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Quesito su RCA - autovettura adibita a trasporto di cose (28/04/08)


Vi pongo un quesito in merito all’operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria in caso di trasporto cose.
Come ben saprete il ministero dei trasporti, recependo la direttiva comunitaria n.98/14/CE, ha abolito la classificazione ”autoveicolo trasporto promiscuo” per i veicoli di nuova immatricolazione, determinando la suddivisione anche in Italia di due sole categorie di veicoli: quelli destinati al trasporto merci (categoria N) e quelli destinati al trasporto di persone (categoria M1).
Con una ulteriore circolare il ministero ha precisato che nel caso di veicoli della categoria internazionale M1, sembra legittimo e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale o che siano comunque destinati all’uso proprio e familiare, che il trasporto di beni in conto campionario, non destinati alla vendita, purché siano sistemati secondo le caratteristiche strutturali del veicolo. Ne consegue che un agente di commercio che trasporta il campionario su un’autovettura per il solo trasporto di persone, a seguito di un eventuale controllo, non incorre in alcuna sanzione.
Pertanto nel caso in cui un agente di commercio utilizzi ad esempio una autovettura categoria M1, ad esempio un monovolume grande (AF) oltre a non incorrere in nessuna sanzione amministrativa, in caso di sinistro la garanzia assicurativa obbligatoria è operativa e non incorrerà in nessuna rivalsa della compagnia assicurativa.
Ma nel caso di un commerciante, che utilizzi una monovolume grande (AF) autovettura categoria M 1 adibita al trasporto persone, per trasportare merci da vendere, in caso di incidente la compagnia se non sbaglio potrebbe intraprendere una pratica di rivalsa nei suoi confronti?
Secondo me,andargli a proporre al garanzia di rinuncia alla rivalsa qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione non è eticamente corretto in quanto lui è già a conoscenza del fatto che sta trasgredendo la legge.
Voi cosa mi consigliate in merito?

Assinews risponde:
Diamo per assodate tutte le premesse fatte dal lettore, compreso il riferimento alla classificazione AF per una “monovolume grande”, che non si trova nel Codice della Strada, ma nel D.M. di recepimento della direttiva 98/14/CE.
L’esclusione – e il conseguente diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore – del trasporto “non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti on alle indicazioni della carta di circolazione”, non ha, per quanto riguarda la nostra conoscenza delle polizze di mercato, carattere assoluto, ma si riferisce soltanto ai danni subiti dai terzi trasportati.

Ciò premesso, nel caso che interessa il lettore, sarà opportuno l’inserimento nel contratto di assicurazione di una condizione particolare “ad hoc”, con la quale le parti diano atto dell’utilizzo improprio del veicolo assicurato, anche al fine di evitare, in caso di sinistro, l’applicazione delle norme civilistiche sulle dichiarazioni precontrattuali inesatte o reticenti e sull’’aggravamento del rischio.

Quanto al mancato rispetto dei comuni principi etici che ciò comporterebbe, noi saremmo d’accordo, ma ci basti ricordare che eticamente non dovrebbero essere ammessi a risarcimento, senza rivalsa, i sinistri cagionati con colpa gravissima del guidatore, sinistri dei quali i media quotidianamente ci danno notizia.

 

 

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