Quesito
su RCA
- autovettura adibita a trasporto di cose (28/04/08)
Vi pongo un quesito in merito all’operatività
della garanzia di responsabilità civile obbligatoria
in caso di trasporto cose.
Come ben saprete il ministero dei trasporti, recependo la
direttiva comunitaria n.98/14/CE, ha abolito la classificazione
”autoveicolo trasporto promiscuo” per i veicoli
di nuova immatricolazione, determinando la suddivisione anche
in Italia di due sole categorie di veicoli: quelli destinati
al trasporto merci (categoria N) e quelli destinati al trasporto
di persone (categoria M1).
Con una ulteriore circolare il ministero ha precisato che
nel caso di veicoli della categoria internazionale M1, sembra
legittimo e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti
di natura personale o che siano comunque destinati all’uso
proprio e familiare, che il trasporto di beni in conto campionario,
non destinati alla vendita, purché siano sistemati
secondo le caratteristiche strutturali del veicolo. Ne consegue
che un agente di commercio che trasporta il campionario su
un’autovettura per il solo trasporto di persone, a seguito
di un eventuale controllo, non incorre in alcuna sanzione.
Pertanto nel caso in cui un agente di commercio utilizzi ad
esempio una autovettura categoria M1, ad esempio un monovolume
grande (AF) oltre a non incorrere in nessuna sanzione amministrativa,
in caso di sinistro la garanzia assicurativa obbligatoria
è operativa e non incorrerà in nessuna rivalsa
della compagnia assicurativa.
Ma nel caso di un commerciante, che utilizzi una monovolume
grande (AF) autovettura categoria M 1 adibita al trasporto
persone, per trasportare merci da vendere, in caso di incidente
la compagnia se non sbaglio potrebbe intraprendere una pratica
di rivalsa nei suoi confronti?
Secondo me,andargli a proporre al garanzia di rinuncia alla
rivalsa qualora il trasporto non sia effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di
circolazione non è eticamente corretto in quanto lui
è già a conoscenza del fatto che sta trasgredendo
la legge.
Voi cosa mi consigliate in merito?
Assinews
risponde:
Diamo per assodate tutte le premesse fatte dal lettore, compreso
il riferimento alla classificazione AF per una “monovolume
grande”, che non si trova nel Codice della Strada, ma
nel D.M. di recepimento della direttiva 98/14/CE.
L’esclusione – e il conseguente diritto di rivalsa
da parte dell’assicuratore – del trasporto “non
effettuato in conformità alle disposizioni vigenti
on alle indicazioni della carta di circolazione”, non
ha, per quanto riguarda la nostra conoscenza delle polizze
di mercato, carattere assoluto, ma si riferisce soltanto ai
danni subiti dai terzi trasportati.
Ciò
premesso, nel caso che interessa il lettore, sarà opportuno
l’inserimento nel contratto di assicurazione di una
condizione particolare “ad hoc”, con la quale
le parti diano atto dell’utilizzo improprio del veicolo
assicurato, anche al fine di evitare, in caso di sinistro,
l’applicazione delle norme civilistiche sulle dichiarazioni
precontrattuali inesatte o reticenti e sull’’aggravamento
del rischio.
Quanto al mancato rispetto dei comuni principi etici che ciò
comporterebbe, noi saremmo d’accordo, ma ci basti ricordare
che eticamente non dovrebbero essere ammessi a risarcimento,
senza rivalsa, i sinistri cagionati con colpa gravissima del
guidatore, sinistri dei quali i media quotidianamente ci danno
notizia.