Quesito
su atti
vandalici o dolosi assicurati nella polizza incendio
(12/05/08)
Vorrei
porre un quesito relativamente agli atti vandalici o
dolosi assicurati nella polizza INCENDIO di cui riportiamo
il testo
(Rischio industriale della compagnia XXX)
“Eventi
socio-politici
L’assicurazione è estesa:
1) ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati
da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili,
loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi
in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa,
atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo
o
sabotaggio;
2) agli altri danni materiali e diretti causati agli
enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi,
da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato)
che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse
o che compiano, individualmente o in associazione, atti
vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o
sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili
ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici
od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto
di mancata o anormale produzione o distribuzione del
freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione,
da mancata o anormale produzione o distribuzione di
energia, da alterazione od omissione di controlli o
manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione
degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità,
di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni
sopra richiamate, è operativa anche per i danni
avvenuti nel corso di occupazione non militare della
proprietà in cui si trovano gli enti assicurati,
con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima
si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la
Società non risponde dei danni di cui al punto
2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
“
Vorrei
porre alcuni quesiti:
a) I danni causati dai ladri alle cose assicurate dovuti
a 1. atti platealmente vandalici ( la scritta sui muri),
2. causati danneggiando/distruggendo le cose assicurate
( ad esempio merci, centralino telefonico, computer)
3. tutti gli altri atti compiuti dai ladri che sono
dolosi ( esempio la rottura della porta di ingresso,
rottura di porta interna chiusa a chiave, danneggiamento
dell'impianto d'allarme) sono assicurati con la clausola
sopra indicata?
b)
I guasti arrecati senza volontarietà sono assicurati?
(ad esempio la caduta di un vaso o di una lampada, oppure
la rottura di una sedia utilizzata impropriamente come
scaleo).
c)
Atti vandalici e dolosi corrispondono ai guasti da ladri?
d)
Quanto sopra è valido sia nei casi di guasti
causati da ignoti in caso di asportazione cose, sia
da ignoti che non hanno asportato cose?
Assinews
risponde:
Eccole le risposte secondo l’ordine delle domande
formulate:
a1. gli atti platealmente vandalici, quali le scritte
sui muri, sono in garanzia;
a2. parimenti, rientrano in garanzia i danneggiamenti/distruzioni
alle cose assicurate;
a3. gli altri danni dolosamente causati ai beni assicurati
(effrazioni, scasso dei serramenti, ecc.) sono da ritenere
in garanzia per esplicita previsione di polizza;
b. la garanzia prestata per gli “altri danni”
(e, cioè, per quelli diversi da incendio, scoppio,
esplosione e caduta aerei) riguarda soltanto gli atti
vandalici o dolosi e, quindi, non può comprendere
i danni riconducibili a cause accidentali o comunque
non volontarie. Ciò detto, quale compagnia riuscirà
mai a dimostrare che il danno è riconducibile
ad una causale non compresa?
c. l’atto vandalico e doloso non può essere
fatto coincidere con i guasti causati dai ladri, ma
è corretto sostenere che questi ultima tipologia
di danno rientra senz’altro nella categoria degli
atti dolosi;
d. è irrilevante che siano noti od ignoti gli
autori degli atti dolosi o vandalici, così come
è irrilevante che ci sia o meno stata asportazione
di cose assicurate, per cui quanto sopra vale in tutte
le predette ipotesi.