Quesito
su RCA
- risarcimento diretto – presunta corresponsabilità
(“Bersani due”) (05/05/08)
Vi pongo un quesito in materia di gestione sinistri con
procedura CARD risarcimento diretto.
Quale è il Vs. parere nel momento in cui una compagnia
apre un sinistro e lo gestisce in qualità di gestionaria
mandataria al 100% e poi un'altra compagnia apre lo stesso
sinistro come gestionaria al 50%; nel caso specifico i
conducenti hanno sottoscritto congiuntamente un modulo
CAI nel quale il veicolo A barra la crocetta n. 5 (entrava
in un parcheggi)o, ed il veicolo B barra n. 4 (usciva
da un parcheggio). Il conducente veicolo A viene liquidato
al 100% anche perché presenta una dichiarazione
di teste (il nome del teste è indicato sulla CAI)
che conferma che il veicolo B usciva dal parcheggio in
retromarcia mentre il veicolo A entrava in marcia normale.
Il conducente del veicolo B rivolgendosi alla propria
compagnia ottiene (stranamente) una liquidazione al 50%;
in effetti incrociando le circostanze sulla schema di
ripartizione 5 e 4 si ottiene C concorsuale, però
è vero anche che alla fine degli schemi di ripartizione
si pone una precisazione "a prescindere dalle indicazioni
riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà
valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori
circostanze che possono aver influito sulla dinamica del
sinistro".
Questo per dire che evidentemente il liquidatore della
compagnia B non ha ricevuto precisazione da parte del
proprio assicurato che questi uscendo dal parcheggio eseguiva
tale manovra in retromarcia mentre la controparte era
in marcia normale.
Ora l'assicurato veicolo A pagato dalla propria compagnia
al 100%, nel momento in cui gli viene riferito dell'apertura
d'ufficio del sinistro al 50% in posizione debitoria,
con quindi potenziale penalizzazione malus, chiede spiegazioni
alla propria agenzia. Siamo ancora entro i 180 giorni
possibili per l'eventuale richiesta di arbitrato e dallo
scambio di informazioni sulla verifica responsabilità
a pena di decadenza. Vi sarei grato di un Vs. parere,
anche perché questo è uno tra i tanti casi
che si prestano ad equivoci e a doppie liquidazioni nella
stanza di compensazione creata dalle compagnie con la
convenzione CARD.
Assinews
risponde:
Osserviamo innanzitutto che il modulo CAI a doppia firma
non è stato compilato regolarmente.
Infatti le caselle barrate, rispettivamente per il veicolo
A e per quello B, corrispondono alle manovre che i due
veicoli stavano facendo al momento del sinistro ma, ci
chiediamo, è stata fatta la descrizione del sinistro
sul retro del modulo?
In caso negativo, per quale motivo? In caso positivo,
perché non è stato indicato che il veicolo
B usciva in retromarcia?
In
secondo luogo, il grafico dell’incidente dovrebbe
chiarire la corretta modalità del sinistro e, soprattutto,
lo dovrebbero fare le indicazioni relative al punto d’urto.
Perché in un caso il punto d’urto dovrebbe
essere, per entrambi i veicoli, la parte anteriore, nel
secondo caso, invece, la parte anteriore per il veicolo
A e la parte posteriore per il veicolo B.
Se
tutto ciò non è stato fatto, a nostro modesto
avviso il modulo CAI, per quanto a firma congiunta, non
era in grado di consentire la gestione del danno, non
tanto per quanto attiene la procedura di risarcimento
diretto, ma ai sensi del principio generale sancito dall’art.
143 del Codice delle Assicurazioni.
A
parte ciò - che a noi sembra tale da dover essere
portato immediatamente a conoscenza delle direzioni delle
due imprese assicuratrici - al conducente del veicolo
A non dovrà essere applicato il malus, ai sensi
del comma 4 ter dell’art 134 del Codice delle Assicurazioni,
non essendo egli il “responsabile principale”.
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