Quesito
su rescissione
polizza infortuni per amministratori di società (09/05/08)
Vi
propongo un quesito a riguardo della rescissione di una polizza
infortuni per gli amministratori di una società.
Si tratta di una snc che nel 2002 ha stipulato come contraente
una polizza infortuni per i due amministratori.
Nel 2006 i due amministratori costituiscono una nuova società
(srl) con partita iva nuova e della quale non sono più
amministratori. la snc vende tutte le proprietà alla
srl e poi viene sciolta. Si tratta di compravendita con passaggio
di denaro dalla srl alla snc (di seguito sciolta).
La polizza infortuni può essere disdettata poichè
viene a mancare il presupposto del rischio, in quanto i due
soci non sono più amministratori della srl (che ha
acquisito tutto). due mesi prima della scadenza infatti è
stato chiesto alla compagnia di rescindere il contratto in
base all.art. 1896 e il premio era stato pagato per intero.
Assinews
risponde:
L’art. 1896 c.c., come noto, dispone che se il rischio
cessa di esistere dopo che il contratto è stato stipulato,
il contratto stesso si scioglie. L’impresa assicuratrice,
tuttavia, ha diritto al pagamento dei premi fino a quando
la cessazione del rischio non gli sia comunicata o ne venga
altrimenti a conoscenza.
Nel caso in questione si tratta di una polizza cumulativa
stipulata dall’azienda, una s.n..c., a favore dei propri
amministratori. In genere, la normativa di queste polizze
stabilisce che l’assicurazione vale fino a quando sussiste,
tra contraente ed assicurati, il rapporto in ragione del quale
il contratto è stato stipulato. Ergo, se viene meno
tale rapporto, cessa il rischio ed il contratto si scioglie.
Cessa pure l’obbligo di pagare i premi, purché
l’assicuratore sia stato avvisato dell’intervenuta
cessazione del rischio.
Talvolta, però, tali polizze obbligano il contraente
ad assicurare le persone che hanno sostituito i precedenti
assicurati. Nel caso sottopostoci, però, oltre alla
cessazione degli amministratori-assicurati, è venuto
meno anche il “contraente” per intervenuta cessazione
della originaria s.n.c. Inoltre, a quanto viene riferito,
non può nemmeno parlarsi di trasformazione della s.n.c.
in s.r.l., in quanto la s..n.c. prima ha venduto i beni aziendali
alla s.r.l. e poi è stata sciolta. Se tutto ciò
è stato regolarmente comunicato all’assicuratore,
non vediamo dunque cosa abbia questo più a pretendere
da chicchessia.