Quesito
su sostituzione di contratto assicurativo e novazione (06/05/08)
La
sostituzione di un contratto assicurativo con tacito rinnovo,
nel caso qui in esame in occasione della scadenza annuale, con
altro che modifichi ad esempio il massimale o altra singola garanzia,
sempre con la stessa compagnia e per lo stesso oggetto/rischio,
implica novazione?
Inoltre il periodo di mora previsto nel contratto sostituito è
utilizzabile/valido nelle more della firma del contratto sostituito?
La polizza in sostituzione già emessa, deve essere necessariamente
perfezionata alla data di scadenza della polizza sostituita per
non interrompere la continuità della garanzia?
Assinews
risponde:
Si
ha novazione oggettiva ai sensi dell’art. 1230 c.c. quando
le parti sostituiscono l’obbligazione originaria con una
nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso e risulti inequivocabilmente
la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione
con una nuova.
Applicando la norma al contratto di assicurazione si ha novazione
di un contratto in essere con altro contratto quando:
- il nuovo contratto reca l’indicazione esplicita che sostituisce
quello precedente (Es.: Il presente contratto sostituisce la polizza
n. ….), ma ciò è necessario, ma non sufficiente;
- il nuovo contratto deve aggiuntivamente differenziarsi dal precedente
[per ampiezza, riduzione o diversità anche parziali delle
garanzie prestate, per il capitale o il massimale assicurato,
ecc., ma non differenziarsi nel o nei contraenti, perché
in tal caso si tratterebbe di novazione soggettiva (art. 1235
c.c.)].
Se il contratto preesistente prevedeva il tacito rinnovo e la
novazione è avvenuta nello spazio temporale dei 15 giorni
di continuità assicurativa successiva alla scadenza, la
garanzia del precedente contratto sarà operante fino al
momento in cui prende efficacia il contratto emesso a novazione.
Se invece il contratto emesso in sostituzione prende efficacia
dopo trascorsi i 15 giorni di continuità assicurativa,
potrà esserci un periodo di carenza di copertura. Va rimarcato
a questo proposito che in assicurazione l’efficacia del
contratto ha luogo con i pagamento del premio, mentre l’effetto
può anche essere diverso.
Se l’oggetto del contratto della polizza nuova è
diverso (es.: altro fabbricato in una polizza globale fabbricati;
altro autoveicolo in una assicurazione r.c.a), il sinistro avvenuto
nel periodo di mora, che abbia riguardato il precedente rischio
assicurato, è coperto alla esclusiva condizione che il
contraente corrisponda all’assicuratore anche il premio
scaduto relativo al preesistente contratto.