la compagnia coassicuratrice esclusa esigere il pagamento della propria parte di premio alle condizioni pre riforma? E se si da chi dalla delegataria o dal cliente?

Assinews risponde:
La delegataria ovviamente non può modificare la polizza assunta in coassicurazione con la sola accettazione del contraente ma senza il consenso delle coassicuratrici.

Il comportamento della delegataria che, dopo alcuni mesi di trattative delle quali la coassicuratrice era stata accuratamente tenuta all’oscuro, mette quest’ultima di fronte ad un “prendi o lascia”, è certamente meritevole di censura.

Tale comportamento, caratterizzato dalla totale assenza di buona fede, potrebbe dar luogo anche ad una causa per risarcimento danni, ma, a quanto ci consta, cause del genere non sono mai state intentate da coassicuratrici “vittime” del comportamento scorretto delle delegatarie, più frequente di quanto comunemente si ritenga. Forse perché le parti non infrequentemente si invertono!

Non crediamo, infine, che la coassicuratrice possa pretendere il pagamento del premio della vecchia quota dal contraente, anche perché questo certamente chiamerebbe in causa la delegataria pretendendo di esserne manlevato, per cui si tornerebbe ad una vertenza giudiziaria tra compagnie, ipotesi che crediamo del tutto improbabile.

Si porrebbe quindi la questione se l’agente che si vede ingiustamente privato delle provvigioni sulla quota di premio sia legittimato a pretendere dalla propria mandante il risarcimento del danno (ergo: la provvigione perduta), mandante che, per quieto vivere, abbia accettato l’illegittimo comportamento della delegataria. In questo caso, propenderemmo per il diritto dell’agente alla provvigione. Ma, di fronte allo scontato rifiuto della mandante, quale agente la citerà mai in giudizio?!

 

 

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