Quesito
su coassicurazione - modifica di contratto
(19/05/08)
Può
la compagnia delegataria modificare unilateralmente e sostanzialmente
una polizza, negoziandone le nuove condizioni direttamente
con l'assicurato senza darne alcun avviso alle
coassicuratrici, per poi estromettere qust'ultime dal rischio
in quanto non disposte ad accettare le nuove condizioni? Si
consideri che nel caso concreto alla coassicuratrice è
stato concesso un lasso di tempo brevissimo 2 giorni per esprimere
la propria accettazione o rifiuto dopo che il negoziato fra
la delegataria ed il cliente era durata circa 6 mesi (di questo
ovviamente ne sono venuto a conoscenza dopo).
E' possibile a vostro parere per la compagnia coassicuratrice
esclusa esigere il pagamento della propria parte di premio
alle condizioni pre riforma? E se si da chi dalla delegataria
o dal cliente?
Assinews
risponde:
La delegataria ovviamente non può modificare la polizza
assunta in coassicurazione con la sola accettazione del contraente
ma senza il consenso delle coassicuratrici.
Il comportamento della delegataria che, dopo alcuni mesi di
trattative delle quali la coassicuratrice era stata accuratamente
tenuta all’oscuro, mette quest’ultima di fronte
ad un “prendi o lascia”, è certamente meritevole
di censura.
Tale
comportamento, caratterizzato dalla totale assenza di buona
fede, potrebbe dar luogo anche ad una causa per risarcimento
danni, ma, a quanto ci consta, cause del genere non sono mai
state intentate da coassicuratrici “vittime” del
comportamento scorretto delle delegatarie, più frequente
di quanto comunemente si ritenga. Forse perché le parti
non infrequentemente si invertono!
Non crediamo, infine, che la coassicuratrice possa pretendere
il pagamento del premio della vecchia quota dal contraente,
anche perché questo certamente chiamerebbe in causa
la delegataria pretendendo di esserne manlevato, per cui si
tornerebbe ad una vertenza giudiziaria tra compagnie, ipotesi
che crediamo del tutto improbabile.
Si porrebbe quindi la questione se l’agente che si vede
ingiustamente privato delle provvigioni sulla quota di premio
sia legittimato a pretendere dalla propria mandante il risarcimento
del danno (ergo: la provvigione perduta), mandante che, per
quieto vivere, abbia accettato l’illegittimo comportamento
della delegataria. In questo caso, propenderemmo per il diritto
dell’agente alla provvigione. Ma, di fronte allo scontato
rifiuto della mandante, quale agente la citerà mai
in giudizio?!