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Quesito su atti vandalici o dolosi assicurati nella polizza incendio (12/05/08)

Vorrei porre un quesito relativamente agli atti vandalici o dolosi assicurati nella polizza INCENDIO di cui riportiamo il testo
(Rischio industriale della compagnia XXX)

“Eventi socio-politici
L’assicurazione è estesa:
1) ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o
sabotaggio;
2) agli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. “

Vorrei porre alcuni quesiti:
a) I danni causati dai ladri alle cose assicurate dovuti a 1. atti platealmente vandalici ( la scritta sui muri), 2. causati danneggiando/distruggendo le cose assicurate ( ad esempio merci, centralino telefonico, computer) 3. tutti gli altri atti compiuti dai ladri che sono dolosi ( esempio la rottura della porta di ingresso, rottura di porta interna chiusa a chiave, danneggiamento dell'impianto d'allarme) sono assicurati con la clausola sopra indicata?

b) I guasti arrecati senza volontarietà sono assicurati? (ad esempio la caduta di un vaso o di una lampada, oppure la rottura di una sedia utilizzata impropriamente come scaleo).

c) Atti vandalici e dolosi corrispondono ai guasti da ladri?

d) Quanto sopra è valido sia nei casi di guasti causati da ignoti in caso di asportazione cose, sia da ignoti che non hanno asportato cose?

Assinews risponde:
Eccole le risposte secondo l’ordine delle domande formulate:

a1. gli atti platealmente vandalici, quali le scritte sui muri, sono in garanzia;

a2. parimenti, rientrano in garanzia i danneggiamenti/distruzioni alle cose assicurate;

a3. gli altri danni dolosamente causati ai beni assicurati (effrazioni, scasso dei serramenti, ecc.) sono da ritenere in garanzia per esplicita previsione di polizza;

b. la garanzia prestata per gli “altri danni” (e, cioè, per quelli diversi da incendio, scoppio, esplosione e caduta aerei) riguarda soltanto gli atti vandalici o dolosi e, quindi, non può comprendere i danni riconducibili a cause accidentali o comunque non volontarie. Ciò detto, quale compagnia riuscirà mai a dimostrare che il danno è riconducibile ad una causale non compresa?

c. l’atto vandalico e doloso non può essere fatto coincidere con i guasti causati dai ladri, ma è corretto sostenere che questi ultima tipologia di danno rientra senz’altro nella categoria degli atti dolosi;

d. è irrilevante che siano noti od ignoti gli autori degli atti dolosi o vandalici, così come è irrilevante che ci sia o meno stata asportazione di cose assicurate, per cui quanto sopra vale in tutte le predette ipotesi.

 

 

 

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