Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su rescissione polizza infortuni per amministratori di società (09/05/08)

Vi propongo un quesito a riguardo della rescissione di una polizza infortuni per gli amministratori di una società.

Si tratta di una snc che nel 2002 ha stipulato come contraente una polizza infortuni per i due amministratori.
Nel 2006 i due amministratori costituiscono una nuova società (srl) con partita iva nuova e della quale non sono più amministratori. la snc vende tutte le proprietà alla srl e poi viene sciolta. Si tratta di compravendita con passaggio di denaro dalla srl alla snc (di seguito sciolta).

La polizza infortuni può essere disdettata poichè viene a mancare il presupposto del rischio, in quanto i due soci non sono più amministratori della srl (che ha acquisito tutto). due mesi prima della scadenza infatti è stato chiesto alla compagnia di rescindere il contratto in base all.art. 1896 e il premio era stato pagato per intero.

Assinews risponde:
L’art. 1896 c.c., come noto, dispone che se il rischio cessa di esistere dopo che il contratto è stato stipulato, il contratto stesso si scioglie. L’impresa assicuratrice, tuttavia, ha diritto al pagamento dei premi fino a quando la cessazione del rischio non gli sia comunicata o ne venga altrimenti a conoscenza.

Nel caso in questione si tratta di una polizza cumulativa stipulata dall’azienda, una s.n..c., a favore dei propri amministratori. In genere, la normativa di queste polizze stabilisce che l’assicurazione vale fino a quando sussiste, tra contraente ed assicurati, il rapporto in ragione del quale il contratto è stato stipulato. Ergo, se viene meno tale rapporto, cessa il rischio ed il contratto si scioglie. Cessa pure l’obbligo di pagare i premi, purché l’assicuratore sia stato avvisato dell’intervenuta cessazione del rischio.

Talvolta, però, tali polizze obbligano il contraente ad assicurare le persone che hanno sostituito i precedenti assicurati. Nel caso sottopostoci, però, oltre alla cessazione degli amministratori-assicurati, è venuto meno anche il “contraente” per intervenuta cessazione della originaria s.n.c. Inoltre, a quanto viene riferito, non può nemmeno parlarsi di trasformazione della s.n.c. in s.r.l., in quanto la s..n.c. prima ha venduto i beni aziendali alla s.r.l. e poi è stata sciolta. Se tutto ciò è stato regolarmente comunicato all’assicuratore, non vediamo dunque cosa abbia questo più a pretendere da chicchessia.

 

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©